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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15415/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Ancona rigettò l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva svolta nel procedimento penale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito affermò che la fase istruttoria non doveva essere liquidata perché si era esaurita nella mera acquisizione di un documento ed erano state rese dichiarazioni spontanee dell’imputato; - per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, privi di numerazione ma evincibili dal contenuto del ricorso (pag.4 e pag.6); - il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione”; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame del verbale d’udienza del 25.9.2019 innanzi alla Corte d’appello in cui si sarebbe proceduto all’esame della parte civile; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 dell’art.2233 c.c., con riguardo all’art. 82, comma 1 DPR 115/2002, dell’art. 12, comma 1 e 3, lett. c) del DM 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per aver la Corte di merito pretermesso l’esame della documentazione comprovante lo svolgimento della fase istruttoria nel corso del giudizio di appello; - i motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; - al ricorso per opposizione alla liquidazione della Corte d’appello era stata allegata la trascrizione del verbale del 25.9.2019, contenente le dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, assistita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di merito non ha esaminato detto verbale, decisivo per il giudizio ed ha omesso di liquidare il compenso per la fase istruttoria, che, invece era dovuto al ricorrente, quale difensore della parte civile; - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in persona di altro magistrato; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Ancona rigettò l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva svolta nel procedimento penale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito affermò che la fase istruttoria non doveva essere liquidata perché si era esaurita nella mera acquisizione di un documento ed erano state rese dichiarazioni spontanee dell’imputato; - per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, privi di numerazione ma evincibili dal contenuto del ricorso (pag.4 e pag.6); - il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione”; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame del verbale d’udienza del 25.9.2019 innanzi alla Corte d’appello in cui si sarebbe proceduto all’esame della parte civile; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 dell’art.2233 c.c., con riguardo all’art. 82, comma 1 DPR 115/2002, dell’art. 12, comma 1 e 3, lett. c) del DM 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per aver la Corte di merito pretermesso l’esame della documentazione comprovante lo svolgimento della fase istruttoria nel corso del giudizio di appello; - i motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; - al ricorso per opposizione alla liquidazione della Corte d’appello era stata allegata la trascrizione del verbale del 25.9.2019, contenente le dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, assistita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di merito non ha esaminato detto verbale, decisivo per il giudizio ed ha omesso di liquidare il compenso per la fase istruttoria, che, invece era dovuto al ricorrente, quale difensore della parte civile; - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in persona di altro magistrato; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3