CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3070/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C. 01579670983 (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.), in persona dei suoi rappresentanti soci amministratori, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona dei suoi procuratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] 98003590175, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Erede di [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 831/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così