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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 16767/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9047/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2739/2017 della Corte d’Appello di ROMA , depositata il15/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatto e diritto Con sentenza del 15/9/17 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del 2013 del Tribunale della stessa sede, ha: - acc ertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico di [OSCURATO:PERSONA] con la Regione Valle d'Aosta e condannato la Regione a pagare all'istituto previdenziale [OSCURATO:PERSONA] euro 36.938 per contributi, oltre ad euro 16.986 per sanzioni.

In particolare, la corte ha valorizzato per la Riello i contenuti della prestazione lavorativa, resa per il soddisfacimento di stabili esigenze informative, nonché l'inserimento n ella struttura interna di comunicazione dell'ente, con un numero predeterminato di giornate di lavoro e retribuzione fissa a tempo; - ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività di coordinatrice redazionale, ed ha escluso l'efficacia liberatoria del pagamento dei contributi per la stessa effettuato in favore dell'Inpdap; - ha escluso la natura giornalistica dell'attività di altri lavoratori, disattendendo la rilevanza di alcune certificazioni sulla base delle dichiarazioni rese del medesimo autore delle stesse (che ne aveva riconosciuto in giudizio il carattere fittizio e compiacente).

Avvero tale sentenza ricorre la Regione per sette motivi; resiste l' I stituto previdenziale con controricorso e propone ricorso incidentale per tre motivi, cui la Regione resiste con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Quanto al ricorso principale, con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 legge 69 del 1963, per non avere la corte territoriale riscontrato -quanto alla Riello- il compimento di attività di selezione e scelta delle notizie, che è essenziale per la corretta qualificazione -quale giornalistica-dell’attività stessa.

Il motivo è infondato, in quanto la corte ha svolto l'accertamento in questione, pur dando preminente rilievo ad altri profili decisivi per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. ex art. 360 co.1 n. numero 4 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata pronunciato sul motivo di appello che - per la lavoratrice Luisito- lamentava il mancato accertamento della prevalenza del coordinamento redazionale su altre mansioni.

Anche tale motivo, che sostanzialmente mira ad una rivalutazione del merito della controversia, è infondato, atteso che in realtà la corte territoriale ha operato la qualificazione del rapporto all’esito dell’esame di tutte le mansioni svolte dalla giornalista.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 116 comma 20 della legge 388 del 2020, per non avere la corte territoriale considerato l'efficacia liberatoria del pagamento dei contributi effettuato per la Luisito in favore dell'Inpdap e non aver accertato se vi fosse buona fede del datore di lavoro (buona fede che, a dire del ricorrente, poteva evincersi dal maggior importo pagato all'INPDAP rispetto a quello dovuto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]).

Il motivo va disatteso in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, che ha valorizzato la circostanza della necessaria conoscenza da parte del datore di lavoro del tipo di attività dei suoi dipendenti.Questa Corte ha invero già ripetutamente affermato (Sez.

L, Sentenza n. 12897 del 22/06/2016, Rv. 640369 – 01; Sez.

L -, Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023, Rv. 666815 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 20735 del 03/10/2007, Rv. 599690 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 18916 del 05/11/2012, Rv. 624035 -01) che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' [OSCURATO:PERSONA], l'art.1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

Il quarto motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame dell’esistenza per la lavoratrice Riello di altri rapporti di lavoro con il comune di Aosta e con una rivista comunale.

Il motivo è inammissibile, in quanto non è dedotto dalla parte che vi era incompatibilità con il lavoro presso la regione e quindi il fatto asseritamente omesso non sarebbe comunque decisivo.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli articoli 2094 c.c. e 409 c.p.c., perché l'attività lavorativa della Riello andava qualificata in realtà come parasubordinata.

Il motivo è infondato, atteso che la corte ha correttamente qualificato il lavoro della Riello come lavoro subordinato, in ciò applicando gli indici di subordinazione indicati dalla giurisprudenza.

Il sesto motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 1362 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto sussistente la subordinazione in ragione della stabilità del lavoro desunta da periodo maggiore di quello reale (ritenendo il rapporto dal 2005 al 2009), laddove il rapporto lavorativo della Riello era invece iniziato solo nel 2007 (e l'[OSCURATO:PERSONA] stesso aveva limitato la domanda dei contributi al solo 2007).

In realtà non vi è violazione delle norme richiamate, atteso che la considerazione di un minor periodo di lavoro non avrebbe comunque potuto incidere nella valutazione della subordinazione, ancorata ad indici del tutto sganciati dal dato temporale, ed essendo il periodo effettivo di oltre un biennio (periodo pacifico tra le parti) comunque idoneo a radicare lo stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale.

Peraltro, dall’esame degli atti, ed in particolare del decreto ingiuntivo all’origine della lite, si desume che la controversia riguardava solo il periodo di lavoro dal 2007 in poi; i contributi per cui è causa sono stati pacificamente computati solo dal 2007 in poi, come si evince dalla lettura del decreto ingiuntivo e del verbale ispettivo alla base dello stesso; sembra dunque un mero errore materiale l’indicazione contenuta in sentenza circa lo svolgimento del rapporto dal 2005 in poi.

