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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 dicembre 2024

Cassazione n. 34186/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29629/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e intimato per il ricorso incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 Numero sezionale 6857/2024 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lombardia, Numero di raccolta generale 34186/2024SEZ.DIST.

Data pubblicazione 23/12/2024 BRESCIA n. 2447/2021 depositata il 30/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente e in riforma della decisione di primo grado accoglieva l’originario ricorso dell’Istituto delle suore delle poverelle, col quale s’invocava l’esenzione dall’IMU per gli anni 2015 e 2016 in relazione a un immobile dell’Istituto ceduto in comodato all’[OSCURATO:PERSONA] terra; a fondamento della decisione la CTR reputava irrilevante l’utilizzo indiretto dell’immobile e considerava che l’[OSCURATO:PERSONA] terra non svolge attività lucrativa, in considerazione dei bilanci, dell’oggetto sociale, della mancanza di partita iva, e dell’assenza di struttura e di personale;

2. ricorre in cassazione il Comune con due motivi di ricorso, successivamente illustrato con memoria;

3. il contribuente Istituto delle suore delle poverelle resiste con controricorso, integrato da successiva memoria – che richiama la norma di interpretazione autentica intervenuta in materia-, prospettando l’inammissibilità del ricorso in quanto il Comune in sede di appello non aveva reiterato le sue difese con una costituzione solamente formale; nel merito chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato; in via incidentale condizionata prospettava due motivi di ricorso;

4. sul ricorso incidentale il Comune è rimasto intimato. … [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021

1. La sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, in Data pubblicazione 23/12/2024 diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune prospettata dal contribuente nel controricorso.

Per il controricorrente il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il Comune in sede di appello si era limitato ad una costituzione formale senza, riproporre eccezioni.

Nelle ipotesi di esenzioni l’avviso di accertamento e la posizione processuale dell’ente creditore sono facilitate in quanto lo stesso può limitarsi a negare l’esenzione, e il contribuente ha l’onere della prova per l’esenzione: «In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta)»(Sez. 5 - , Sentenza n. 1694 del 24/01/2018, Rv. 646809 - 01).

F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 Conseguentemente, il Comune, in appello, non aveva nessun Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 onere di ripresentazione di motivi ed eccezioni.

Data pubblicazione 23/12/2024

3. Risulta fondato il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); fondato anche il secondo motivo del medesimo ricorso (omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 1 e n. 5, cod. proc. civ.).

Sulla questione sottoposta al giudizio della Corte, del resto, è intervenuta una norma di interpretazione autentica che non risulta analizzata dalle decisioni di merito, in particolare per i presupposti di fatto necessari all’eventuale esenzione.

Con l’art. 1, comma 71, l. 30 dicembre 2023, n. 213 in via di interpretazione autentica che “l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: A) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali”.

Conseguentemente risulta necessario accertare in fatto, alla luce della suddetta disposizione interpretativa, la sussistenza del presupposto di fatto previsto dalla norma nell’ipotesi di comodato a F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 terzi dell’immobile di cui si richiede l’esenzione («funzionalmente o Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il Data pubblicazione 23/12/2024 comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali»).

Elementi di fatto, questi, non accertati nelle decisioni di merito (vedi Sezione 5, ordinanza n. 17442 del 2024 e n. 17679 del 2024).

4. Anche il secondo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo) è fondato, in quanto la decisione impugnata non analizza lo svolgimento o no, in concreto, di un’attività commerciale, limitandosi a rilevare la natura dell’ente (no profit), senza verificare le prove dell’assenza di un’attività commerciale.

5. Il ricorso incidentale condizionato (relativo, sotto diversi profili, il primo dei quali concernente la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta al riguardo omessa, e il secondo l’affermata violazione delle norme di legge rilevanti, alla ritenuta assenza di motivazione dell’avviso di accertamento), è infondato, in quanto la decisione di merito evidenzia la sussistenza di idonea motivazione dell’avviso di accertamento e dell’assenza di violazione del diritto di difesa.

Del resto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta deve essere provata dal contribuente potendosi limitare l’ente alla negazione dell’esenzione, senza ulteriori specifiche motivazioni nell’avviso (Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010, Rv. 613770 – 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 1694 del 24/01/2018, Rv. 646809 – 01, cit.).

