CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni; l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, per [OSCURATO:PERSONA] Santo, ha depositato memoria con allegati, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario, con riferimento alla revisione della condanna definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Santo per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (clan [OSCURATO:PERSONA], capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] Francesco, operante nei territori di Caltagirone e Palagonia) e estorsione, ritenendo che il richiedente, come rimasto accertato in sede di giudizio di revisione, avesse aderito a "una certa cultura mafiosa", fosse stato vicino a tale ambiente, avesse fatto uno spregiudicato ricorso a metodi "sbrigativi", ponendo in essere condotte reiterate e continuate a cadenza mensile, tradottesi nei versamenti, per conto della vittima (un cliente del suo studio, egli essendo ragioniere), titolare di diversi supermercati, delle somme oggetto delle estorsioni richieste dalla malavita e avendo, altresì, intrattenuto rapporti con boss della mafia (il citato [OSCURATO:PERSONA], ma anche MIRABILE Giuseppe del clan SANTAPAOLA di Catania), ricevendo elementi di spicco della criminalità organizzata presso il suo studio per motivi non legati alla professione esercitata, avendo pure preso parte a veri e propri summit mafiosi, come riferito dal collaboratore MIRABILE Giuseppe. La Corte territoriale, peraltro, ha dato conto del fatto che, in sede di giudizio di revisione, tali condotte non erano state messe in discussione, avendo i giudici del merito ritenuto le stesse inidonee a configurare l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale in questione, essendo stato possibile solo in sede di revisione e a seguito della riapertura della istruttoria acclarare l'errore giudiziario, attraverso l'esame di due nuovi collaboratori di giustizia, MIRABILE Paolo e MIRABILE Giuseppe, prima di allora sentiti in altro ambito processuale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che l'analisi operata dalla Corte territoriale sarebbe superficiale e non pertinente rispetto alla valutazione dell'errore giudiziario, essendo stata la sentenza richiamata sovvertita da quella assolutoria adottata in sede di revisione. I giudici territoriali avrebbero confuso l'istituto azionato con quello di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. epn., senza tener conto della diversità dei presupposti che sorreggono i due, diversi scrutinii. Il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere aluna condotta tale da generare, con forza esclusiva, l'errore giudiziario, conclusione tratta dall'aver considerato il richiedente "mafioso", sulla scorta di un'estorsione che non aveva però né commesso, né pensato. Sotto altro profilo, si contesta il grado della colpa, non ravvisandosi una colpa grave nell'aver consegnato, su richiesta della vittima, il "pizzo" agli estortori, a meno di ritenere che la paura, l'assoggettamento o il timore siano sinonimi di spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni. 4. La difesa ha rassegnato memoria, con la quale, sviluppate le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con conferma della decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo. 2. La valutazione circa l'esistenza di un comportamento gravemente negligente dell'interessato sinergicamente collegato all'errore giudiziario del quale il soggetto sia stato vittima costituisce giudizio di merito che, ove sorretto da un ragionamento congruo, logico e non contraddittorio, non è censurabile in questa sede. Costituisce, peraltro, principio consolidato quello in base al quale la colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, è sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (sez. 4, n. 9213 del 4/2/2010, Giuliana, Rv. 246803-01; sez. 3, n. 48321 del 17/5/2016, Attaguile, Rv. 268494-01; n. 25653 del 11/5/2022, Sassano, Rv. 283621-02). 3. Nel caso all'esame, la difesa ha opposto al ragionamento esplicativo della Corte territoriale l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in sede di revisione, in tal modo limitandosi, a ben vedere, a ribadire l'esistenza di uno dei presupposti del diritto 'azionato, senza denunciare alcuna violazione del disposto di cui all'art. 643, cod. proc. pen., avendo i giudici del merito esposto quali comportamenti dell'interessato si erano posti in chiave di diretta ed esclusiva sinergia con la condanna, ribaltata in sede di revisione anche alla stregua di nuove acquisizioni probatorie.La Corte ha posto alla base della decisione circostanze rimaste accertate storicamente nella sentenza assolutoria, cosicchè anche sotto tale profilo le censure non introducono elementi idonei a incrinare la complessiva correttezza dell'incedere argomentativo, con il quale si è valorizzato, in chiave di assorbente sinergia rispetto alla causazione dell'errore giudiziario, un comportamento di evidente contiguità del GIANNONA con personaggi la cui caratura malavitosa era conosciuta, oltre che incontestata, la sua estraneità rispetto a quel contesto criminale, in termini di condotta penalmente rilevante, essendo emersa solo a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione. Ciò, tuttavia, non elide la rilevanza di quel comportamento, riamsto storicamente accertato, al diverso fine della verifica del contributo causale esclusivo del richiedente rispetto all'errore giudizirio acclarato nel giudizio di revisiuone. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille. Deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte abriella Cappello