CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17246-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] Segneri14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] FASSARI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RACO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e 2322, difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SIMONE; con troricorrente - 4'30 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] 130ZZI , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MACI; - con troricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario Rodolfo ROLLO, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] FLACASSOVITTI e Francesco CENTONZE; - controrícorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] FASSARI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RACO - controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 322/2019 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 322/19, del 29 marzo 2019, della Corte di Appello di Lecce, che — accogliendo il gravame esperito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 5075/15, del 23 ottobre 2015, del Tribunale di Lecce — ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti del predetto Comune, in relazione all'aggressione perpetrata al proprio gregge di ovini, con l'uccisione di quattordici animali, da parte di cani randagi.2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], per farne valere la responsabilità per il mancato controllo del fenomeno del randagismo, al fine di conseguire il ristoro dei danni materiali subiti, sopra meglio descritti. Nel costituirsi in giudizio, il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo — ed ottenendo — di essere autorizzato a chiamare in causa l'A.S.L. di Lecce e la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima, a propria volta, indicava nel predetto Comune il solo soggetto deputato a soddisfare le richieste risai-citorie avanzate. dall'attrice. Accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, con condanna del Comune a pagare alla Pagliara la somma di 6.248,60 (essendosi, invece, dichiarata l'estraneità al giudizio della Regione [OSCURATO:PERSONA], in relazione al "petitum" sotteso alla vicenda esaminata, trattandosi di pretesa risarcitoria e non indennitaria), il giudice di appello riformava la pronuncia, accogliendo entrambi i motivi di gravame proposti dal soccombente. Infatti, si affermava, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva del Comune, poiché la legislazione regionale pugliese pone a carico dei servizi veterinari delle A.S.L. l'obbligo di recupero e cattura dei cani randagi, affidando ai Comuni solo la loro accoglienza in canili, soggetti a gestione municipale. In secondo luogo, si statuiva l'assenza di prova — che si assumeva persino non dedotta dall'attrice — "circa contegni omissivi dell'appellante (e delle altre [OSCURATO:PERSONA] parti del giudizio) in ordine a condotte giuridicamente doverose ed esigibili", e ciò sul presupposto che la fattispecie della responsabilità per danni causati da animali randagi debba inquadrarsi nella previsione di cui all'art. 2043, e non dell'art. 2052, cod. civ. 3. Avverso la pronuncia della Corte salentina ricorre per cassazione la Pagliara, sulla base — come detto — di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 cod. civ" e ciò "in relazione" all'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 6 della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 1995, n. 12, nonché all'art. 13, comma 1, lett. c), della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 2000, n. 21. Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, fosse stata contestata responsabilità del Comune per mancata prevenzione del fenomeno del randagismo e non, invece, per omesso controllo dello stesso. La summenzionata normativa regionale, per contro, evidenzierebbe come compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti incombano pure sui Comuni, donde la violazione della stessa (e, con essa, pure degli artt. 2052 e 2043 cod. civ.). 3.2. Il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 106 cod. proc. civ.", nonché "violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.". Si censura la sentenza impugnata in quanto — sebbene affermi che la domanda risarcitoria andasse proposta nei confronti della A.S.L., quale responsabile dei servizi vel.erinari preposti al recupero e alla cattura dei randagi — non ha disposto la condanna della stessa, ancorché ricorresse un'ipotesi di estensione automatica della domanda.Difatti, avendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di chiamata in causa della A.S.L. (e della Regione), quella assunta nei confronti della stessa, ex art. 106 cod. proc. civ., era un'istanza di chiamata in causa del terzo responsabile, che comporta l'estensione automatica della domanda attorea verso il terzo chiamato. 3.3. Il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — "vioiazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 cod. civ" e ciò "in relazione" all'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e agli artt. 2, 6 e 8 della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 1995, n. 12, nonché dell'art. 115, comma 1 e 2, cod. proc. civ., quanto alla "errata valutazione della prova". Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma non fornita dall'allora attrice la prova "circa contegni omissivi dell'appellante (e delle altre [OSCURATO:PERSONA] parti del giudizio) in ordine a condotte giuridicamente doverose ed esigibili", essendo, in astratto, configurabille — nel presente caso — un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Sottolinea la ricorrente che il giudice di merito non ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. 2051 cod. civ., che pure configura una responsabilità oggettiva, essendo fondata sulla sola prova del nesso eziologico (e quindi, nella specie, sulla mera potenzialità lesiva dell'aggressione dei randagi come idonea a cagionare l'evento dannoso), spettando al convenuto dimostrare il caso fortuito, nella specie, non provato. In ogni caso, anche qualora l'ente pubblico — come ritenuto nella specie — dovesse rispondere ex art. 2043 cod. civ., la presenza di più cani vaganti nel territorio comunale costituirebbe fatto, di per sé, idoneo a configurarne il comportamento colposo, ricadendo su di esso l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità. Alla luce, dunque, "di detti postulati'', si assume come la Corte salentina non abbia "adeguatamente valutato le prove fornite", visto che la "pretesa risarcitoria" avrebbe "trovato pieno riscontro nell'istruttoria espletata" (ovvero, nell'escussione dei testi e nell'esame del consulente di parte), essendo emerso "che l'aggressione venne perpetrata ai danni del gregge da più animali randagi". 