Con il settimo motivo si deduce violazione degli articoli 112 c.p.c., ex 360 numero 4, per omesso esame delle deduzioni circa la disciplina sanzionatoria applicabile, non essendovi occultamento del rapporto per essere stata operata l'iscrizione alla gestione separata.

Il motivo è inammissibile in quanto è basato sull’assunto che le sanzioni applicate sono quelle dell’evasione contributiva, laddove la circostanza, che è contestata dalla controparte, non è desumibile dalla sentenza impugnata (che non vi fa cenno), né la parte offre elementi di valutazione specifici in ordine alla natura edall’ammontare delle sanzioni applicate.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo deduce violazione degli articoli 416 comma 3, 115, 116 e 221 c.p.c., per avere la corte territoriale negato valenza probatoria della certificazione del capo ufficio stampa della Regione quanto agli altri giornalisti per cui è causa, trascurando che erano atti pubblici o comunque provenienti da una pubblica amministrazione, e che nel caso non era stata proposta alcuna querela di falso.

Il secondo motivo -proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., deduce violazione dell'articolo 111 co. 6, 132 e 118 attuazione c.p.c., per assenza di valutazione dell'attendibilità del teste Lunardi, autore del falso.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione degli articoli 1 e 2 legge 69 del 1963, 9 3 10 legge 150 del 2000 e 3 dpr 422 del 2001, per avere la corte territoriale ignorato la qualificazione giornalistica dell'attività dell'addetto ufficio stampa.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Intanto, deve rilevarsi che i documenti in questione non sono atti pubblici, non essendo dunque necessaria alcuna querela di falso per demolirne la portata probatoria, mentre per altro verso la corte ha dato ragione della mancata rilevanza attribuita al documento sulla base delle dichiarazioni rese dal suo autore.

La corte territoriale ha anche correttamente valutato la credibilità del teste, peraltro piuttosto evidente proprio in relazione al tenore delle dichiarazioni ed al loro contenuto.

Infine, la corte ha accertato in concreto le mansioni svolte e quindi valutato correttamente il tipo di attività poste in essere, né può darsi seguito in questa sede a motivi di censura che mirano ad una rivalutazione del merito della vicenda.

I motivi di ricorso incidentale vanno perciò respinti al pari di quelli del ricorso principale.

Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale. p.q.m.

Rigetta il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e di quello inc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9047/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2739/2017 della Corte d’Appello di ROMA , depositata il15/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatto e diritto Con sentenza del 15/9/17 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del 2013 del Tribunale della stessa sede, ha: - acc ertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico di [OSCURATO:PERSONA] con la Regione Valle d'Aosta e condannato la Regione a pagare all'istituto previdenziale [OSCURATO:PERSONA] euro 36.938 per contributi, oltre ad euro 16.986 per sanzioni. In particolare, la corte ha valorizzato per la Riello i contenuti della prestazione lavorativa, resa per il soddisfacimento di stabili esigenze informative, nonché l'inserimento n ella struttura interna di comunicazione dell'ente, con un numero predeterminato di giornate di lavoro e retribuzione fissa a tempo; - ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività di coordinatrice redazionale, ed ha escluso l'efficacia liberatoria del pagamento dei contributi per la stessa effettuato in favore dell'Inpdap; - ha escluso la natura giornalistica dell'attività di altri lavoratori, disattendendo la rilevanza di alcune certificazioni sulla base delle dichiarazioni rese del medesimo autore delle stesse (che ne aveva riconosciuto in giudizio il carattere fittizio e compiacente). Avvero tale sentenza ricorre la Regione per sette motivi; resiste l' I stituto previdenziale con controricorso e propone ricorso incidentale per tre motivi, cui la Regione resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Quanto al ricorso principale, con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 legge 69 del 1963, per non avere la corte territoriale riscontrato -quanto alla Riello- il compimento di attività di selezione e scelta delle notizie, che è essenziale per la corretta qualificazione -quale giornalistica-dell’attività stessa. Il motivo è infondato, in quanto la corte ha svolto l'accertamento in questione, pur dando preminente rilievo ad altri profili decisivi per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. ex art. 360 co.1 n. numero 4 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata pronunciato sul motivo di appello che - per la lavoratrice Luisito- lamentava il mancato accertamento della prevalenza del coordinamento redazionale su altre mansioni. Anche tale motivo, che sostanzialmente mira ad una rivalutazione del merito della controversia, è infondato, atteso che in realtà la corte territoriale ha operato la qualificazione del rapporto all’esito dell’esame di tutte le mansioni svolte dalla giornalista. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 116 comma 20 della legge 388 del 2020, per non avere la corte territoriale considerato l'efficacia liberatoria del pagamento dei contributi effettuato per la Luisito in favore dell'Inpdap e non aver accertato se vi fosse buona fede del datore di lavoro (buona fede che, a dire del ricorrente, poteva evincersi dal maggior importo pagato all'INPDAP rispetto a quello dovuto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]). Il motivo va disatteso in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, che ha valorizzato la circostanza della necessaria conoscenza da parte del datore di lavoro del tipo di attività dei suoi dipendenti.Questa Corte ha invero già ripetutamente affermato (Sez. L, Sentenza n. 12897 del 22/06/2016, Rv. 640369 – 01; Sez. L -, Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023, Rv. 666815 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20735 del 03/10/2007, Rv. 599690 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18916 del 05/11/2012, Rv. 624035 -01) che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' [OSCURATO:PERSONA], l'art.1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame dell’esistenza per la lavoratrice Riello di altri rapporti di lavoro con il comune di Aosta e con una rivista comunale. Il motivo è inammissibile, in quanto non è dedotto dalla parte che vi era incompatibilità con il lavoro presso la regione e quindi il fatto asseritamente omesso non sarebbe comunque decisivo. Con il quinto motivo si deduce violazione degli articoli 2094 c.c. e 409 c.p.c., perché l'attività lavorativa della Riello andava qualificata in realtà come parasubordinata. Il motivo è infondato, atteso che la corte ha correttamente qualificato il lavoro della Riello come lavoro subordinato, in ciò applicando gli indici di subordinazione indicati dalla giurisprudenza. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 1362 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto sussistente la subordinazione in ragione della stabilità del lavoro desunta da periodo maggiore di quello reale (ritenendo il rapporto dal 2005 al 2009), laddove il rapporto lavorativo della Riello era invece iniziato solo nel 2007 (e l'[OSCURATO:PERSONA] stesso aveva limitato la domanda dei contributi al solo 2007). In realtà non vi è violazione delle norme richiamate, atteso che la considerazione di un minor periodo di lavoro non avrebbe comunque potuto incidere nella valutazione della subordinazione, ancorata ad indici del tutto sganciati dal dato temporale, ed essendo il periodo effettivo di oltre un biennio (periodo pacifico tra le parti) comunque idoneo a radicare lo stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale. Peraltro, dall’esame degli atti, ed in particolare del decreto ingiuntivo all’origine della lite, si desume che la controversia riguardava solo il periodo di lavoro dal 2007 in poi; i contributi per cui è causa sono stati pacificamente computati solo dal 2007 in poi, come si evince dalla lettura del decreto ingiuntivo e del verbale ispettivo alla base dello stesso; sembra dunque un mero errore materiale l’indicazione contenuta in sentenza circa lo svolgimento del rapporto dal 2005 in poi. Con il settimo motivo si deduce violazione degli articoli 112 c.p.c., ex 360 numero 4, per omesso esame delle deduzioni circa la disciplina sanzionatoria applicabile, non essendovi occultamento del rapporto per essere stata operata l'iscrizione alla gestione separata. Il motivo è inammissibile in quanto è basato sull’assunto che le sanzioni applicate sono quelle dell’evasione contributiva, laddove la circostanza, che è contestata dalla controparte, non è desumibile dalla sentenza impugnata (che non vi fa cenno), né la parte offre elementi di valutazione specifici in ordine alla natura edall’ammontare delle sanzioni applicate. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo deduce violazione degli articoli 416 comma 3, 115, 116 e 221 c.p.c., per avere la corte territoriale negato valenza probatoria della certificazione del capo ufficio stampa della Regione quanto agli altri giornalisti per cui è causa, trascurando che erano atti pubblici o comunque provenienti da una pubblica amministrazione, e che nel caso non era stata proposta alcuna querela di falso. Il secondo motivo -proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., deduce violazione dell'articolo 111 co. 6, 132 e 118 attuazione c.p.c., per assenza di valutazione dell'attendibilità del teste Lunardi, autore del falso. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione degli articoli 1 e 2 legge 69 del 1963, 9 3 10 legge 150 del 2000 e 3 dpr 422 del 2001, per avere la corte territoriale ignorato la qualificazione giornalistica dell'attività dell'addetto ufficio stampa. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Intanto, deve rilevarsi che i documenti in questione non sono atti pubblici, non essendo dunque necessaria alcuna querela di falso per demolirne la portata probatoria, mentre per altro verso la corte ha dato ragione della mancata rilevanza attribuita al documento sulla base delle dichiarazioni rese dal suo autore. La corte territoriale ha anche correttamente valutato la credibilità del teste, peraltro piuttosto evidente proprio in relazione al tenore delle dichiarazioni ed al loro contenuto. Infine, la corte ha accertato in concreto le mansioni svolte e quindi valutato correttamente il tipo di attività poste in essere, né può darsi seguito in questa sede a motivi di censura che mirano ad una rivalutazione del merito della vicenda. I motivi di ricorso incidentale vanno perciò respinti al pari di quelli del ricorso principale. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale. p.q.m. Rigetta il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e di quello inc
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