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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 01400/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 24 giugno 2020, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi quattro di reclusione, pena condizionalmente sospesa, in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000, contestati al capo 2), per le condotte successive al 17 settembre 2011, al capo 3), per le condotte commesse fino al 20/12/2012 e al capo 4), per le condotte commesse fino al 30/11/2013, fatti realizzati nella qualità di titolare di una ditta individuale, corrente in [OSCURATO:PERSONA], risultata cancellata dal registro delle imprese dal 27 gennaio 2010; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo, lamenta la violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 495 comma 2 e lett. e) c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva in quanto il verbalizzante non aveva verificato l'effettività di tutte le prestazioni fatturate nei confronti di clienti diversi dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] e la società Wang, le sole ritenute inesistenti, essendo invece pacifico che il ricorrente con la propria ditta individuale svolgeva attività varie e di tipo diverso, tanto che risultano i suoi spostamenti aerei in Calabria, che avrebbero potuto essere provati ex art. 507 c.p.p., avendo la difesa dimostrato l'esito negativo delle investigazioni difensive tentate con Alitalia e Ryanair; la veridicità delle prestazioni svolte non solo era connessa al pagamento mediante bonifici bancari, ma era inoltre stata attestata da dichiarazione scritta del Basile, che aveva precisato come il ricorrente si fosse occupato di ricercare il sito per istallare stazioni-radio, effettuando ricognizione dei luoghi, a fronte di un accordo forfettario a compenso mensile, inclusivo dei costi sostenuti.

Sul punto la Corte di Milano ha omesso qualunque considerazione, sottolineando l'antieconomicità di tali prestazioni ed il rapporto amicale con il Basile.

Parimenti è stata apoditticamente ritenuta inesistente la società [OSCURATO:SOCIETA], senza che sia stato effettuato alcun controllo presso la stessa da parte della GdF, il cui impianto accusatorio, trasfuso nel processo verbale di constatazione, era stato recepito senza alcun contraddittorio sulla prova; in sede di appello erano state evidenziate tali circostanze, ma la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione sui punti contestati circa la inutilizzabilità del PVC; con il secondo motivo si eccepisce la prescrizione del reato in riferimento ai capi 1) e 2) in quanto il termine decennale di prescrizione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 200, si applica solo alle condotte successive al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 2011, mentre in riferimento ai reati contestati va applicato il termine massimo di sette anni e mezzo; Considerato che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato., Innanzitutto va ricordato che il motivo relativo all'omessa assunzione di una prova decisiva, non risulta essere stato proposto in sede d'appello, secondo la sintesi dell'atto impugnatorio della sentenza di appello, tenuto conto che i giudici di primo grado avevano dato atto di avere svolto assunzione di prove richieste dalla difesa ex art. 507 c.p.p., sia assumendo la testimonianza del Basile, che acquisendo i documenti, né il ricorrente ha specificato le ragioni per le quali la prova dei viaggi effettuati in Calabria assuma quel carattere di decisività del resto non prospettato in sede di appello con una richiesta di rinnovazione probatoria; che, quanto all'eccepita inutilizzabilità del PVC, va ribadito il principio già affermato da questa Sezione, ossia che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale, e comunque, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione venga lamentata l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve sempre illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" nell'ambito dell'argomentazione sviluppata dai giudici di merito per spiegare il proprio giudizio di responsabilità (così Sez.2, n. 7986/17 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez.3 n. 3207/15 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Muià e altri Rv. 254108). che, inoltre, nonostante il ricorrente abbia, infatti, proposto impugnazione censurando erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, va rilevato che l'articolazione del ricorso mira, nella sostanza ad indurre questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), rilettura che è preclusa all'ambito del giudizio di legittimità, nel quale non può essere operata un'autonoma valutazione da sovrapporre a quella compiuta dai giudici di merito o una possibile interpretazione e ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita dal ricorrente; che di contro la sentenza impugnata fornisce compiuta risposta alle doglianze proposte in appello dal ricorrente, fornendo, tra l'altro, valutazioni autonome sia in ordine alla non attendibilità delle dichiarazioni del Basile, in quanto beneficiario della frode, sia quanto alle caratteristiche dei pagamenti delle asserite prestazioni, o avvenuti in contanti, ovvero in bonifici ai quali seguivano immediatamente prelievi in contanti, sia in riferimento alla mancanza di contabilità da parte del ricorrente, nonché mancanza di qualunque documentazione di supporto alle avanzate esistenza delle prestazioni; che parimenti risulta manifestamente infondata anche l'invocata declaratoria di prescrizione, poiché il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 1) è stato dichiarato prescritto già in primo grado e quanto al capo 2) sono state dichiarate estinte per prescrizione le condotte di emissione di fatture fino al 17 settembre 2011, senza tenere in realtà conto che, in forza del disposto di cui all'art. 8, comma 2 del citato d.lgs. nell'ipotesi di plurime emissioni di fatture nel medesimo periodo di imposta da parte dello stesso soggetto, il reato si considera unico e, quindi, consumato alla data di emissione dell'ultima fattura del periodo (cfr. Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759 - 01), che è indicata in quella del 2 dicembre 2011, per cui il termine decennale di prescrizione spirerà solo in data 2 dicembre 2021, termine al quale vanno aggiunti i periodi di sospensione del processo di primo grado<; che alla declaratoria di inammissibilità, ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 24 giugno 2020, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi quattro di reclusione, pena condizionalmente sospesa, in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000, contestati al capo 2), per le condotte successive al 17 settembre 2011, al capo 3), per le condotte commesse fino al 20/12/2012 e al capo 4), per le condotte commesse fino al 30/11/2013, fatti realizzati nella qualità di titolare di una ditta individuale, corrente in [OSCURATO:PERSONA], risultata cancellata dal registro delle imprese dal 27 gennaio 2010; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo, lamenta la violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 495 comma 2 e lett. e) c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva in quanto il verbalizzante non aveva verificato l'effettività di tutte le prestazioni fatturate nei confronti di clienti diversi dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] e la società Wang, le sole ritenute inesistenti, essendo invece pacifico che il ricorrente con la propria ditta individuale svolgeva attività varie e di tipo diverso, tanto che risultano i suoi spostamenti aerei in Calabria, che avrebbero potuto essere provati ex art. 507 c.p.p., avendo la difesa dimostrato l'esito negativo delle investigazioni difensive tentate con Alitalia e Ryanair; la veridicità delle prestazioni svolte non solo era connessa al pagamento mediante bonifici bancari, ma era inoltre stata attestata da dichiarazione scritta del Basile, che aveva precisato come il ricorrente si fosse occupato di ricercare il sito per istallare stazioni-radio, effettuando ricognizione dei luoghi, a fronte di un accordo forfettario a compenso mensile, inclusivo dei costi sostenuti. Sul punto la Corte di Milano ha omesso qualunque considerazione, sottolineando l'antieconomicità di tali prestazioni ed il rapporto amicale con il Basile. Parimenti è stata apoditticamente ritenuta inesistente la società [OSCURATO:SOCIETA], senza che sia stato effettuato alcun controllo presso la stessa da parte della GdF, il cui impianto accusatorio, trasfuso nel processo verbale di constatazione, era stato recepito senza alcun contraddittorio sulla prova; in sede di appello erano state evidenziate tali circostanze, ma la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione sui punti contestati circa la inutilizzabilità del PVC; con il secondo motivo si eccepisce la prescrizione del reato in riferimento ai capi 1) e 2) in quanto il termine decennale di prescrizione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 200, si applica solo alle condotte successive al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 2011, mentre in riferimento ai reati contestati va applicato il termine massimo di sette anni e mezzo; Considerato che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato., Innanzitutto va ricordato che il motivo relativo all'omessa assunzione di una prova decisiva, non risulta essere stato proposto in sede d'appello, secondo la sintesi dell'atto impugnatorio della sentenza di appello, tenuto conto che i giudici di primo grado avevano dato atto di avere svolto assunzione di prove richieste dalla difesa ex art. 507 c.p.p., sia assumendo la testimonianza del Basile, che acquisendo i documenti, né il ricorrente ha specificato le ragioni per le quali la prova dei viaggi effettuati in Calabria assuma quel carattere di decisività del resto non prospettato in sede di appello con una richiesta di rinnovazione probatoria; che, quanto all'eccepita inutilizzabilità del PVC, va ribadito il principio già affermato da questa Sezione, ossia che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale, e comunque, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione venga lamentata l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve sempre illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" nell'ambito dell'argomentazione sviluppata dai giudici di merito per spiegare il proprio giudizio di responsabilità (così Sez.2, n. 7986/17 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez.3 n. 3207/15 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Muià e altri Rv. 254108). che, inoltre, nonostante il ricorrente abbia, infatti, proposto impugnazione censurando erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, va rilevato che l'articolazione del ricorso mira, nella sostanza ad indurre questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), rilettura che è preclusa all'ambito del giudizio di legittimità, nel quale non può essere operata un'autonoma valutazione da sovrapporre a quella compiuta dai giudici di merito o una possibile interpretazione e ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita dal ricorrente; che di contro la sentenza impugnata fornisce compiuta risposta alle doglianze proposte in appello dal ricorrente, fornendo, tra l'altro, valutazioni autonome sia in ordine alla non attendibilità delle dichiarazioni del Basile, in quanto beneficiario della frode, sia quanto alle caratteristiche dei pagamenti delle asserite prestazioni, o avvenuti in contanti, ovvero in bonifici ai quali seguivano immediatamente prelievi in contanti, sia in riferimento alla mancanza di contabilità da parte del ricorrente, nonché mancanza di qualunque documentazione di supporto alle avanzate esistenza delle prestazioni; che parimenti risulta manifestamente infondata anche l'invocata declaratoria di prescrizione, poiché il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 1) è stato dichiarato prescritto già in primo grado e quanto al capo 2) sono state dichiarate estinte per prescrizione le condotte di emissione di fatture fino al 17 settembre 2011, senza tenere in realtà conto che, in forza del disposto di cui all'art. 8, comma 2 del citato d.lgs. nell'ipotesi di plurime emissioni di fatture nel medesimo periodo di imposta da parte dello stesso soggetto, il reato si considera unico e, quindi, consumato alla data di emissione dell'ultima fattura del periodo (cfr. Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759 - 01), che è indicata in quella del 2 dicembre 2011, per cui il termine decennale di prescrizione spirerà solo in data 2 dicembre 2021, termine al quale vanno aggiunti i periodi di sospensione del processo di primo grado<; che alla declaratoria di inammissibilità, ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'8
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