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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1983

Cassazione n. 19866/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1983 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che la Corte d'appello, con motivazione congrua e non illogica, individua gli elementi in forza dei quali la condotta truffaldina è riferibile all'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 15-16); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza degli artifici e dei raggiri nel reato di truffa, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui "integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 2782319); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso che, contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è privo di pertinenza censoria non confrontandosi con i corretti e logici argomenti indicati dal giudice di appello ove, a pag, 16 della sentenza impugnata, considera l'abitualità della condotta come ostativa al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla Corte d'appello a pag. 16 della sentenza impugnata; osservato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 17) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1983 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che la Corte d'appello, con motivazione congrua e non illogica, individua gli elementi in forza dei quali la condotta truffaldina è riferibile all'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 15-16); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza degli artifici e dei raggiri nel reato di truffa, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui "integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 2782319); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso che, contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è privo di pertinenza censoria non confrontandosi con i corretti e logici argomenti indicati dal giudice di appello ove, a pag, 16 della sentenza impugnata, considera l'abitualità della condotta come ostativa al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla Corte d'appello a pag. 16 della sentenza impugnata; osservato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 17) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]