CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]) (CUI: 04MQUCM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); osservato che i motivi - seppur proposti da due distinti difensori - prospettano doglianze sovrapponibili, in relazione alle quali si svolgeranno le medesime considerazioni; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano il difetto della motivazione e la violazione di legge in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio comprovante gli elementi costitutivi dei reati contestati); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione sotto il profilo degli aumenti di pena operati per la continuazione con il capo 2 dell'imputazione, non supera la soglia di ammissibilità poiché contesta trattamento sanzionatori - che - contrariamente a quanto dedotto - risulta sorretto da una motivazione priva di illogicità manifeste e coerente con le emergenze processuali (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M