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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 28889/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/197:3 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 giungo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di diffamazione al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta remissione di querela, accettata dall'imputato; rilevato come, alla luce dell'intervenuta remissione di querela, debba dichiararsi l'estinzione del reato, non potendosi adottare formula di proscioglimento più alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di condanna del primo giudice.

P.Q.IM.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere iereató estintb per remissione di querela.

Pone le spese a carico del querelato.

Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/197:3 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 giungo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di diffamazione al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta remissione di querela, accettata dall'imputato; rilevato come, alla luce dell'intervenuta remissione di querela, debba dichiararsi l'estinzione del reato, non potendosi adottare formula di proscioglimento più alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di condanna del primo giudice. P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere iereató estintb per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 28889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris