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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38421/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra due gruppi di reati accer- tati con le seguenti sentenze: sentenze n. 4/2021 e 244/2020, la prima ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, la seconda in sede di giudizio abbreviato per il reato ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 17.733,00 di multa; secondo gruppo di reati accertati con sentenze n. 862/2019 e 26/2019, per due violazioni ex art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011, con rideterminazione della pena finale in due mesi e dieci giorni di arresto.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena complessiva a seguito della disposta unificazione dei reati, ritenuto erroneo in entrambi i casi, anche sotto il profilo applicativo.

2.1. Si denuncia che nel primo caso non si sia proceduto alla previa operazione di scorporo dei reati già unificati ex art. 81 cod. pen. in sede di cognizione, assumendo a reato più grave quello di cui alla sentenza 244/2020, già decurtato per il rito, aggiungendovi per il capo B) dell'altra sentenza (di patteggiamento) la pena di anni 1 e mesi 9, e per il capo A) quella di 6 mesi di reclusione, e solo alla fine computando sull'intero la riduzione per il rito speciale.

Nel fare tale rideterminazione, il giudice dell'esecuzione non ha argomentato la congruità degli aumenti di pena, rilevando altresì il ricorrente che il reato era stato concordemente riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73, sicché le pene calcolate in continuazione sono eccessive rispetto ai limiti edittali di detto reato.

2.2. Quanto alla continuazione riconosciuta per le contravvenzioni accer- tate con le sentenze n. 862/2019 e 26/2019, si censura che la decurtazione per il rito abbreviato sia stata di un terzo, anziché della metà, come ora prevede l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., sul segmento di pena calcolato in continuazione, sicché l'aumento di 15 giorni andava ridotto a metà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1.1.

In ordine alla prima doglianza, l'impugnata ordinanza ha richiamato per relationem il contenuto della sentenza n. 244 del 2020 con riferimento alla pena per il reato più grave ivi individuato (anni sei di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni quattro di reclusione).

Quanto agli aumenti per la continuazione con i reati sub A e B giudicati con sentenza n. 4 del 2021, essi hanno riguardato reati già in continuazione interna, sicché la loro misura cumulativa non risulta eccessiva, ove si consideri che l'aumento pari ad un anno e nove mesi di reclusione è stato applicato complessivamente per "almeno" diciassette episodi di cessione di sostanza stupefacente.

Invero, non essendo state operate differenziazioni, deve ritenersi che l'aumento di complessivi ventuno mesi di reclusione per il reato A debbano dividersi per i singoli episodi, sì che l'entità di aumento relativa a ciascuno si riduce e dunque non è necessaria una specifica motivazione, stante il valore certamente al di sotto della media edittale in relazione ai singoli episodi criminosi; peraltro, per gli stessi episodi, nella originaria sentenza di patteggiamento era stata stabilita la pena di anni due e mesi otto di reclusione, dopo la riduzione per il rito.

Ciò vale anche per l'aumento per il reato sub B) (art. 81 cod. pen., art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990), stabilito complessivamente in sei mesi di reclusione per i due episodi di reato contestati.

Del resto, anche dal punto di vista matematico, il metodo di calcolo utilizzato dall'ordinanza, pur se non formalmente rispettoso della procedura raccomandata dall'esegesi di legittimità, non appare tale da alterare il risultato finale, avuto riguardo alla proprietà distributiva della divisione rispetto all'addizione (i singoli aumenti di pena da addizionare sono divisi di volta in volta per un terzo).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

In sede esecutiva non può farsi luogo alla rideterminazione della pena per la contravvenzione nel senso indicato dal ricorrente.

Questa Corte ha già affermato che «In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame» (Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455).3.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra due gruppi di reati accer- tati con le seguenti sentenze: sentenze n. 4/2021 e 244/2020, la prima ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, la seconda in sede di giudizio abbreviato per il reato ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 17.733,00 di multa; secondo gruppo di reati accertati con sentenze n. 862/2019 e 26/2019, per due violazioni ex art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011, con rideterminazione della pena finale in due mesi e dieci giorni di arresto. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena complessiva a seguito della disposta unificazione dei reati, ritenuto erroneo in entrambi i casi, anche sotto il profilo applicativo. 2.1. Si denuncia che nel primo caso non si sia proceduto alla previa operazione di scorporo dei reati già unificati ex art. 81 cod. pen. in sede di cognizione, assumendo a reato più grave quello di cui alla sentenza 244/2020, già decurtato per il rito, aggiungendovi per il capo B) dell'altra sentenza (di patteggiamento) la pena di anni 1 e mesi 9, e per il capo A) quella di 6 mesi di reclusione, e solo alla fine computando sull'intero la riduzione per il rito speciale. Nel fare tale rideterminazione, il giudice dell'esecuzione non ha argomentato la congruità degli aumenti di pena, rilevando altresì il ricorrente che il reato era stato concordemente riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73, sicché le pene calcolate in continuazione sono eccessive rispetto ai limiti edittali di detto reato. 2.2. Quanto alla continuazione riconosciuta per le contravvenzioni accer- tate con le sentenze n. 862/2019 e 26/2019, si censura che la decurtazione per il rito abbreviato sia stata di un terzo, anziché della metà, come ora prevede l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., sul segmento di pena calcolato in continuazione, sicché l'aumento di 15 giorni andava ridotto a metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1.1. In ordine alla prima doglianza, l'impugnata ordinanza ha richiamato per relationem il contenuto della sentenza n. 244 del 2020 con riferimento alla pena per il reato più grave ivi individuato (anni sei di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni quattro di reclusione). Quanto agli aumenti per la continuazione con i reati sub A e B giudicati con sentenza n. 4 del 2021, essi hanno riguardato reati già in continuazione interna, sicché la loro misura cumulativa non risulta eccessiva, ove si consideri che l'aumento pari ad un anno e nove mesi di reclusione è stato applicato complessivamente per "almeno" diciassette episodi di cessione di sostanza stupefacente. Invero, non essendo state operate differenziazioni, deve ritenersi che l'aumento di complessivi ventuno mesi di reclusione per il reato A debbano dividersi per i singoli episodi, sì che l'entità di aumento relativa a ciascuno si riduce e dunque non è necessaria una specifica motivazione, stante il valore certamente al di sotto della media edittale in relazione ai singoli episodi criminosi; peraltro, per gli stessi episodi, nella originaria sentenza di patteggiamento era stata stabilita la pena di anni due e mesi otto di reclusione, dopo la riduzione per il rito. Ciò vale anche per l'aumento per il reato sub B) (art. 81 cod. pen., art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990), stabilito complessivamente in sei mesi di reclusione per i due episodi di reato contestati. Del resto, anche dal punto di vista matematico, il metodo di calcolo utilizzato dall'ordinanza, pur se non formalmente rispettoso della procedura raccomandata dall'esegesi di legittimità, non appare tale da alterare il risultato finale, avuto riguardo alla proprietà distributiva della divisione rispetto all'addizione (i singoli aumenti di pena da addizionare sono divisi di volta in volta per un terzo). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. In sede esecutiva non può farsi luogo alla rideterminazione della pena per la contravvenzione nel senso indicato dal ricorrente. Questa Corte ha già affermato che «In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame» (Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455).3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 15
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