CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 29 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che in data 24 giugno 2022 ha disposto la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Scorrano nei confronti del medesimo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA], consigliere della Regione Puglia, gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 479 cod. pen., per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di Otranto, ed [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Otranto, nella falsa attestazione, contenuta nella richiesta di autorizzazione al ripristino di alcuni arenili ([OSCURATO:PERSONA]), formulata dal Comune di Otranto alla Regione Puglia in data 16 giugno 2020 Prot.11o 9847, in deroga alla disciplina dettata dalle linee guida predisposte dalla Regione Puglia. Il Comune di Otranto, infatti, in tale nota aveva richiesto alla Regione Puglia l'autorizzazione al ripristino dell'arenile del [OSCURATO:PERSONA], attestando che l'esame tempestivo di tale pratica non era stata possibile in considerazione dell'emergenza Covid; il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto, nei limiti propri della delibazione cautelare, che tale ritardo fosse insussistente, in quanto la richiesta del privato era stata depositata solo pochi giorni prima (in data 27 maggio 2020) e che, comunque, la nota del Comune di Otranto contrastasse con le linee guida predisposte dalla Regione Puglia, che imponevano la verifica di un evento meteorologico di carattere estremo, nella specie obiettivamente insussistente. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e dell'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato. Rileva il difensore che le intercettazioni poste a fondamento dell'applicazione della misura coercitiva sarebbero state poste in essere nel diverso procedimento (n. 5118/18 R.G.N.R.) incardinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un'ipotesi di turbata libertà degli incanti e che le condotte di contestate a quest'ultimo non avrebbero alcun rapporto di connessione o di strumentalità con le condotte di falso contestate al [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia del [OSCURATO:PERSONA], peraltro, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato lettura di alcuni parti delle intercettazioni, rendendo nullo e inutilizzabile l'interrogatorio stesso.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 291, comma 1, 292 comma 2 -ter, 294, comma 3, 299 commi 1 e 3-ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare gli elementi a favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] rinvenibili nelle dichiarazioni rese in data 12 luglio 2022 in sede di interrogatorio dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo il difensore cesura la violazione degli artt. 291, comma 1, 292, comma 2 -ter, 294, comma 3, 299 commi 1 e 3 -ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare gli elementi a favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] relativi alla prospettata sussistenza di eventi metereologici di carattere eccezionale. L'atto n. 9286 del 08 giugno 2020, a firma del Tecnico istruttore e del Responsabile dell'area tecnica dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Otranto, la conversazione telefonica prog. n. 7776 del 17 gennaio 2020 alle ore 11.20 R.I. 1577/19 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e 'a relazione tecnica redatta dal geologo [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero, infatti, che l'erosione dell'arenile del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata determinata da una mareggiata e, dunque, l'insussistenza dell'asserita violazione delle «Linee guida per la valutazione stagionale delle spiagge» approvate dalla Regione Puglia. 2.4. Con il quarto motivo il difensore censura la violazione degli artt. 291, comma 1, 292, comma 2 -ter, 294, comma 3, e 299, commi 1 e 3 ter, cod. proc, pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, concrete e attuali, e all'inadeguatezza di altra misura meno afflittiva. Ad avviso del difensore, la misura applicata sarebbe, peraltro, sproporzionata anche in ragione dell'incensuratezza del ricorrente e della circostanza che il medesimo non svolge più la carica di consigliere della Regione Puglia. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 12 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi, ribadendo le proprie censure e precisando che il [OSCURATO:PERSONA] medio tempore aveva cessato di essere il sindaco di Scorrano. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rigetto da pare del Tribunale del riesame dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e dell'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato. 3. Il motivo è infondato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, congruamente rilevato come esuli dall'ambito applicativo del divieto di utilizzazione posto dall'art. 270 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui nell'ambito di un procedimento vengano disposte intercettazioni per un reato e da esse emergono gli estremi di altro reato; nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo l'utilizzazione di conversazioni intercettate in un procedimento diverso da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte, ma esclusivamente l'utilizzazione delle stesse quale prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata. Il richiamo operato dal ricorrente al principio affermato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, secondo cui il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione sia stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., non è conferente rispetto alla fattispecie in esame. Tale regola, infatti, vale esclusivamente nel caso in CIJi le intercettazioni siano state autorizzate in un diverso procedimento, per tale dovendosi intendere quello concernente reati non legati da connessione forte, senza che vi sia stata un'espressa autorizzazione relativamente ai reati diversi. Nel caso di specie, le intercettazioni sono state poste in essere in un medesimo procedimento (il n. 5118/18 R.G.N.R.), dal quale sono state successivamente separate le posizioni del Quarta, del [OSCURATO:PERSONA] e del Ruggiero per iscrivere un autonomo procedimento al n. 9476/21 R.G.N.R. La sussistenza di una connessione quallificata ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra i reati contestati agli indagati risulta, del resto, adeguatamente motivata dal Tribunale del riesame, che ha dato conto dell'unitarietà del disegno criminoso del Ruggeri, volto all'asservimento, in plurime vicende amministrative, delle funzioni pubbliche ai propri interessi privati.L'infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni comporta l'assorbimento della censura relativa alla nullità dell'interrogatorio di garanzia per effetto della lettura nel corso dello stesso da parte del Giudice per le indagini preliminari di alcune delle conversazioni intercettate. 4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 291, comma 1, 292 comma 2 -ter, 294, comma 3, 299 commi 1 e 3-ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare, come richiesto nella memoria depositata nel corso del procedimento di riesame, gli elementi a favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] costituiti dalle dichiarazioni rese in dal:a 12 luglio 2022 in sede di interrogatorio dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (ex plurimis: Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 (dep. 11/02/2021), Bagalà, Rv. 280670 - 01). Non sussiste, dunque, un'omessa valutazione quando gli argomenti sviluppati nell'ordinanza del Tribunale del riesame, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (ex plurimis: Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 (dep. 11/02/2021), Bagalà, Rv. 280670 - 01). Proprio tale evenienza ricorre nel caso di specie, in quanto lo stralcio dell'interrogatorio del coindagato, invero assai generico nel contenuto, non consente di ritenere decisiva la prova, di cui si lamenta l'omessa valutazione. Lo stralcio dell'interrogatorio del sindaco Cariddi, riportato nel ricorso, non costituisce, infatti, elemento idoneo e sufficiente a confutare ex se il giudizio di gravità indiziaria del delitto di concorso nel falso ideologico contestato al ricorrente e non incongruamente espresso dal Tribunale del riesame sulla base della convergente e sinergica di una pluralità di elementi indizianti e della compiuta descrizione delle successive fasi di ideazione e di realizzazione del reato.6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 291, comma 1, 292, comma 2 -ter, 294, comma 3, 299 commi 1 e 3 -ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso la valutazione di elementi addotti dalla difesa in favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sussistenza di una mareggiata, che avrebbero causato la riduzione dell'arenile, dimostrando l'insussistenza della violazione delle «Linee guida per la valutazione stagionale delle spiagge» approvate dalla Regione Puglia. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare l'esame diretto nel giudizio di legittimità di elementi probatori al fine della adozione di una diversa ipotesi ricostruttiva. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. LI, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020„ F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'omissione di motivazione denunciata non sussiste, peraltro, in quanto il Tribunale del riesame ha disatteso in radice la prospettazione difensiva relativa alla pregressa incidenza della mareggiata, rilevando che proprio dalle intercettazioni delle conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Ruggeri era emerso che il fenomeno di erosione dell'arenile del lido [OSCURATO:SOCIETA] era dovuto non già a «eventi eccezionali», ma «semplicemente al normale consumo dovuto alle onde» (pag. 11 dell'ordinanza impugnata). 8. Con il quarto motivo il difensore censura la violazione degli artt. artt. 291, comma 1, 292, comma 2 -ter, 294, comma 3, e 299, commi 1 e 3 ter, cod. proc, pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, concrete e attuali, e alla ritenuta inadeguatezza di altra misura meno afflittiva. 9. Il motivo è fondato. I difensori del ricorrente, nella memoria depositata all'udienza del 29 luglio 2022 ai sensi dell'art. 309, comma 6, cod. proc. peri., hanno dedotto l'insussistenza di esigenze cautelari, concrete ed attuali, eccependo l'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], l'occasionalità dell'episodio accertato nel contesto della sua irreprensibile condotta di vita, l'autonomia del percorso politico dell'indagato da quello del Ruggieri, il lungo lasso di tempo decorso dai fatti per cui si precede, commessi nel giugno del 2020, e l'avvenuta cessazione della carica di consigliere regionale. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, confermando la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Scorrano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a motivare il proprio apprezzamento in ragione della «capacità dell'indagato di interferire nelle vicende amministrative in ragione del suo carisma politico» ed escludendo assertivamente «l'ipotesi di un asservimento occasionale della funzione pubblica». Il Tribunale del riesame ha, dunque, hae_s_saomesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni della difesa, pur astrattamente idonee a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari, richiamandosi apoditticamente a un concetto vago e non supportato da alcun fondamento probatorio, quale quello del «carisma politico» del ricorrente. Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha indicato la ragione per la quale il modus operandi del ricorrente nell'unica vicenda oggetto di ac:certamento fondi il pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione di analoghe condotte criminose, non essendo state dimostrate ulteriori condotte illecite in una carriera amministrativa e politica peraltro di lungo corso. Il pericolo di recidiva, del resto, non può essere certo inferito dal rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] all'epoca era il Sindaco del Comune di Scorrano o dalle relazioni intrattenute dal medesimo nell'esercizio lecito di tale incarico (cfr., in senso analogo, Sez. 3, n. 406 del 10 ottobre 2018 (dep. 2019), non massimata, in relazione all'impossibilità di inferire il pericolo di recidiva dall"esercizio di attività professionale, in quanto attività in sé lecita). La dimostrata cessazione della qualità di sindaco del Comune di Scorrano da parte del [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza impugnata, in ragione delle dimissioni rassegnate dallo stesso ricorrente, esonera, peraltro, dal disporre, nel contesto sopra precisato, un eventuale giudizio di rinvio quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di specie. 10. Alla stregua di tali rilievi, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa in data 24 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, la misura coercitiva disposta deve essere revocata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa in data 24 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei conf