CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 26422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.32050/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] AS, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G.G.BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1972/2018depositata il 28/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di valutare “l’opportunità di rimettere la controversia alle sezioni unite vista la questione di giurisdizione” e, nel merito, di accogliere il primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società turca [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] A.S. ha proposto opposizione al decreto con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento di 230.358 euro in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., per la fornitura di un sistema di gestio ne digitale dell’impianto elettrico di un nuovo modello di imbarcazione. L’opponente in via preliminare ha eccepi to la carenza di giurisdizione del Tribunale di Roma e in via principale ha chiesto di accertare il grave inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effetto di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura concluso tra le parti. Il Tribunale di Roma – con la sentenza n. 16827/2015 – ha parzialmente accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo: affermata la giurisdizione italia na e ritenuto provato il malfunzionamento del sistema Proteo , ha rigettat o la domanda riconv enzionale di risoluz ione del contratto per inadempimentoe ha condan nato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la minore somma di euro 171.618,50, pari al prezzo dei pannelli di controllo e del materiale elettrico fornito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La sentenza di primo grado è stat a impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 28 marzo 2018, n. 1972– ha rigettato il gravame. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] A.S. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo dei quattro motivi di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 3 della legge n. 218/1995, contesta la giurisdizione del giudice italiano, invece affermata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. La questione oggetto del motivo involge il tema della giurisdizione del giudice italiano in una controversia in cui una società straniera non appartenente a uno Stato dell'Unione europea sia stata convenuta in giudizio da una società italiana. Occorre stabilirese, nel caso in esame, la giurisdizione vada acce rtata sulla base dei criteri della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 oppure sulla base dei criteri fissati da i regolamenti eurounitari. La questione ruota intorno all'art. 3 , comma 2 della legge 218/1995, dovendosi statuire se il rinvio operat o da tale norma alla convenzione di Bruxelles sia o meno chiuso rispetto alle modifiche apportate ad essa prima dal regolamento n.44 del 2001 e poi dal regolamento n.1215 del 2012 . Come sottolinea il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte affermava che il rinvio operato dalla legge n. 218 del 1995, art . 3, comma 2, attiene esclusivamente alla convenzione di Bruxelles e non si estende al regolamento n.44 del 2001 e ch e non può ritenersi che la convenzione sia stata definitivamente sostituita e quindi implicitamente abrogata dal sopravvenuto regolamento, continuandola convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione europea (cfr. Cass., sez. un ., n. 15748 / 2019 , che richiama il principio enunciato da Cass., sez. un.,n. 22239/2009). L'orientamento è stato di recente superato dalle sezioni unite, che hanno aderito alla tesi opposta, precisando che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 218 del 19 95 , allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della convenzione di B ruxelles del 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 1215 del 2012 che ha sostituito il regolamento n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., sez . un., n. 18299 / 2021 , la soluzione è stata recepita da successive pronunzie, v. Cass., sez . un., 33002 / 2021, Cass ., sez . un., n.33003/2021, Cass., sez . un., n. 136371 / 2021 ) . Trattandosi di una questione di giurisdizione ancora non consolidata e avente un notevole rilievo teorico e pratico , che ha suscitato reazioni anche critiche in dottrina, il C ollegio ritiene che sia opportuno investire nuovamente della questione le sezioni unite. P.Q.M. La Corte rimette il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de