Consegue al rigetto del ricorso incidentale la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di Data pubblicazione 23/12/2024 giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso incidentale condizionato.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente e ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29629/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e intimato per il ricorso incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 Numero sezionale 6857/2024 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia, Numero di raccolta generale 34186/2024SEZ.DIST. Data pubblicazione 23/12/2024 BRESCIA n. 2447/2021 depositata il 30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente e in riforma della decisione di primo grado accoglieva l’originario ricorso dell’Istituto delle suore delle poverelle, col quale s’invocava l’esenzione dall’IMU per gli anni 2015 e 2016 in relazione a un immobile dell’Istituto ceduto in comodato all’[OSCURATO:PERSONA] terra; a fondamento della decisione la CTR reputava irrilevante l’utilizzo indiretto dell’immobile e considerava che l’[OSCURATO:PERSONA] terra non svolge attività lucrativa, in considerazione dei bilanci, dell’oggetto sociale, della mancanza di partita iva, e dell’assenza di struttura e di personale; 2. ricorre in cassazione il Comune con due motivi di ricorso, successivamente illustrato con memoria; 3. il contribuente Istituto delle suore delle poverelle resiste con controricorso, integrato da successiva memoria – che richiama la norma di interpretazione autentica intervenuta in materia-, prospettando l’inammissibilità del ricorso in quanto il Comune in sede di appello non aveva reiterato le sue difese con una costituzione solamente formale; nel merito chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato; in via incidentale condizionata prospettava due motivi di ricorso; 4. sul ricorso incidentale il Comune è rimasto intimato. … [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 1. La sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, in Data pubblicazione 23/12/2024 diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune prospettata dal contribuente nel controricorso. Per il controricorrente il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il Comune in sede di appello si era limitato ad una costituzione formale senza, riproporre eccezioni. Nelle ipotesi di esenzioni l’avviso di accertamento e la posizione processuale dell’ente creditore sono facilitate in quanto lo stesso può limitarsi a negare l’esenzione, e il contribuente ha l’onere della prova per l’esenzione: «In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta)»(Sez. 5 - , Sentenza n. 1694 del 24/01/2018, Rv. 646809 - 01). F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 Conseguentemente, il Comune, in appello, non aveva nessun Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 onere di ripresentazione di motivi ed eccezioni. Data pubblicazione 23/12/2024 3. Risulta fondato il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); fondato anche il secondo motivo del medesimo ricorso (omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 1 e n. 5, cod. proc. civ.). Sulla questione sottoposta al giudizio della Corte, del resto, è intervenuta una norma di interpretazione autentica che non risulta analizzata dalle decisioni di merito, in particolare per i presupposti di fatto necessari all’eventuale esenzione. Con l’art. 1, comma 71, l. 30 dicembre 2023, n. 213 in via di interpretazione autentica che “l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: A) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali”. Conseguentemente risulta necessario accertare in fatto, alla luce della suddetta disposizione interpretativa, la sussistenza del presupposto di fatto previsto dalla norma nell’ipotesi di comodato a F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 terzi dell’immobile di cui si richiede l’esenzione («funzionalmente o Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il Data pubblicazione 23/12/2024 comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali»). Elementi di fatto, questi, non accertati nelle decisioni di merito (vedi Sezione 5, ordinanza n. 17442 del 2024 e n. 17679 del 2024). 4. Anche il secondo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo) è fondato, in quanto la decisione impugnata non analizza lo svolgimento o no, in concreto, di un’attività commerciale, limitandosi a rilevare la natura dell’ente (no profit), senza verificare le prove dell’assenza di un’attività commerciale. 5. Il ricorso incidentale condizionato (relativo, sotto diversi profili, il primo dei quali concernente la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta al riguardo omessa, e il secondo l’affermata violazione delle norme di legge rilevanti, alla ritenuta assenza di motivazione dell’avviso di accertamento), è infondato, in quanto la decisione di merito evidenzia la sussistenza di idonea motivazione dell’avviso di accertamento e dell’assenza di violazione del diritto di difesa. Del resto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta deve essere provata dal contribuente potendosi limitare l’ente alla negazione dell’esenzione, senza ulteriori specifiche motivazioni nell’avviso (Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010, Rv. 613770 – 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 1694 del 24/01/2018, Rv. 646809 – 01, cit.). Consegue al rigetto del ricorso incidentale la condanna al pagamento del doppio contributo unificato. P.Q.M. F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 29629/2021 Numero sezionale 6857/2024Numero di raccolta generale 34186/2024 accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di Data pubblicazione 23/12/2024 giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale condizionato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente e ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a
Sentenza Cassazione n. 34186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris