Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38067/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha con- cluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 23 febbraio 2015 dal Tribunale di Bari, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo d) perché il fatto non sussiste, riducendo la pena ad anni due di reclusione, confermando nel resto la condanna per le residue imputazioni di cui ai capi a), b), c) ed e), mentre ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad un anno e mesi sei di reclusione, confermando la condanna emessa nei suoi confronti per i capi a), c) ed e).

Con l'anzidetta sentenza i predetti imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, omis- sione di soccorso e lesioni colpose, rispetto ad una condotta spericolata di guida posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], quale conducente dell'autovettura Lancia Y tg. [OSCURATO:TARGA], e da [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava a bordo della stessa auto quale passeggero.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione perché la sentenza di appello avrebbe richiamato apoditticamente la motivazione della sen- tenza del Giudice di primo grado, senza argomentare sulle censure dedotte nei motivi di appello, con cui si rimarcava che contrariamente alla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, il [OSCURATO:PERSONA] si trovava non alla guida dell'auto ma quale passeggero.

La Corte di appello, pur dando atto di avere recepito questa diversa impostazione del fatto, non ne ha tenuto conto in rapporto ad una doverosa di- versa graduazione della pena.

3. A mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], artico- lando anch'esso un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione perché la sentenza di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in- vocate nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e afferenti questioni in fatto che non sono state devolute nei motivi di appello con censure specifiche.

Dall'esame degli atti di appello si evince che le deduzioni dei due ricorrenti non contenevano una specifica indicazione delle ragioni che avrebbero potuto giu- stificare un trattamento sanzionatorio differenziato o comunque meno afflittivo di quello adottato dal primo Giudice, già adeguatamente motivato pure in rapporto alla diversità delle condotte tenute dai due imputati ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, l'omessa motivazione della sentenza di appello non può essere rav- visata rispetto a motivi di appello aspecifici e come tali inammissibili.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è agevole rilevare che con l'atto di appello era stata invocata genericamente unicamente una riduzione della pena senza al- cun riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quindi la Corte di appello avendo disposto in accoglimento dell'unico motivo devoluto la riduzione della pena non ha comunque ritenuto di applicare le circo- stanze attenuanti generiche non ravvisandone i presupposti.

Al riguardo va rammentato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'ef- fettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).

2. Anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] valgono le medesime considerazioni.

La sentenza di appello non ha affrontato la questione genericamente dedotta dall'appellante, avendo recepito quanto pacificamente affermato nella sentenza di primo grado in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], sebbene passeggero, avesse concorso a pieno titolo nel reato per essere stato notato mentre incitava il conducente, indicandogli la direzione da seguire durante la fuga in macchina.

Peraltro, il ricorrente si lamenta della omessa considerazione della condotta ascritta all'imputato non per mettere in discussione il suo concorso ma solo ai fini della pena.

Ma sotto tale profilo il motivo appare del tutto generico perché a fronte dell'esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che aveva messo in evi- denza la rilevanza del sostegno fornito dal passeggero al conducente, non spiega la ragione per la quale il predetto dovesse meritare un trattamento penale meno severo.

Va ricordato che secondo le regole del concorso di persona tutti i concorrenti sono ugualmente responsabili, e la semplice diversità delle condotte ascritte non è sufficiente per giustificare anche una diversa graduazione della responsabilità e quindi della pena, considerato che è del tutto logico che anche il passeggero che istighi il conducente a porre in essere manovre pericolose di guida che integrano il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sia ritenuto meritevole di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo.

Pertanto, poiché nella ricostruzione del fatto la condotta dell'imputato è stata sostanzialmente considerata in termini di gravità equivalente a quella del coimpu- tato, deve rilevarsi la genericità del motivo di ricorso che riflette la genericità del motivo di appello, anch'esso già inammissibile in difetto di un confronto critico con le ragioni illustrate in modo molto accurato nella sentenza di primo grado, sorretta da una adeguata motivazione in punto di determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dopo averne accertato il ruolo di passeggero anziché quello di condu- cente.

In definitiva, l'omessa motivazione della sentenza di appello non sussiste ri- spetto a motivi di appello aspecifici e come tali inammissibili, tenuto conto che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.

