CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento con il quale, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza di questa Corte del 7 settembre 2021 dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 263, comma 5 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di restituzione della somma in contanti di euro quindicimila, sottoposta a sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art.644 cod. pen. ascritto al Falcone. Il giudice, premesso che la decisione di merito nel frattempo intervenuta ha rilievo assorbente sulla questione proposta, ha ritenuto, altresì, che adeguata risposta alle eccezioni difensive, che avevano determinato l'annullamento per apparenza di motivazione, poteva trarsi dalle motivazioni con le quali, con sentenza del 30 novembre 2021, era stata disposta la confisca delle somme. Osserva che il nesso di pertinenzialità tra il bene in sequestro e il reato è stato adeguatamente motivato in sede di confisca, così attuandosi il confronto con le prospettazioni difensive superando il denunciato deficit motivazionale rilevato dalla Corte di cassazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in relazione all'art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. perché il giudice di rinvio non si è uniformato al principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. Va ribadito che il ricorso per cassazione del provvedimento in materia di sequestro probatorio - anche della specie di quello in esame, relativo alla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio - è ammesso solo per violazione di legge dovendo, in tale nozione ricomprendersi, oltre agli errores in procedendo in senso stretto, anche vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). A tale parametro deve necessariamente rapportarsi la verifica della completezza della motivazione del giudice a quo adottata in sede di annullamento con rinvio per carenza di motivazione nel senso che, soprattutto quando l'annullamento sia stato disposto per omesso esame delle deduzioni difensive su elementi rilevanti e decisivi ai fini della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sequestro, il giudice, non vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali, deve confrontarsi con l'esame, in precedenza non effettuato, delle specifiche allegazioni difensive incidenti sul giudizio conclusivo. Tuttavia, egli conserva la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, alla stregua del disposto dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., il quale prescrive che, nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata o, come nel caso, le omissioni censurate nel giudizio di legittimità. Il procedimento seguito dal giudice per le indagini preliminari, nel disattendere le censure difensive sulla sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma S".Q osta a 2 ,( / sequestro ed il reato di usura per cui si procede a carico del Falcone, non appare viziato dal ricorso alla motivazione per relationem con riferimento ad un provvedimento che, sebbene non allegato all'ordinanza oggi impugnata, era certamente noto all'odierno ricorrente ed al suo difensore, costituito dalla sentenza, adottata nel giudizio con rito abbreviato, con la quale è stata disposta la confisca della somma di denaro già oggetto del controverso sequestro probatorio. E' inconferente il riferimento, nel corso dell'odierna udienza, alla nullità della decisione perché il richiamo della sentenza di primo grado è frutto della scienza privata del giudice, estensore della sentenza del 30 novembre 2021. Il divieto di far ricorso alla scienza privata del giudicante - che non rientra, come noto, fra le prove ritualmente acquisibili al processo e che, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio - sottende il riferimento a specifiche conoscenze personali del giudice in relazione a fatti materiali o aspetti tecnici del giudizio, diversi da quelli giuridici, che sono cosa diversa dal riferimento ad atti del procedimento, costituito, nel caso in esame, dalla sentenza di primo grado che ha disposto la confisca della somma in sequestro e, dunque, da un provvedimento ablativo che ne ha disposto l'acquisizione allo Stato in quanto cosa pertinente al reato e i cui presupposti non sono stati altrimenti contestati con il ricorso, limitato al descritto vizio di violazione di legge relativo alla grave carenza di motivazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari. In conclusione, deve ritenersi che il giudice ha fatto corretto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, consentita con riferimento ad atti del procedimento noti alle parti ed ha pertanto ritenuto superate le deduzioni difensive in punto di pertinenza al reato di usura della somma assoggettata a sequestro probatorio piuttosto che la sua lecita provenienza da rimesse rivenienti da altra fonte. 2. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] kelatore [OSCURATO:PERSONA] "dent