4. La A.S.L. Lecce ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione e, con il medesimo atto, ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi (il primo e il secondo, tra loro, alternativi, il terzo subordinato ad entrambi). 4.1. In particolare, con il primo motivo è denunciata — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", e ciò con riferimento all'art. 16 della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 1995, n. 12. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma, riconoscendo il difetto di legittimazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di essa A.S.L. Affermazione, tuttavia, erronea, perché secondo la ricorrente incidentale "la fattispecie in esame rientra nell'alveo delle domande di corresponsione delle indennità previste" — in favore degli allevatori, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti — dall'art. 16 della legge regionale pugliese n. 12 del 1995", domande da proporsi verso l'ente regionale, non verso quello sanitario (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 9 giugno 2017, n. 14541). 4.2. In alternativa, con il secondo motivo, è denunciata — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", e ciò con riferimento all'art. 16 della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 1995, n. 12 e all'art. 13 della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 2000, n. 21. Si assume che, ai sensi del suddetto art. 13 della legge regionale pugliese n. 21 del 2000, non sulla Regione ma sui singoli Comuni grava l'obbligo di indennizzare gli allevatori per perdite di bestiame. 4.3. Infine, subordinatamente, con il terzo mol.ivo, denunciata — nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", e ciò con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 1995, ed all'art.2043 cod. civ. Nell'ipotesi in cui si ritenga di ravvisare, nel presente caso, una domanda di natura risarcitoria, della stessa dovrebbe rispondere solo il Comune di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la previsione legislativa regionale, che fa carico ai Comuni di munirsi di polizza per eventuali danni cagionati dai randagi, non lascerebbe adito a dubbi sul fatto che essi siano i soggetti tenuti al risarcimento. D'altra parte, poi, se è vero che la legislazione regionale fa carico ai servizi veterinari delle A.S.L. di provvedere al recupero degli animali vaganti, tale adempimento presuppone come previamente assolto, da parte dei Comuni, l'obbligo di specifica e puntuale segnalazione della loro presenza, oltre che della predisposizione di strutture per il loro ricovero. 5. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, con due distinti controricorsi, all'impugnazione della Pagliara, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto, eccependo, in particolare la Regione, in via preliminare, l'esistenza di un giudicato interno (essendo stata dichiarata, già in primo grado, l'estraneità della stessa rispetto al "petitum" azionato). 6. Hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni, la ricorrente — che ha anche resistito all'impugnazione incidentale — e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso principale va rigettato. 7.1. Dei tre motivi in cui si articola è il secondo a dover essere scrutinato con precedenza, involgendo una questione di carattere logicamente pregiudiziale rispetto a quelle oggetto degli altri motivi. Esso censura, infatti, la sentenza impugnata per aver riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, invece, legittimata l'A.S.L. Lecce (chiamata in causa dal Connune), giacché a tale statuizione la Corte territoriale avrebbe dovuto far seguire — secondo la ricorrente — l'affermazione di responsabilità della A.S.L., e ciò in base al principio dell'estensione automatic:a della domanda. 7.1.1. Il motivo è inammissibile. 7.1.1.1. Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], convenuto in giudizio dalla Pagliara, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione e chiamando in causa la A.S.L. su tale presupposto, ha operato, nei riguardi della stessa, la cd. "laudatio actoris", ovvero la chiamata in causa del terzo responsabile, ciò che ha determinato l'estensione automatica, nei riguardi della terza chiamata, della domanda attorea. Costante è, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, "nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia «impropria», in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno", sicché, in tal caso, "si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato" (così Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2016, n. 24294, Rv. 642803-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2011, n. 20610, Rv. 620005-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2006, n. 254, Rv. 586179-01). 7.1.1.2. Ciò premesso, tuttavia, deve rilevarsi che tale constatazione non giova all'odierna ricorrente, perché la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda risarcitoria della Pagliara, si fonda su una duplice "ratio decidendr: il difetto di legittimazione (recte: di titolarità, dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio) e l'assenza di prova, che si assume persino non dedotta dall'attrice, "circa contegni omissivi dell'appellante (e delle altre [OSCURATO:PERSONA] parti del giudizio) in ordine a condotte giuridicamente doverose ed esigibili". Siffatta affermazione resa dal giudice di appello — che richiama, dichiaratamente, quanto ritenuto da questa Corte, ovvero che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, essendo disciplinata dall'art. 2043 (e non dall'art. 2052) cod. civ., "presuppone l'ailegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi" (Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957, Rv. 651948-01) — non è adeguatamente contrastata dagli altri due motivi di ricorso, come si dirà. Preliminarmente, tuttavia, è necessario evidenziare come quella teste indicata sia una "ratio decidendr di merito che coesiste, ancorché in via autonoma, con il rilievo del difetto, non di legittimazione passiva del Comune di Tricase, bensì di titolarità, dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio (visto che la legittimazione va sempre misurata sempre e solo sul piano della "prospettazione"; cfr., tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2017, n. 7776, Rv. 644832-01); rilievo che è, esso stesso, una "ratio" di merito, visto che anche "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638371-01). Constatazione, quest'ultima, che impedisce di ritenere che la Corte salentina — una volta individuata in capo alla A.S.L., e non al Comune, la titolarità dal lato passivo della pretesa risarcitoria azionata dalla Pagliara — non potesse più svolgere ulteriori considerazioni sul merito della vicenda, come invece sarebbe stato se la questione sull'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento fosse stata questione 'attinente non al merito della domanda, ma alla sua ammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01 ed altre successive). Tanto chiarito, deve evidenziarsi come la seconda delle descritte "rationes" poste a fondamento della sentenza impugnata — relativa, appunto, all'assenza di prova, anzi, ancor prima, di allegazione, della condotta colposa degli enti convenuti (o chiamati) in giudizio — non risulti adeguatamente contrasta né dal primo né dal terzo motivo di ricorso, in forza delle considerazioni che, di seguito, si illustreranno. In relazione, pertanto, al secondo motivo del ricorso principale deve darsi seguito al principio secondo cui, "qualora la decisione di merito si basi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitivrità delle altre, alla cassazione della decisione stessa" (tra le altre, Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01). 7.2. Passando all'illustrazione del primo motivo del ricorso principale, deve rilevarsene l'infondatezza. 7.2.1. Esso, come illustrato in premessa, è basato sul rilievo, espresso dalla ricorrente, di aver agito per contestare la responsabilità del ComUne non per mancata prevenzione del fenomeno del randagismo, bensì per omesso controllo dello stesso. Tuttavia, questa Corte ha già escluso che, in capo ai Comuni pugliesi, possano ipotizzarsi compiti di controllo di tale fenomeno, rilevanti a fini risarcitori. Invero, con riferimento alla normativa della Regione [OSCURATO:PERSONA] (legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, in particolare art. 6), è stato già affermato essere "evidente che funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle ASL è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa", sicché il "punto da chiarire è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l'obbligo giuridico del Comune", la cui eventuale "responsabilità va misurata non con riferimento ai controlli connessi all'attuazione della legge n. 12 del 1995, previsti dall'art. 2, che sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo, ma con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi", ex art. 8 della citata legge regionale (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060, Rv. 649513-01).Tanto premesso, si è poi precisato che l'obbligo giuridico "di costruzione e gestione di canili sanitari per l'accoglienza di cani vaganti" — sebbene "astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono" — resta, nondimeno, "estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso per cui. è causa, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi" (così, conclusivamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit.). Alla stregua, pertanto, di tali considerazioni — dalle quali non vi è ragione di discostarsi — il presente motivo di ricorso si rivela non fondato. 7.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. 7.3. Esso, infatti, non risulta idoneo a scalfire l'affermazione, compiuta dalla Corte salentina, in relazione al difetto di allegazione e prova di condotte colpose dei due enti pubblici. La ricorrente pretende, infatti, di ricondurre la fattispecie della responsabilità da aggressione da animali randagi alla previsione, non dell'art. 2043, bensì a quella dell'art. 2051 cod. civ., non applicabile nella specie perché, a tacer d'altro, essa presuppone — tra l'asserito responsabile e la "res" — l'esistenza di un "rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 17 giugno 2013, n. 15096, Rv. 626957-01).D'altra parte, inammissibile è pure la censura, alternativamente formulata, di violazione dell'art. 2043 cod. civ., con la quale si assume che la Corte salentina non avrebbe "adeguatamente valutato le prove fornite", visto che la "pretesa risarcitoria" avrebbe "trovato pieno riscontro nell'istruttoria espletata" (ovvero, nell'escussione dei testi e nell'esame del consulente di parte), essendo emerso "che l'aggressione venne perpetrata ai danni del gregge da più animali randagi". Risulta, infatti, di tutta evidenza come una simile censura esuli dalla previsione di cui all'art. 360, comma 1, 'n. 3), cod. proc. civ., visto che il vizio di violazione di legge "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr. "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. ,Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). 8. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 9. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ritiene questa Corte che sussistano "giusti motivi" per la loro integrale compensazione, tra tutte le parti dello stesso, ex art.92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione ternporis" al presente caso, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 5 luglio 2010). Difatti, le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee ad integrare — secondo la previsione di cui all'art. 92 cod. proc. civ., da applicarsi al presente giudizio — i "giusti motivi di compensazione" vanno ricercati nelle perduranti incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso relativo ai danni da randagismo, incertezze avviatesi a risoluzione, almeno con riferimento alla normativa regionale pugliese, solo in virtù dell'indirizzo delineatosi a partire dalla già citata sentenza 28 giugno 2018, n. 17060„ di questa Corte. 10. A carico della sola ricorrente principale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. • PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato, compensando integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presu