Ciò anche perché l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei mo- tivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha con- cluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 23 febbraio 2015 dal Tribunale di Bari, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo d) perché il fatto non sussiste, riducendo la pena ad anni due di reclusione, confermando nel resto la condanna per le residue imputazioni di cui ai capi a), b), c) ed e), mentre ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad un anno e mesi sei di reclusione, confermando la condanna emessa nei suoi confronti per i capi a), c) ed e). Con l'anzidetta sentenza i predetti imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, omis- sione di soccorso e lesioni colpose, rispetto ad una condotta spericolata di guida posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], quale conducente dell'autovettura Lancia Y tg. [OSCURATO:TARGA], e da [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava a bordo della stessa auto quale passeggero. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione perché la sentenza di appello avrebbe richiamato apoditticamente la motivazione della sen- tenza del Giudice di primo grado, senza argomentare sulle censure dedotte nei motivi di appello, con cui si rimarcava che contrariamente alla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, il [OSCURATO:PERSONA] si trovava non alla guida dell'auto ma quale passeggero. La Corte di appello, pur dando atto di avere recepito questa diversa impostazione del fatto, non ne ha tenuto conto in rapporto ad una doverosa di- versa graduazione della pena. 3. A mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], artico- lando anch'esso un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione perché la sentenza di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in- vocate nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e afferenti questioni in fatto che non sono state devolute nei motivi di appello con censure specifiche. Dall'esame degli atti di appello si evince che le deduzioni dei due ricorrenti non contenevano una specifica indicazione delle ragioni che avrebbero potuto giu- stificare un trattamento sanzionatorio differenziato o comunque meno afflittivo di quello adottato dal primo Giudice, già adeguatamente motivato pure in rapporto alla diversità delle condotte tenute dai due imputati ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, l'omessa motivazione della sentenza di appello non può essere rav- visata rispetto a motivi di appello aspecifici e come tali inammissibili.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è agevole rilevare che con l'atto di appello era stata invocata genericamente unicamente una riduzione della pena senza al- cun riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quindi la Corte di appello avendo disposto in accoglimento dell'unico motivo devoluto la riduzione della pena non ha comunque ritenuto di applicare le circo- stanze attenuanti generiche non ravvisandone i presupposti. Al riguardo va rammentato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'ef- fettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). 2. Anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] valgono le medesime considerazioni. La sentenza di appello non ha affrontato la questione genericamente dedotta dall'appellante, avendo recepito quanto pacificamente affermato nella sentenza di primo grado in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], sebbene passeggero, avesse concorso a pieno titolo nel reato per essere stato notato mentre incitava il conducente, indicandogli la direzione da seguire durante la fuga in macchina. Peraltro, il ricorrente si lamenta della omessa considerazione della condotta ascritta all'imputato non per mettere in discussione il suo concorso ma solo ai fini della pena. Ma sotto tale profilo il motivo appare del tutto generico perché a fronte dell'esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che aveva messo in evi- denza la rilevanza del sostegno fornito dal passeggero al conducente, non spiega la ragione per la quale il predetto dovesse meritare un trattamento penale meno severo. Va ricordato che secondo le regole del concorso di persona tutti i concorrenti sono ugualmente responsabili, e la semplice diversità delle condotte ascritte non è sufficiente per giustificare anche una diversa graduazione della responsabilità e quindi della pena, considerato che è del tutto logico che anche il passeggero che istighi il conducente a porre in essere manovre pericolose di guida che integrano il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sia ritenuto meritevole di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo. Pertanto, poiché nella ricostruzione del fatto la condotta dell'imputato è stata sostanzialmente considerata in termini di gravità equivalente a quella del coimpu- tato, deve rilevarsi la genericità del motivo di ricorso che riflette la genericità del motivo di appello, anch'esso già inammissibile in difetto di un confronto critico con le ragioni illustrate in modo molto accurato nella sentenza di primo grado, sorretta da una adeguata motivazione in punto di determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dopo averne accertato il ruolo di passeggero anziché quello di condu- cente. In definitiva, l'omessa motivazione della sentenza di appello non sussiste ri- spetto a motivi di appello aspecifici e come tali inammissibili, tenuto conto che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Ciò anche perché l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei mo- tivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de
Sentenza Cassazione n. 38067/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris