CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato in Marsala il 13 giugno 2022). 2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione (nonché incongruamente l'erronea applicazione dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990) assumendo che la sentenza di condanna sia fondata su elementi insufficienti e non concordanti. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la doglianza si traduce in una sollecitazione ad una nuova valutazione del compendio istruttorio non consentita in sede di legittimità ove la motivazione sia sorretta da un adeguato iter logico- argomentativo. La sentenza impugnata ha, invero, ricostruito che in data 13 giugno 2022 una pattuglia dei [OSCURATO:PERSONA], recatasi presso [OSCURATO:PERSONA] in Marsala, notava alcuni giovani che si davano alla fuga tra cui l'odierno imputato che si allontanava a bordo di uno scooter. Veniva rinvenuto sul posto un telefono che si accertava essere di sua proprietà grazie alla presenza in loco del fratello. Una volta recatosi a riprendere il telefono presso la [OSCURATO:PERSONA] di Marsala, gli stessi accertavano non solo che non aveva mai conseguito la patente di guida ma anche che in data 11 gennaio 2021 era già stato sanzionato per la medesima condotta, con verbale divenuto definitivo. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,