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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, del difensore della parte civile, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 aprile 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni gravi commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'esclusione della scriminante della legittima difesa.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le questioni prospettate con l'atto di appello, enfatizzando gli elementi accusatori e svalutando le considerazioni difensive.

In particolare, dalla credibile dichiarazione dell'imputato, confermata dal testa [OSCURATO:PERSONA] e riscontrata dalle affermazioni del teste Cialini, era emerso che il primo si era solo difeso dall'aggressione posta in essere dal Battista, che lo aveva afferrato per il collo.

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando, alla stregua delle medesime considerazioni fattuali indicate nel primo motivo di ricorso, che erroneamente era stata esclusa la circostanza attenuante della provocazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato nuovamente come terzo) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale subordinato la concessione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale di 4.000,00 euro, senza operare alcun vaglio sulle condizioni economiche dell'imputato, privo di occupazione, come confermato dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'assenza di motivazione in ordine alla compatibilità delle lesioni con il colpo sferrato al volto dall'imputato, compatibilità posta in dubbio con l'atto di appello alla luce del fatto che la vittima, pur con la mascella fratturata, avesse atteso due giorni per recarsi al [OSCURATO:PERSONA].

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, del difensore della parte civile, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto

1. Il primo, il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che sono strettamente correlati e investono il tema dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche alla luce dell'invocata sussistenza dei presupposti della legittima difesa.

Le doglianze sono inammissibili per assenza di specificità e perché si collocano al di fuori dell'area del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

Ora, il ricorrente insiste nel prospettare il tema di un'aggressione precedente ad opera del Battista, senza in alcun modo confrontarsi con il rilievo della sentenza impugnata, secondo la quale l'episodio era rimasto privo di riscontri.

Così come neppure si confronta con le ragioni della ritenuta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva negato che il Pomanti avesse colpito il Battista, in ciò smentito proprio dall'imputato (circostanza diversa è, nella narrazione del [OSCURATO:PERSONA], che all'aggressione del Battista fosse seguita un colluttazione tra i due).

I dati istruttori evidenziati danno ragione della correlazione della lesione accertata con l'aggressione dell'imputato, indipendentemente dal fatto che la persona offesa abbia atteso un paio di giorni prima di rendersi conto della necessità di sottoporsi a delle cure appropriate.

2. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (la gravità della condotta e delle conseguenze derivate e la personalità dell'imputato, desunta dal precedente specifico), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che il mero dato dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non implica di per sé l'impossibilità di fare fronte al pagamento della provvisionale concretamente liquidata di 4.000,00 euro.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Non si procede alla liquidazione delle spese della parte civile, in dipendenza del carattere meramente formale delle conclusioni trasmesse, prive di qualunque apporto al dibattito processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, del difensore della parte civile, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 aprile 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni gravi commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'esclusione della scriminante della legittima difesa. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le questioni prospettate con l'atto di appello, enfatizzando gli elementi accusatori e svalutando le considerazioni difensive. In particolare, dalla credibile dichiarazione dell'imputato, confermata dal testa [OSCURATO:PERSONA] e riscontrata dalle affermazioni del teste Cialini, era emerso che il primo si era solo difeso dall'aggressione posta in essere dal Battista, che lo aveva afferrato per il collo. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando, alla stregua delle medesime considerazioni fattuali indicate nel primo motivo di ricorso, che erroneamente era stata esclusa la circostanza attenuante della provocazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato nuovamente come terzo) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale subordinato la concessione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale di 4.000,00 euro, senza operare alcun vaglio sulle condizioni economiche dell'imputato, privo di occupazione, come confermato dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'assenza di motivazione in ordine alla compatibilità delle lesioni con il colpo sferrato al volto dall'imputato, compatibilità posta in dubbio con l'atto di appello alla luce del fatto che la vittima, pur con la mascella fratturata, avesse atteso due giorni per recarsi al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, del difensore della parte civile, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il primo, il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che sono strettamente correlati e investono il tema dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche alla luce dell'invocata sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Le doglianze sono inammissibili per assenza di specificità e perché si collocano al di fuori dell'area del sindacato di legittimità sulla motivazione. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ora, il ricorrente insiste nel prospettare il tema di un'aggressione precedente ad opera del Battista, senza in alcun modo confrontarsi con il rilievo della sentenza impugnata, secondo la quale l'episodio era rimasto privo di riscontri. Così come neppure si confronta con le ragioni della ritenuta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva negato che il Pomanti avesse colpito il Battista, in ciò smentito proprio dall'imputato (circostanza diversa è, nella narrazione del [OSCURATO:PERSONA], che all'aggressione del Battista fosse seguita un colluttazione tra i due). I dati istruttori evidenziati danno ragione della correlazione della lesione accertata con l'aggressione dell'imputato, indipendentemente dal fatto che la persona offesa abbia atteso un paio di giorni prima di rendersi conto della necessità di sottoporsi a delle cure appropriate. 2. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (la gravità della condotta e delle conseguenze derivate e la personalità dell'imputato, desunta dal precedente specifico), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che il mero dato dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non implica di per sé l'impossibilità di fare fronte al pagamento della provvisionale concretamente liquidata di 4.000,00 euro. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Non si procede alla liquidazione delle spese della parte civile, in dipendenza del carattere meramente formale delle conclusioni trasmesse, prive di qualunque apporto al dibattito processuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav
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