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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06585/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di confisca per equivalente, disposto ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.74/2000, avente ad oggetto due unità immobiliari di proprietà della ricorrente, ma di fatto riconducibili al signor [OSCURATO:PERSONA], marito della ricorrente, indagato per il reato di cui all'art.2 d.lgs.74/2000 quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.La ricorrente affida il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in quanto la misura ablativa è stata disposta su due unità immobiliari di sua proprietà, acquistati con atto di compravendita del dicembre del 2015, dal marito [OSCURATO:PERSONA], con riserva del diritto di abitazione, prima che egli abbia avuto notizia di avere un procedimento penale a suo carico.

La ricorrente rappresenta di aver pagato un prezzo congruo ed effettivo, risultante da reale passaggio di danaro e di aver sostenuto le spese di ristrutturazione e di arredamento dell'immobile attingendo ad un prestito personale. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non aveva la "disponibilità" dell'immobile, intesa in senso penalistico, avendo trasferito la residenza altrove ed essendo titolare di un mero diritto di abitazione.

Inoltre, è improprio il richiamo all'art. 52 d.lgs.159/2011 effettuato dalla Corte territoriale, trattandosi di norma concernente unicamente i diritti di credito e i diritti reali di garanzia e non i diritti reali di godimento.

Sicché erroneo è il richiamo allo stato di buona fede dell'acquirente e al correlativo onere di allegazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla asserita insussistenza della buona fede del terzo, evidenziando di aver avuto conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] solo a distanza di due anni dalla cessione dell'immobile; inoltre evidenzia che non vi è alcun collegamento tra i cespiti confiscati con i delitti ascritti al condannato, quale amministratore della Arrow s.r.I., concernenti violazioni tributarie relative al 2017.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo in particolare sulla erroneità della equiparazione della condizione del proprietario formale di un bene, ritenuto nella disponibilità del condannato, con quella del titolare di diritto di credito sorto antecedentemente all'emissione del sequestro, posizione disciplinata dall'art.52 del codice antimafia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.Nel caso in disamina, la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell'art.12 bis d.lgs.74/2000 su due unità immobiliari site in via [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'istante, ma di fatto nella disponibilità e riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice a quo ha ritenuto che il bene immobile fosse nella disponibilità dell'indagato, marito della ricorrente, sebbene la proprietà fosse stata trasferita con atto antecedente all'acquisizione della notizia di reato, ritenendo che l'immobile sia rimasto nella disponibilità dell'indagato e fosse quindi a lui riconducibile.

La riconducibilità effettiva dei beni all'indagato è affermata dal giudice a quo sulla base di una serie di elementi.

Innanzitutto, ha conferito rilievo all'età delle parti della compravendita alla data del rogito, pressoché coetanei, considerato che la parte venditrice si è riservata il diritto di abitazione, con grave limitazione del diritto di proprietà dell'acquirente, considerata l'aspettativa di vita del venditore e la fisiologica durata del diritto di abitazione, che si estingue con la morte del titolare.

La Corte d'appello ha poi evidenziato che il 13 novembre 2017, ben due anni dopo l'atto di trasferimento della proprietà, il [OSCURATO:PERSONA] era ancora residente e domiciliato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19/B, a nulla rilevando la circostanza che successivamente abbia trasferito la residenza aliunde.

Egli coabitava con la [OSCURATO:PERSONA], la quale era presente durante le operazioni di perquisizione e interveniva nella qualità di proprietaria dell'appartamento e compagna del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il giudice a quo ha precisato che l'atto di trasferimento della proprietà, avvenuto nel 2015, è successivo alla commissione dei reati contestati al [OSCURATO:PERSONA], concernenti l'indicazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2013 e 2014.

Sulla base di tali elementi, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, la Corte d'appello ha affermato che le condizioni del contratto di compravendita rivelano in modo chiaro l'intento di sottrarre solo formalmente la disponibilità del bene all'indagato che ne ha conservato la piena disponibilità.

Quanto all'applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, in giurisprudenza si è affermato che la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro e alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è assicurata in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e

55. Si è precisato dunque che l'art. 52, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011 è espressione di un principio generale del sistema (non solo interno, ma anche comunitario, ora unionale) che valorizza la tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto (Sez.3, n. 39201 del 15/12/2020 Cc. (dep. 02/11/2021 ) Rv. 282275).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato che il diritto di proprietà vantato dalla ricorrente, acquisito in epoca antecedente la misura ablatoria, fosse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'intento elusivo del [OSCURATO:PERSONA] e che consapevolmente abbia accettato di acquisire la sola titolarità formale del bene, indicando, quali elementi a supporto di tale convincimento, due circostanze immediatamente successive al sequestro ex art. 321 cod. proc. pen.: il [OSCURATO:PERSONA] ha subito richiesto all'anagrafe il certificato di cambio di residenza e la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto una verifica delle formalità iscritte sull'immobile a suo carico.

Alla stregua di tali elementi, ha escluso la buona fede.

2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di confisca per equivalente, disposto ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.74/2000, avente ad oggetto due unità immobiliari di proprietà della ricorrente, ma di fatto riconducibili al signor [OSCURATO:PERSONA], marito della ricorrente, indagato per il reato di cui all'art.2 d.lgs.74/2000 quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.La ricorrente affida il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in quanto la misura ablativa è stata disposta su due unità immobiliari di sua proprietà, acquistati con atto di compravendita del dicembre del 2015, dal marito [OSCURATO:PERSONA], con riserva del diritto di abitazione, prima che egli abbia avuto notizia di avere un procedimento penale a suo carico. La ricorrente rappresenta di aver pagato un prezzo congruo ed effettivo, risultante da reale passaggio di danaro e di aver sostenuto le spese di ristrutturazione e di arredamento dell'immobile attingendo ad un prestito personale. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non aveva la "disponibilità" dell'immobile, intesa in senso penalistico, avendo trasferito la residenza altrove ed essendo titolare di un mero diritto di abitazione. Inoltre, è improprio il richiamo all'art. 52 d.lgs.159/2011 effettuato dalla Corte territoriale, trattandosi di norma concernente unicamente i diritti di credito e i diritti reali di garanzia e non i diritti reali di godimento. Sicché erroneo è il richiamo allo stato di buona fede dell'acquirente e al correlativo onere di allegazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla asserita insussistenza della buona fede del terzo, evidenziando di aver avuto conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] solo a distanza di due anni dalla cessione dell'immobile; inoltre evidenzia che non vi è alcun collegamento tra i cespiti confiscati con i delitti ascritti al condannato, quale amministratore della Arrow s.r.I., concernenti violazioni tributarie relative al 2017. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo in particolare sulla erroneità della equiparazione della condizione del proprietario formale di un bene, ritenuto nella disponibilità del condannato, con quella del titolare di diritto di credito sorto antecedentemente all'emissione del sequestro, posizione disciplinata dall'art.52 del codice antimafia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.Nel caso in disamina, la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell'art.12 bis d.lgs.74/2000 su due unità immobiliari site in via [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'istante, ma di fatto nella disponibilità e riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo ha ritenuto che il bene immobile fosse nella disponibilità dell'indagato, marito della ricorrente, sebbene la proprietà fosse stata trasferita con atto antecedente all'acquisizione della notizia di reato, ritenendo che l'immobile sia rimasto nella disponibilità dell'indagato e fosse quindi a lui riconducibile. La riconducibilità effettiva dei beni all'indagato è affermata dal giudice a quo sulla base di una serie di elementi. Innanzitutto, ha conferito rilievo all'età delle parti della compravendita alla data del rogito, pressoché coetanei, considerato che la parte venditrice si è riservata il diritto di abitazione, con grave limitazione del diritto di proprietà dell'acquirente, considerata l'aspettativa di vita del venditore e la fisiologica durata del diritto di abitazione, che si estingue con la morte del titolare. La Corte d'appello ha poi evidenziato che il 13 novembre 2017, ben due anni dopo l'atto di trasferimento della proprietà, il [OSCURATO:PERSONA] era ancora residente e domiciliato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19/B, a nulla rilevando la circostanza che successivamente abbia trasferito la residenza aliunde. Egli coabitava con la [OSCURATO:PERSONA], la quale era presente durante le operazioni di perquisizione e interveniva nella qualità di proprietaria dell'appartamento e compagna del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il giudice a quo ha precisato che l'atto di trasferimento della proprietà, avvenuto nel 2015, è successivo alla commissione dei reati contestati al [OSCURATO:PERSONA], concernenti l'indicazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2013 e 2014. Sulla base di tali elementi, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, la Corte d'appello ha affermato che le condizioni del contratto di compravendita rivelano in modo chiaro l'intento di sottrarre solo formalmente la disponibilità del bene all'indagato che ne ha conservato la piena disponibilità. Quanto all'applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, in giurisprudenza si è affermato che la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro e alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è assicurata in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55. Si è precisato dunque che l'art. 52, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011 è espressione di un principio generale del sistema (non solo interno, ma anche comunitario, ora unionale) che valorizza la tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto (Sez.3, n. 39201 del 15/12/2020 Cc. (dep. 02/11/2021 ) Rv. 282275). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato che il diritto di proprietà vantato dalla ricorrente, acquisito in epoca antecedente la misura ablatoria, fosse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'intento elusivo del [OSCURATO:PERSONA] e che consapevolmente abbia accettato di acquisire la sola titolarità formale del bene, indicando, quali elementi a supporto di tale convincimento, due circostanze immediatamente successive al sequestro ex art. 321 cod. proc. pen.: il [OSCURATO:PERSONA] ha subito richiesto all'anagrafe il certificato di cambio di residenza e la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto una verifica delle formalità iscritte sull'immobile a suo carico. Alla stregua di tali elementi, ha escluso la buona fede. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d
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