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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13909/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in termini privi di specificità, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., non muove rilievi alle argomentazioni della Corte territoriale, che facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente indicato che non risulta maturato il termine di prescrizione, data la natura permanente del reato e la contestazione in forma aperta, con decorrenza solo a far data dall'emissione della sentenza di primo grado 1'8 luglio 2021 (p. 2); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità, omette di rivolgere specifiche censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, che, in linea con l'orientamento affermato da questa Corte, ha escluso - p. 3 - l'operatività della scriminante invocata per la sola necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere la propria esigenza abitativa e non per superare una situazione transeunte (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in termini privi di specificità, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., non muove rilievi alle argomentazioni della Corte territoriale, che facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente indicato che non risulta maturato il termine di prescrizione, data la natura permanente del reato e la contestazione in forma aperta, con decorrenza solo a far data dall'emissione della sentenza di primo grado 1'8 luglio 2021 (p. 2); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità, omette di rivolgere specifiche censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, che, in linea con l'orientamento affermato da questa Corte, ha escluso - p. 3 - l'operatività della scriminante invocata per la sola necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere la propria esigenza abitativa e non per superare una situazione transeunte (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m
Sentenza Cassazione n. 13909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris