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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 05611/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28103/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1169/2021 depositata il 29/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] n. 28103/2021 R.G. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 7 febbraio 2014 azione di accertamento negativo, di rideterminazione del saldo e di ripetizione di indebito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al c/c n. 56537810 aperto presso l’Agenzia di Sant’Antimo (già acceso negli anni ’80 presso [OSCURATO:PERSONA]), conto poi migrato presso altra agenzia di Giugliano in Campania e girato a sofferenza in data 16 febbraio 2009, cui era appoggiata una apertura di credito.

Il ricorrente ha dedotto, a fronte del saldo negativo di € 83.872,38, che la banca avesse addebitato nel corso del tempo competenze indebite per oltre 150 mila euro, applicando interessi contrattuali non dovuti e anatocistici, oltre spese prive di valide pattuizioni scritte. 2.Il Tribunale di Napoli, previa chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale cedente il ramo di azienda e dopo l’ammissione di CTU, ha parzialmente accolto la domanda del correntista, dichiarando la nullità di alcuni degli addebiti in difetto di pattuizione scritta, rideterminando il saldo a debito del correntista in € 11.897,34, nonché dichiarando il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato. 3.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale del correntista e l’appello incidentale della banca, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di appello di fare applicazione del criterio del «saldo zero» in luogo del saldo negativo risultante dal primo estratto conto prodotto (ultimo trimestre 1995), essendo onere del correntista provare i propri assunti e, conseguentemente, produrre i relativi estratti conto nella loro integralità, osservando che l’incompletezza probatoria ridonda in danno della parte che intenda far valere in giudizio il proprio diritto.

Ha, poi, ritenuto contestata dalla banca la circostanza in fatto dell’addebito di competenze per oltre 150 mila euro.

Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che non possono desumersi argomenti di prova dalla mancata n. 28103/2021 R.G. partecipazione della banca alla mediazione, non risultando ingiustificata la sua omessa partecipazione alla mediazione e ritenendo che il giudice avesse fatto buon governo delle prove documentali offerte in giudizio. 4.Propone ricorso per cassazione il correntista, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione delle prove; censura parte ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui è stato azzerato il saldo di apertura a debito per Lit. 98.110.403 alla data del 29 dicembre 1995.

Osserva parte ricorrente che le prove documentali acquisite agli atti del giudizio (segnatamente, quattro estratti conto degli anni 1981, 1983, 1991, 1994, oltre quello del 29 dicembre 1995), mostrerebbero come il conto sarebbe stato costantemente a debito del correntista e le competenze addebitate illegittimamente.

Deduce, pertanto, errata ponderazione delle prove e nullità della sentenza, «che ha pretermesso l’esame di questi documenti», per apparenza della motivazione. 2.Il primo motivo è infondato, non risultando la sentenza impugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014), avendo statuito che l’omessa produzione degli estratti conto sin dall’accensione del rapporto comporta l’applicazione del criterio del «saldo zero».

Né il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009). 3.Con il secondo motivo si deduce in via gradata rispetto al primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «in n. 28103/2021 R.G. relazione alle evidenze offerte dagli estratti ordinari del c/c 1494478-01- 73 al 1° febbraio 1983, al 20 marzo 1981, al 5 aprile 1991, all’8 aprile 1994, al 29 dicembre 1995», omesso esame degli estratti conto precedenti al 29 dicembre 1995 quale fatto storico decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione in primo e in secondo grado. 4.Il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto in contrasto con il principio della cd.

«doppia conforme» di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. pro tempore, sia in quanto «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (…) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019).

L’omesso esame degli estratti conto non rientra nel paradigma dell’omesso esame di fatto storico ma costituisce un preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, non censurabile nel giudizio di legittimità neanche con il motivo in esame. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente «in relazione al carattere contestato della circostanza, dedotta dall’attore, secondo cui la Banca aveva addebitato per competenze, nel corso del rapporto, una somma non inferiore ad euro 150 mila», osservando come tale circostanza non sarebbe stata oggetto di n. 28103/2021 R.G. contestazione da parte di convenuto e terzo chiamato, nonché deducendo anche sotto tale profilo un errato governo da parte del giudice di appello delle prove e del comportamento processuale delle parti. 6.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente «in relazione alla decisione secondo cui, rispetto alla mancata adesione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di mediazione, non pù affermarsi in radice che vi sia stata una mancata partecipazione priva di giustificato motivo». 7.I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, essendo la motivazione della sentenza impugnata, analogamente che al primo motivo, comprensibile e compiuta (Cass., n. 8053/2014), avendo ritenuto il giudice di appello contestata la circostanza dedotta dal ricorrente («negata da Cariparma in radice sin dalla costituzione in giudizio»), nonché avendo ritenuto che la mancata partecipazione della banca cessionaria alla mediazione era giustificata dall’assenza in mediazione della banca che le aveva ceduto il ramo di azienda. 8.Con il quinto motivo si deduce in via gradata rispetto al superiore motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «in relazione all’omessa considerazione dell’avvenuto esperimento della mediazione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere ingiustificata l’omessa partecipazione del controricorrente alla mediazione e, per l’effetto, ritenere provato il saldo negativo del conto corrente di vecchie Lit. 98.110.403, esposto come saldo contabile alla data del 29 dicembre 1995. 9.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 116 cod. proc. n. 28103/2021 R.G. civ.

Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non aver desunto argomenti di prova dall’omessa partecipazione alla mediazione del controricorrente.

10. Il quinto e il sesto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto impingono nella valutazione delle prove effettuate dal giudice di appello, che ha ritenuto di fare applicazione della regola dell’onere della prova, secondo cui in assenza di produzione degli estratti conto deve farsi applicazione del criterio del «saldo zero».

Inoltre, il quinto motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto (in disparte la violazione del principio della «doppia conforme») non è stato censurato l’accertamento secondo cui il cedente il ramo di azienda non ha partecipato alla mediazione, per cui la circostanza dedotta risulta priva di alcuna decisività.

Il sesto motivo è ulteriormente inammissibile, sia in quanto il potere del giudice di merito di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti non è censurabile in sede di legittimità, sia in quanto il giudice ha deciso di non utilizzare tale argomento di prova sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria e alle regole di distribuzione dell’onere della prova (Cass., n. 26088/2011; Cass., n. 20673/2012).

11. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello rigettato il secondo motivo di appello, ove aveva dedotto di avere impugnato la statuizione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che il ricorrente non avesse allegato l’omesso invio degli estratti conto.

12. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto non censura correttamente la ratio decidendi, come osservato dal controricorrente, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente esaminato il motivo di appello, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva n. 28103/2021 R.G. ritenuto che l’attore non avesse allegato di non avere ricevuto gli estratti conto dalla banca («il Tribunale ha chiaramente affermato, a pag. 11 della sentenza, che il correntista non ha allegato l’omesso invio degli estratti conto da parte della banca, la cui custodia gli incombeva, e per tale ragione nessun onere di provarne l’invio poteva farsi ricadere su quest’ultima»).

13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28103/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1169/2021 depositata il 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] n. 28103/2021 R.G. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 7 febbraio 2014 azione di accertamento negativo, di rideterminazione del saldo e di ripetizione di indebito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al c/c n. 56537810 aperto presso l’Agenzia di Sant’Antimo (già acceso negli anni ’80 presso [OSCURATO:PERSONA]), conto poi migrato presso altra agenzia di Giugliano in Campania e girato a sofferenza in data 16 febbraio 2009, cui era appoggiata una apertura di credito. Il ricorrente ha dedotto, a fronte del saldo negativo di € 83.872,38, che la banca avesse addebitato nel corso del tempo competenze indebite per oltre 150 mila euro, applicando interessi contrattuali non dovuti e anatocistici, oltre spese prive di valide pattuizioni scritte. 2.Il Tribunale di Napoli, previa chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale cedente il ramo di azienda e dopo l’ammissione di CTU, ha parzialmente accolto la domanda del correntista, dichiarando la nullità di alcuni degli addebiti in difetto di pattuizione scritta, rideterminando il saldo a debito del correntista in € 11.897,34, nonché dichiarando il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato. 3.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale del correntista e l’appello incidentale della banca, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di appello di fare applicazione del criterio del «saldo zero» in luogo del saldo negativo risultante dal primo estratto conto prodotto (ultimo trimestre 1995), essendo onere del correntista provare i propri assunti e, conseguentemente, produrre i relativi estratti conto nella loro integralità, osservando che l’incompletezza probatoria ridonda in danno della parte che intenda far valere in giudizio il proprio diritto. Ha, poi, ritenuto contestata dalla banca la circostanza in fatto dell’addebito di competenze per oltre 150 mila euro. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che non possono desumersi argomenti di prova dalla mancata n. 28103/2021 R.G. partecipazione della banca alla mediazione, non risultando ingiustificata la sua omessa partecipazione alla mediazione e ritenendo che il giudice avesse fatto buon governo delle prove documentali offerte in giudizio. 4.Propone ricorso per cassazione il correntista, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione delle prove; censura parte ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui è stato azzerato il saldo di apertura a debito per Lit. 98.110.403 alla data del 29 dicembre 1995. Osserva parte ricorrente che le prove documentali acquisite agli atti del giudizio (segnatamente, quattro estratti conto degli anni 1981, 1983, 1991, 1994, oltre quello del 29 dicembre 1995), mostrerebbero come il conto sarebbe stato costantemente a debito del correntista e le competenze addebitate illegittimamente. Deduce, pertanto, errata ponderazione delle prove e nullità della sentenza, «che ha pretermesso l’esame di questi documenti», per apparenza della motivazione. 2.Il primo motivo è infondato, non risultando la sentenza impugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo statuito che l’omessa produzione degli estratti conto sin dall’accensione del rapporto comporta l’applicazione del criterio del «saldo zero». Né il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009). 3.Con il secondo motivo si deduce in via gradata rispetto al primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «in n. 28103/2021 R.G. relazione alle evidenze offerte dagli estratti ordinari del c/c 1494478-01- 73 al 1° febbraio 1983, al 20 marzo 1981, al 5 aprile 1991, all’8 aprile 1994, al 29 dicembre 1995», omesso esame degli estratti conto precedenti al 29 dicembre 1995 quale fatto storico decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione in primo e in secondo grado. 4.Il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto in contrasto con il principio della cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. pro tempore, sia in quanto «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (…) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., n. 34476/2019). L’omesso esame degli estratti conto non rientra nel paradigma dell’omesso esame di fatto storico ma costituisce un preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, non censurabile nel giudizio di legittimità neanche con il motivo in esame. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente «in relazione al carattere contestato della circostanza, dedotta dall’attore, secondo cui la Banca aveva addebitato per competenze, nel corso del rapporto, una somma non inferiore ad euro 150 mila», osservando come tale circostanza non sarebbe stata oggetto di n. 28103/2021 R.G. contestazione da parte di convenuto e terzo chiamato, nonché deducendo anche sotto tale profilo un errato governo da parte del giudice di appello delle prove e del comportamento processuale delle parti. 6.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente «in relazione alla decisione secondo cui, rispetto alla mancata adesione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di mediazione, non pù affermarsi in radice che vi sia stata una mancata partecipazione priva di giustificato motivo». 7.I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, essendo la motivazione della sentenza impugnata, analogamente che al primo motivo, comprensibile e compiuta (Cass., n. 8053/2014), avendo ritenuto il giudice di appello contestata la circostanza dedotta dal ricorrente («negata da Cariparma in radice sin dalla costituzione in giudizio»), nonché avendo ritenuto che la mancata partecipazione della banca cessionaria alla mediazione era giustificata dall’assenza in mediazione della banca che le aveva ceduto il ramo di azienda. 8.Con il quinto motivo si deduce in via gradata rispetto al superiore motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «in relazione all’omessa considerazione dell’avvenuto esperimento della mediazione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere ingiustificata l’omessa partecipazione del controricorrente alla mediazione e, per l’effetto, ritenere provato il saldo negativo del conto corrente di vecchie Lit. 98.110.403, esposto come saldo contabile alla data del 29 dicembre 1995. 9.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 116 cod. proc. n. 28103/2021 R.G. civ. Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non aver desunto argomenti di prova dall’omessa partecipazione alla mediazione del controricorrente. 10. Il quinto e il sesto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto impingono nella valutazione delle prove effettuate dal giudice di appello, che ha ritenuto di fare applicazione della regola dell’onere della prova, secondo cui in assenza di produzione degli estratti conto deve farsi applicazione del criterio del «saldo zero». Inoltre, il quinto motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto (in disparte la violazione del principio della «doppia conforme») non è stato censurato l’accertamento secondo cui il cedente il ramo di azienda non ha partecipato alla mediazione, per cui la circostanza dedotta risulta priva di alcuna decisività. Il sesto motivo è ulteriormente inammissibile, sia in quanto il potere del giudice di merito di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti non è censurabile in sede di legittimità, sia in quanto il giudice ha deciso di non utilizzare tale argomento di prova sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria e alle regole di distribuzione dell’onere della prova (Cass., n. 26088/2011; Cass., n. 20673/2012). 11. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello rigettato il secondo motivo di appello, ove aveva dedotto di avere impugnato la statuizione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che il ricorrente non avesse allegato l’omesso invio degli estratti conto. 12. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto non censura correttamente la ratio decidendi, come osservato dal controricorrente, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente esaminato il motivo di appello, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva n. 28103/2021 R.G. ritenuto che l’attore non avesse allegato di non avere ricevuto gli estratti conto dalla banca («il Tribunale ha chiaramente affermato, a pag. 11 della sentenza, che il correntista non ha allegato l’omesso invio degli estratti conto da parte della banca, la cui custodia gli incombeva, e per tale ragione nessun onere di provarne l’invio poteva farsi ricadere su quest’ultima»). 13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell
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