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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43083/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ erk. le conclusioni del PG ckk

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1. [OSCURATO:PERSONA] generale della Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale monocratico di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. 2.

Con l'unico motivo proposto, deduce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. ' --Ifficolisa—è--f-..--dàrr)

4. In data 14/06/2022, è pervenuta memoria difensiva del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA].

5. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.

6. Il ricorso è fondato.

7. L'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada prevede l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida nell'ipotesi di cui all'art. 590-bis cod. pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01).

Il Tribunale di Verona, nel ratificare l'accordo delle parti sulla pena, ha, viceversa, omesso qualsiasi decisione sulla sanzione amministrativa accessoria: lacuna che, pur non incidendo sul negozio giuridico, riguardando una statuizione a questo estranea, impone d'essere colmata dallo stesso giudice di merito.

8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ erk. le conclusioni del PG ckk 1. oAsiullt~"4"-C Cot" 0144€41 vio Mi" ;h...reco_ A-~ C4 °A in 1" 034n1:4> lak. IA14 41JOI43-1,4-4.4-;~-vir-etn ei—ce.t.r-0 •••"- • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] generale della Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale monocratico di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. 2. Con l'unico motivo proposto, deduce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. ' --Ifficolisa—è--f-..--dàrr) 4. In data 14/06/2022, è pervenuta memoria difensiva del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria. 6. Il ricorso è fondato. 7. L'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada prevede l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida nell'ipotesi di cui all'art. 590-bis cod. pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01). Il Tribunale di Verona, nel ratificare l'accordo delle parti sulla pena, ha, viceversa, omesso qualsiasi decisione sulla sanzione amministrativa accessoria: lacuna che, pur non incidendo sul negozio giuridico, riguardando una statuizione a questo estranea, impone d'essere colmata dallo stesso giudice di merito. 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten
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