CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Pescara del 13-11-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di una bicicletta. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Olita, deducendo con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale stabilita a pena di inutilizzabilità e degli artt. 511 comma 4 cod.proc.pen. in relazione all'art. 191 cod.proc.pen. e difetto di motivazione posto che la responsabilità era stata fondata sulla valutazione del contenuto della denuncia querela resa dalla persona offesa in violazione della regola dettata dal citato art. 511; difatti, la supposta vittima del reato non era stata sentita in dibattimento a seguito di revoca dell'ordinanza ammissiva, nonostante l'opposizione della difesa; doveva pertanto ritenersi che la lettura non era consentita e che irritualmente la persona offesa non era stata escussa; si lamentava ancora nello stesso m.otivo difetto di motivazione in merito all'omesso sequestro del corpo di reato ed alla redazione di un semplice verbale di rinvenimento non consono al caso di specie in cui si era verificato lo spoglio della bicicletta allora detenuta dall'imputato, soggetto peraltro alloglotta, con la consegna alla p.o.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti ovvero irrilevanti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve innanzi tutto essere rammentato come la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del "devoluturn", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Rv. 231484 - 01). Orbene, nel caso in esame, il primo motivo deduce una inutilizzabilità per violazione della disciplina dettata dall'art. 511 comma 4 cod.proc.pen. che non risulta in alcun modo eccepita formalmente nella fase del giudizio di appello così che la stessa non può per la prima volta essere dedotta in sede di legittimità. Invero la parte avrebbe dovuto già con l'atto di appello denunciare l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia che invece i giudici di primo e secondo grado, con valutazione conforme, affermano essere state acquisite ex art. 493 cod.proc.pen. e cioè con il consenso delle parti, circostanza rispetto alla quale nulla di specifico il ricorso prospetta. Quanto alla deduzione di illegittimità dell'ordinanza di revoca del teste persona offesa [OSCURATO:PERSONA], va ricordato come secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione è viziata da nullità l'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato, nonostante le insistenze del difensore per la sua ammissione; tuttavia, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680 - 01). E nel caso di specie il difensore ricorrente non ha in alcun modo provato che la nullità dell'ordinanza di revoca sia stata immediatamente eccepita dal difensore presente all'atto dell'emissione dell'ordinanza di revoca. 2.2 II secondo motivo non supera la prova di resistenza; secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv.259452); .occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità e la mancata acquisizione e cioè il sequestro del corpo di reato non ha avuto alcuna incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base del contenuto della denuncia querela della persona offesa acquisita ex art. 493 cod.proc.pen. agli atti del fascicolo e della deposizione del verbalizzante che confermava l'avvenuto riconoscimento da parte della stessa p.o. della bicicletta rinvenuta in possesso dell'imputato quale oggetto precedentemente trafugato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativ,amente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 11 aprile 2023 DEP