CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6977/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , rappresentata e difesa come da procura a margine del controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF. C[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 175, 00187, Roma –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, - intimato – Oggetto: ordinanza della Cassazione – errore materiale - distrattario N.6977/23 R.G. Est. F. D’Aquino avverso l’ordinanza n. 23289 /20 22 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 26 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con la ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’attuale ricorrente, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese processuali; che il difensore dei controricorrenti, nel controricorsosi è dichiarato antistatario, avendo dichiarato di avere anticipato le spese del giudizio e di non avere riscosso i compensi, con applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ.; che i controricorrenti propongono istanza di correzione materiale nella parte in cui l’ordinanza non ha provveduto sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore; che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio N.6977/23 R.G. Est. F. D’Aquino applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213); P. Q. M. La Corte, dispone che nella ordinanza n. 23289/2022pubblicata in data 26 luglio 2022 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, punto 5, penultimo capoverso, dopo le parole «come da dispositivo» siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dei difensori dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno fatto richiesta »; nel dispositivo, a pag. 5, al quinto rigo, dopo le parole «accessori di legge», sia aggiunta la frase«ordina la distrazione delle spese stesse a favore dei difensori dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell