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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05875/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTRERLOCUTORIA sul ricorso n. 1806-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 2002, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; il Ministro dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore; - intimati - avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 12 settembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 11 597/22, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2019 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono, secondo quanto riferito dal ricorrente nel ricorso introduttivo. 2.Ghizaoui, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022 a bordo di un natante a seguito di un’operazione di salvataggio in mare delle autorità italiane e in seguito allo sbarco veniva condotto presso l’hotspot dell’isola.

Il 26 luglio 2022 lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestatodalla pubblica amministrazione nell’elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Torino.

Il 28 luglio 2022 la Questura di Trapani adottava un decreto di respingimento nei confronti del Ghi zaoui e contestualmente emetteva un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, da eseguirsi entro sette giorni dalla notifica del suddetto respingimento.In data 8 settembre 2022 il Prefetto di Bologna emetteva un decreto di espulsione nei confronti del Ghizaoui per non avere ottemperato al precedente ordine di allontanamento.

Il giorno seguente il Questore di Bologna disponeva il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torinoove il ricorrente veniva immediatamente condotto.

In data10 settembre 2022 la Questura di Torino richiedeva la convalida della misurarestrittiva al Giudice di Pace di Torino, che fissava udienza al 12 settembre 2022.

All’udienza del 12 settembre il Ghizaouidichiarava di voler richiedere ora la protezione internaziona le e la difesa del trattenuto si opponeva alla convalida della misura per la mancata produzione degli atti relativi all’ordine di respingi mento del Questore di Trapani 28.07.22, presupposto dell’espulsione del Prefetto di Bologna alla luce di quanto affermato da Corte Cost. 105/2001, che imporrebbe la piena giurisdizione del Giudice del trattenimento sulla procedura di espulsione in quanto la mancata produzione dell’atto precluderebbe l’esame degli eventuali profili di manifesta illegittimitàin relazione alla predetta espulsione.3.

Con il provvedimento qui impugnato ilGiudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “[OSCURATO:PERSONA], rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso cheil trattenuto è privo di documenti di identificazione , non ha parenti in Italia; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14; P.Q.M.

Convalidail provvedimento del Questore di Bologna, emesso il 9.9.2022nei confronti del Sig.. [OSCURATO:PERSONA], nato …”. 2.Il provvedimento, pubblicato il 12.9.2022, è stato impugnato da GHIZAOUI Oussamacon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, e 14, cc. 3 e 5--ter, D. Lgs. 286/98, ter, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE15,–– mancata produzionedegli atti relativi alla procedura di respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace –– impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti ( C. Cost., n. 105/01, Cass., n. 17407/14)”. 1.1 Osserva il ricorrente che il suo trattenimento era stato disposto in virtù di undecreto di espulsione adottato dal Prefetto di Bologna il 9 settembre 2022, in ragione dell’asserita violazione di un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Trapani il 28 luglio 2022, contestualmente a un decreto di respingimento.

Rileva tuttavia il ricorrente che né il decreto di respingimento, né l’ordine di allontanamento emessi e notificati dalla Questura di Trapani il 28 luglio 2022 venivano trasmessi dalla Questura di Trapani al Giudice di Pace di Torino, unitamente alla richiesta di convalida.

La suadifesa si er a dunque opposta alla convalida del trattenimento in quanto la mancata produzione dell’atto avrebbe precluso l’esame degli eventuali profili di manifesta illegittimità.

Ciononostante – aggiunge il ricorrente - il Giudice di Pace di Torino aveva convalidatoil suo trattenimento senza alcuna risposta in merito alla deduzione difensiva, limitandosi a ordinare alla pubblica amministrazione di integrare “la documentazione mancante ai fini di eventuale ricorso della difesa”. 1.2 Ricorda, inoltre, il ricorrente chela costante giurisprudenza di legittimità aveva insegnato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale.

Al giudice del trattenimento non sarebbedunque consentito – secondo le tesi del ricorrente - limitarsi alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia degli atti presupposti, essendo necessario accertare l’assenza di motivi di palese illegittimità, essendoa tale scopo essenziale la trasmissione da parte della Questura procedente al Giudice di Pace di tutti gli atti relativi alla procedura di espulsione e/o respingimento, profilo invece trascurato dal Giudice di pace nonostante la puntuale eccezione sollevata sul punto qui in discussione. 1.3 Ritiene il Collegio che l’esegesi del contenuto normativo dell’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998, anche alla luce del precedente di questa Sezione (ord. n. 30181/2023), richieda un approfondimento con discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTRERLOCUTORIA sul ricorso n. 1806-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 2002, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; il Ministro dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore; - intimati - avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 12 settembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. R.G. 11 597/22, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2019 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono, secondo quanto riferito dal ricorrente nel ricorso introduttivo. 2.Ghizaoui, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022 a bordo di un natante a seguito di un’operazione di salvataggio in mare delle autorità italiane e in seguito allo sbarco veniva condotto presso l’hotspot dell’isola. Il 26 luglio 2022 lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestatodalla pubblica amministrazione nell’elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Il 28 luglio 2022 la Questura di Trapani adottava un decreto di respingimento nei confronti del Ghi zaoui e contestualmente emetteva un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, da eseguirsi entro sette giorni dalla notifica del suddetto respingimento.In data 8 settembre 2022 il Prefetto di Bologna emetteva un decreto di espulsione nei confronti del Ghizaoui per non avere ottemperato al precedente ordine di allontanamento. Il giorno seguente il Questore di Bologna disponeva il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torinoove il ricorrente veniva immediatamente condotto. In data10 settembre 2022 la Questura di Torino richiedeva la convalida della misurarestrittiva al Giudice di Pace di Torino, che fissava udienza al 12 settembre 2022. All’udienza del 12 settembre il Ghizaouidichiarava di voler richiedere ora la protezione internaziona le e la difesa del trattenuto si opponeva alla convalida della misura per la mancata produzione degli atti relativi all’ordine di respingi mento del Questore di Trapani 28.07.22, presupposto dell’espulsione del Prefetto di Bologna alla luce di quanto affermato da Corte Cost. 105/2001, che imporrebbe la piena giurisdizione del Giudice del trattenimento sulla procedura di espulsione in quanto la mancata produzione dell’atto precluderebbe l’esame degli eventuali profili di manifesta illegittimitàin relazione alla predetta espulsione.3. Con il provvedimento qui impugnato ilGiudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “[OSCURATO:PERSONA], rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso cheil trattenuto è privo di documenti di identificazione , non ha parenti in Italia; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14; P.Q.M. Convalidail provvedimento del Questore di Bologna, emesso il 9.9.2022nei confronti del Sig.. [OSCURATO:PERSONA], nato …”. 2.Il provvedimento, pubblicato il 12.9.2022, è stato impugnato da GHIZAOUI Oussamacon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, e 14, cc. 3 e 5--ter, D. Lgs. 286/98, ter, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE15,–– mancata produzionedegli atti relativi alla procedura di respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace –– impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti ( C. Cost., n. 105/01, Cass., n. 17407/14)”. 1.1 Osserva il ricorrente che il suo trattenimento era stato disposto in virtù di undecreto di espulsione adottato dal Prefetto di Bologna il 9 settembre 2022, in ragione dell’asserita violazione di un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Trapani il 28 luglio 2022, contestualmente a un decreto di respingimento. Rileva tuttavia il ricorrente che né il decreto di respingimento, né l’ordine di allontanamento emessi e notificati dalla Questura di Trapani il 28 luglio 2022 venivano trasmessi dalla Questura di Trapani al Giudice di Pace di Torino, unitamente alla richiesta di convalida. La suadifesa si er a dunque opposta alla convalida del trattenimento in quanto la mancata produzione dell’atto avrebbe precluso l’esame degli eventuali profili di manifesta illegittimità. Ciononostante – aggiunge il ricorrente - il Giudice di Pace di Torino aveva convalidatoil suo trattenimento senza alcuna risposta in merito alla deduzione difensiva, limitandosi a ordinare alla pubblica amministrazione di integrare “la documentazione mancante ai fini di eventuale ricorso della difesa”. 1.2 Ricorda, inoltre, il ricorrente chela costante giurisprudenza di legittimità aveva insegnato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale. Al giudice del trattenimento non sarebbedunque consentito – secondo le tesi del ricorrente - limitarsi alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia degli atti presupposti, essendo necessario accertare l’assenza di motivi di palese illegittimità, essendoa tale scopo essenziale la trasmissione da parte della Questura procedente al Giudice di Pace di tutti gli atti relativi alla procedura di espulsione e/o respingimento, profilo invece trascurato dal Giudice di pace nonostante la puntuale eccezione sollevata sul punto qui in discussione. 1.3 Ritiene il Collegio che l’esegesi del contenuto normativo dell’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998, anche alla luce del precedente di questa Sezione (ord. n. 30181/2023), richieda un approfondimento con discussione in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa a nu
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