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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 19974/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 febbraio 2022, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa, in esito al giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] resporsabile del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio s.r.I., non versava l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2010 (euro 436.995,00).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la viol2izione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, in ordine a una indebita inversione dell'onere probatorio.

Secondo la prospettazione difensiva, le annotazioni del documento camerale, riguardanti l'avvicendamento nel ruolo di amministratore e rappresentante legale dell'impresa formalizzato in data 27 dicembre 2011, certificano la dimissione dell'imputato dal ruolo di responsabilità.

Si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui è chiamato a rispondere del reato di omesso versamento IVA l'amministratore in carica alla scadenza del termine per adempiervi, anche nel caso in cui questi sia subentrato in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, visto che con l'assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

La difesa lamenta che i giudici di merito avrebbero affermato che grava sull'imputato l'onere di introdurre "altri dati utili" necessari per raggiungere la certezza dell'assenza di preordinazione a sottrarsi al versamento del tributo, così determinando un'indebita inversione dell'onere probatorio.

3. Con atto datato 14 dicembre 2022, la difesa del ricorrente ha presentato un motivo nuovo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ossia in data 28 dicembre 2021.

4. Con atto datato 18 gennaio 2023, la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.

Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la 2 Ptk relativa sentenza.

I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.

È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato.

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di esl:inzione del reato.

E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011; Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez.

Un., n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez.

Un. n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220511).

1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso - riferito alla responsabilità penale - renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio.

1.3. Né può dirsi che il motivo del ricorso sia manifestamente infondato, perché attiene a questioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione di merito e non risulta formulato in modo non specifico, essendo corredato da sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli atti di causa e, in particolare, alla richiamata visura camerale.

2. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è ad oggi già decorso.

Infatti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, il delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2011, si prescrive nel termine ordinario di anni sei, previsto dall'art. 157, primo comrna, cod. pen., che è aumentato di 2/3 per la recidiva reiterata, in presenza di più atti interruttivi; così che deve essere individuato in complessivi anni dieci, cui devono essere aggiunti 5 mesi e 23 giorni di sospensione della prescrizione (per richiesta difensiva tra il 30 settembre 2015 e il 23 marzo 2016); si giunge così alla data finale del 22 giugno 2022, precedente alla pronuncia della presente sentenza.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2022, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa, in esito al giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] resporsabile del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio s.r.I., non versava l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2010 (euro 436.995,00). 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la viol2izione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, in ordine a una indebita inversione dell'onere probatorio. Secondo la prospettazione difensiva, le annotazioni del documento camerale, riguardanti l'avvicendamento nel ruolo di amministratore e rappresentante legale dell'impresa formalizzato in data 27 dicembre 2011, certificano la dimissione dell'imputato dal ruolo di responsabilità. Si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui è chiamato a rispondere del reato di omesso versamento IVA l'amministratore in carica alla scadenza del termine per adempiervi, anche nel caso in cui questi sia subentrato in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, visto che con l'assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. La difesa lamenta che i giudici di merito avrebbero affermato che grava sull'imputato l'onere di introdurre "altri dati utili" necessari per raggiungere la certezza dell'assenza di preordinazione a sottrarsi al versamento del tributo, così determinando un'indebita inversione dell'onere probatorio. 3. Con atto datato 14 dicembre 2022, la difesa del ricorrente ha presentato un motivo nuovo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ossia in data 28 dicembre 2021. 4. Con atto datato 18 gennaio 2023, la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la 2 Ptk relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di esl:inzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011; Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. Un., n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220511). 1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso - riferito alla responsabilità penale - renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio. 1.3. Né può dirsi che il motivo del ricorso sia manifestamente infondato, perché attiene a questioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione di merito e non risulta formulato in modo non specifico, essendo corredato da sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli atti di causa e, in particolare, alla richiamata visura camerale. 2. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è ad oggi già decorso. Infatti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, il delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2011, si prescrive nel termine ordinario di anni sei, previsto dall'art. 157, primo comrna, cod. pen., che è aumentato di 2/3 per la recidiva reiterata, in presenza di più atti interruttivi; così che deve essere individuato in complessivi anni dieci, cui devono essere aggiunti 5 mesi e 23 giorni di sospensione della prescrizione (per richiesta difensiva tra il 30 settembre 2015 e il 23 marzo 2016); si giunge così alla data finale del 22 giugno 2022, precedente alla pronuncia della presente sentenza. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
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