CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 26302/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22411/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 466/11/16 depositata il 22/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 466/11/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 77/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria accertava che i fabbricati urbani venduti nell’anno 2005 non costituivano il vero oggetto della compravendita, che invece doveva rinvenirsi nel terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, in data 11/07/2023, AE ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente procedimento, in ragione dell’intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. 1.1.Analoga istanza è stata depositata in data 06/03/2025 dal controricorrente, che ha comprovato l’intero versamento del dovuto. 2.Essendo stata la lite definita deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte