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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 1952

Cassazione n. 37124/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1952 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 4.3.2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo emessa il 27.2.2019, ha condannato alla pena di due mesi di reclusione [OSCURATO:PERSONA], riqualificata la condotta contestatagli nel delitto di lesioni volontarie, secondo l'iniziale imputazione, valutata in quella di percosse e lesioni come conseguenza di altro delitto (artt. 581 e 586 cod. pen.) dal giudice di primo grado.

L'imputato è stato condannato a risarcire il danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 7654, nonché alla rifusione delle spese processuali in suo favore.

2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.

Il fatto è stato commesso il 12.11.2012 e, pur computata la sospensione dei termini dal 16.5.2017 al 29.11.2017, disposta nel corso del processo di primo grado e dovuta a rinvio per impedimento del difensore dell'imputato (da decurtarsi in 60 giorni massimi), la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia d'appello.

Non opera alcuna sospensione emergenziale COVID, in quanto non sono state fissate udienze nel periodo di interesse.

Il ricorso, ai fini dell'autosufficienza, allega tutti i verbali d'udienza del giudizio di primo grado ed il decreto di citazione per l'appello.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

3.1. Il difensore del ricorrente, lette le conclusioni del PG, ha depositato conclusioni scritte nelle quali rappresenta l'autosufficienza del ricorso proposto, cui sono stati allegati tutti i verbali di udienza del giudizio di primo grado, al fine della verifica dei periodi di sospensione da computare per la prescrizione del reato.

Si ribadisce, pertanto, la richiesta di declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata già in epoca precedente alla sentenza d'appello.

2. Il ricorrente ha adeguatamente segnalato e rappresentato la sequenza procedimentale in base alla quale ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, decorsa già prima della pronuncia della sentenza d'appello, con ciò superando qualsiasi obiezione relativa ad un difetto di autosufficienza, che una parte della giurisprudenza di legittimità pone quale limite all'ammissibilità del ricorso proposto in tale prospettiva (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495), facendo derivare tale convincimento dal presupposto, innegabile, che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, sicchè il suo accertamento non è frutto di mero computo aritmetico.

Ebbene, il ricorrente ha enunciato i passaggi che conducono, a suo giudizio, alla prescrizione, mentre l'accertamento dell'esattezza dell'invocata estinzione del reato rimane comunque compito della Cassazione, cui, come giudice, spetta in ogni momento la verifica dell'estinzione del reato per decorrenza del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), sicchè deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Nel caso di specie, anche a voler considerare il termine finale indicato dalla stessa Corte d'Appello nella scheda di spoglio allegata al fascicolo, che calcola complessivi 184 giorni di sospensione dei termini e fissando il termine ultimo al 16.12.2020, il tempo per la prescrizione è decorso alla data di emissione della sentenza d'appello, il 4.3.2021.

3. Il ricorrente non ha impugnato le statuizioni civili disposte, in favore della persona offesa costituita parte civile, nel corso del processo.

In relazione ad esse, pertanto, il Collegio rileva la loro perdurante valenza, dal momento che, come detto, non vi sono le condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito che, si rammenta, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, può essere emessa soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perchè il reato è es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1952 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 4.3.2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo emessa il 27.2.2019, ha condannato alla pena di due mesi di reclusione [OSCURATO:PERSONA], riqualificata la condotta contestatagli nel delitto di lesioni volontarie, secondo l'iniziale imputazione, valutata in quella di percosse e lesioni come conseguenza di altro delitto (artt. 581 e 586 cod. pen.) dal giudice di primo grado. L'imputato è stato condannato a risarcire il danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 7654, nonché alla rifusione delle spese processuali in suo favore. 2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Il fatto è stato commesso il 12.11.2012 e, pur computata la sospensione dei termini dal 16.5.2017 al 29.11.2017, disposta nel corso del processo di primo grado e dovuta a rinvio per impedimento del difensore dell'imputato (da decurtarsi in 60 giorni massimi), la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia d'appello. Non opera alcuna sospensione emergenziale COVID, in quanto non sono state fissate udienze nel periodo di interesse. Il ricorso, ai fini dell'autosufficienza, allega tutti i verbali d'udienza del giudizio di primo grado ed il decreto di citazione per l'appello. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. 3.1. Il difensore del ricorrente, lette le conclusioni del PG, ha depositato conclusioni scritte nelle quali rappresenta l'autosufficienza del ricorso proposto, cui sono stati allegati tutti i verbali di udienza del giudizio di primo grado, al fine della verifica dei periodi di sospensione da computare per la prescrizione del reato. Si ribadisce, pertanto, la richiesta di declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata già in epoca precedente alla sentenza d'appello. 2. Il ricorrente ha adeguatamente segnalato e rappresentato la sequenza procedimentale in base alla quale ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, decorsa già prima della pronuncia della sentenza d'appello, con ciò superando qualsiasi obiezione relativa ad un difetto di autosufficienza, che una parte della giurisprudenza di legittimità pone quale limite all'ammissibilità del ricorso proposto in tale prospettiva (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495), facendo derivare tale convincimento dal presupposto, innegabile, che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, sicchè il suo accertamento non è frutto di mero computo aritmetico. Ebbene, il ricorrente ha enunciato i passaggi che conducono, a suo giudizio, alla prescrizione, mentre l'accertamento dell'esattezza dell'invocata estinzione del reato rimane comunque compito della Cassazione, cui, come giudice, spetta in ogni momento la verifica dell'estinzione del reato per decorrenza del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), sicchè deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Nel caso di specie, anche a voler considerare il termine finale indicato dalla stessa Corte d'Appello nella scheda di spoglio allegata al fascicolo, che calcola complessivi 184 giorni di sospensione dei termini e fissando il termine ultimo al 16.12.2020, il tempo per la prescrizione è decorso alla data di emissione della sentenza d'appello, il 4.3.2021. 3. Il ricorrente non ha impugnato le statuizioni civili disposte, in favore della persona offesa costituita parte civile, nel corso del processo. In relazione ad esse, pertanto, il Collegio rileva la loro perdurante valenza, dal momento che, come detto, non vi sono le condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito che, si rammenta, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, può essere emessa soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perchè il reato è es
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