CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], l'11 settembre 1984; avverso la sentenza del 10 febbraio 2022, del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ill ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aglio, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal giudice di pace, lo ha assolto dal reato di minaccia, contestato al capo a), ma lo ha ritenuto, comunque, responsabile del reato di lesioni personali, commesse ai danni della sua ex convivente, [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo b) della rubrica. 2. Articola quattro motivi di ricorso. In particolare, 2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio, non essendo stati correttamente qualificati i fatti contestati, da sussumere nella diversa e più grave fattispecie di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., esclusa dalla competenza del giudice di pace e rientrante in quella del tribunale; 2.2. con il secondo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali, si deduce l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed il relativo difetto di motivazione; 2.3. con il terzo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si lamenta la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto la persona offesa attendibile in relazione ai fatti contestati al capo b) e non ugualmente attendibile in relazione ai fatti contestati al capo a), per i quali il Tribunale ha assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste; 2.4. con il quarto, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge, si censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1, cod. pen., dovendosi ritenere, per come ricostruito dallo stesso Tribunale, che le condotte siano state poste in essere in stato d'ira causata dal fatto ingiusto altrui. 3. Il 28 luglio ed il 4 settembre 2022, rispettivamente, la parte civile e la difesa dell'imputato hanno depositato le loro memorie conclusive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La determinazione della competenza avviene alla luce della formulazione del capo d'imputazione e, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa. Cosicché, qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, il semplice riferimento all'evento morte non determina un'automatica contestazione dell'ipotesi aggravata del delitto di minaccia (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Rv. 279596). D'altronde, per i fatti qualificati ai sensi dell'art. 612 è intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste, per cui difetta un effettivo interesse ad impugnare la relativa decisione processuale. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035). 3. Il terzo ed il quarto motivo, invece, sono inammissibili in quanto, prospettando una diversa valutazione del materiale probatorio, dell'attendibilità e della credibilità dei testi esaminati, postulano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, l'attendibilità dei singoli testi esaminati e le relative convergenze processuali, ha offerto una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. D'altronde, pur sotto la veste di violazione di legge, si risolvono in critiche alla logicità e congruità della motivazione, in violazione dell'art. .39 -bis del d. Igs. n. 274/2000. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. \/ P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso