CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 32792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 24.4.2021, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod.pen., in esso assorbita la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. condannandolo, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod, pen. equivalente all'aggravante contestata ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione oltre che alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede salvo la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 ciascuna, esclusa, invece, l'aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod.pen. ha rideterminato la pena in anni due di reclusione eliminando altresì la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2. Il fatto, come ricostruito dalla sentenze di merito, ha ad oggetto un sinistro stradale verificatosi alle ore 23 circa del 19.11.2016 allorché [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autovettura Lancia Y tg. [OSCURATO:TARGA], che portava come passeggero [OSCURATO:PERSONA], mentre percorreva ad alta velocità la [OSCURATO:PERSONA] con direzione Caserta verso Capua, giunto all'altezza del quadrivio Caputo, perdeva il controllo del mezzo impattando contro il marciapiede della rotatoria e finendo la corsa contro il palo dell'illuminazione pubblica ivi ubicato che si piegava. La P.G., giunta sul posto, notava il conducente del veicolo in evidente stato di agitazione e con un forte alito vinoso e, richiesto di sottoporsi all'alcoltest, lo stesso rifiutava. Il passeggero [OSCURATO:PERSONA], ferito a seguito dell'impatto, veniva trasportato all'Ospedale di Caserta e giudicato con prognosi riservata con referto medico datato 20.11.2026 ed a seguito di trasferimento in altre strutture decedeva presso la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero accertava che la morte del Colucci era stata determinata da complicanze di un politrauma a seguito del sinistro stradale nonché da complicanze dirette delle lesioni stesse sicché trovava rapporto diretto di causalità con il sinistro verificatosi. 2 )F 3. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc.pen. in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. per mancanza anche grafica della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si assume che l'impugnata sentenza é nulla per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la rideterminazione della pena finale in anni due di reclusione che avrebbe potuto consentira l'applicazione del beneficio de quo (non avendo tuttavia l'imputato potuto proporre un motivo di appello sul punto avuto riguardo all'entità della pena irrogata in primo grado). 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo é infondato. Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376). Più in generale, si é altresì di recente affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge ed una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la 3 »5 circostanza attenuante del risarcimento del danno) (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Rv. 276596). Ebbene, nella specie, per stessa ammissione del ricorrente, non è stato proposto né motivo di appello né istanza nel giudizio di secondo grado. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento