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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21668/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 luglio 1968; avverso l'ordinanza del 9 settembre 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria deposita il 16 marzo 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; letta la memoria depositata il 20 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; letti i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Velletri, che aveva applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenendo sussistenti, a carico del predetto, quale coamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente dichiarata fallita), gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di omessa presentazione della dichiarazione IVA (con evasione di 2.331.934,91 euro) e di bancarotta fraudolenta documentale, nonché le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art.274 del codice di procedura penale.

2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il Centro, formulando quattro motivi di censura, ai quali se ne sono aggiunti ulteriori tre, successivamente formulati a mezzo di autonoma memoria.

2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in ragione del deposito dell'ordinanza impugnata oltre il termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., decorrenti, in ipotesi, dal 27 agosto 2022, data in cui gli atti sono pervenuti al Tribunale, con conseguente inefficacia dell'ordinanza genetica.

2.2. Con il secondo, si denuncia violazione di legge ed inosservanza dì norma processuale, in relazione agli artt. 125, 292 e 309 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sufficientemente motivata l'ordinanza genetica, senza considerare, si sostiene, l'assenza di un'autonoma valutazione degli elementi giustificativi della misura con specifico riferimento alla posizione del ricorrente.

E ciò sia sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia sotto quello dell'attualità delle ritenute esigenze cautelari.

2.3. Con il terzo, si deducono plurime violazione di legge e vizi di motivazione, che, secondo la prospettazione difensiva, inciderebbero sulla tenuta logica e giuridica della decisione impugnata.

Secondo la difesa, infatti, il Tribunale avrebbe attribuito valore indiziario ad elementi del tutto neutri (i tempi e le modalità dei contatti tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]; le garanzie offerte in ordine alla bontà dell'operazione; le indicazioni fornite circa quelli che dovevano essere i soggetti partecipanti all'operazione) o essi stessi presuntivi (essendo le celle vicine, i predetti soggetti, trovandosi nello stesso luogo, si sarebbero incontrati); sarebbe poi caduta in un evidente errore percettivo (rappresentato dal fatto, ritenuto dal Tribunale ma, documentalmente, non rispondente al vero, che la Pharmacentro s.r.I., del quale il ricorrente è amministratore, fosse stata amministratrice della D.P.

Pharma dal 2012 al 2015) ed avrebbe ritenuto di poter fondare la responsabilità del ricorrente sulla sua eventuale partecipazione a titolo di concorso esterno nel reato proprio, pur a fronte di una chiara imputazione quale coamministratore di fatto della medesima società.

E con ciò modificando radicalmente il fatto contestato.

2.4. Con il quarto motivo, in ultimo, si deduce la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale, per giustificare l'esistenza di un attuale pericolo di reiterazione dei reati, avrebbe utilizzato elementi del tutto inidonei e privi di forza inferenziale.

Tanto più alla luce del significativo distacco temporale esistente tra l'ipotizzata commissione dei reati (2019) e l'applicazione della misura (2022).

3. La difesa del ricorrente ha poi formulato, con autonoma memoria (depositata il 22 marzo 2023), ulteriori tre motivi di censura.

3.1. Con il primo si deduce l'assenza di elementi idonei dai quali dedurre l'attribuzione (in fatto), in capo al ricorrente, delle ipotizzate funzioni gestorie e la sua intraneità rispetto alla vicenda.

In senso contrario a quello ipotizzato dal Tribunale, deporrebbero, infatti, numerosi elementi, essi stessi significativi della sostanziale estraneità del Centro rispetto alla gestione societaria della [OSCURATO:PERSONA] (la circostanza per cui il ricorrente sarebbe "entrato" nella vicenda solo dopo quella rivoluzione societaria che avrebbe poi dato il via ai controlli tributari; l'assenza di contatti con il suo ritenuto coamministratore - [OSCURATO:PERSONA] - o con la [OSCURATO:PERSONA], diretta dipendente di quest'ultimo; l'irragionevole coinvolgimento dei suoi maggiori clienti; l'assoluta estraneità del ricorrente rispetto a tutti gli altri soggetti che sono intervenuti nella complessa operazione economica).

3.2. Con il secondo motivo, formulato in termini parzialmente sovrapponibili al primo, si deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'assoluta inidoneità degli elementi utilizzati dal Tribunale, radicalmente privi di valenza indiziaria: i contatti telefonici con la [OSCURATO:PERSONA] o con i suoi rappresentanti - Sciarra e [OSCURATO:PERSONA] - o con lo spedizioniere (del tutto neutri); le celle agganciate nel corso delle telefonate (giustificabili in ragione della medesima collocazione geografica dei luoghi frequentati), le garanzie offerte in ordine al buon esito delle operazioni (perfettamente coerenti con il ruolo svolto); il ritorno economico (legittimamente conseguente alla stipula della transazione).

3.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura in ultimo l'ipotizzata sussistenza delle esigenze cautelari, irragionevolmente ritenute nonostante l'assoluta incensuratezza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza genetica in ragione della ritenuta violazione del termine di dieci giorni, di cui all'art. 309, comma 9, del codice di rito.La deduzione è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in diverse occasioni, che il termine di dieci giorni entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame decorre, nel caso in cui il dies a quo ricada in periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo e che la parte che non intende avvalersi della sospensione dei termini feriali, deve dichiararlo espressamente, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera presentazione della relativa istanza (Sez. 3, n. 4903 del 12/1/2010, Rv. 266024; da ultimo Sez. 5, n. 28671 del 1/3/2016, Rv. 267370).

Ciò premesso, l'istanza di riesame risulta depositata il 25 agosto 2002, gli atti pervenuti al Tribunale distrettuale il 27 agosto successivo e il dispositivo della successiva ordinanza depositato il 9 settembre.

Quindi, alla luce di quanto in precedenza osservato, nel termine dei dieci giorni (decorrenti dal 10 settembre 2022) di cui al richiamato art. 309.

2. Il secondo motivo, invece, è fondato e assorbe gli altri.

Il ricorrente, per come si è detto, ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la violazione degli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione e carenza assoluta di motivazione, non emendabile, atteso che, in ipotesi, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a richiamare le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza di Nettuno e la richiesta del Pubblico Ministero, omettendo qualsiasi valutazione critica sia in relazione agli elementi indiziari individuati a carico del ricorrente (quanto al contributo causale fornito dal ricorrente e in termini di imputazione psicologica della complessiva operazione), sia sotto il profilo delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura nei suoi riguardi.

Ebbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti.

Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è legittima solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma non può estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507).

Parallelamente, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale del riesame ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non ha una portata illimitata, in quanto non opera laddove l'ordinanza del GIP, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245).

In questi casi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo o confermativo, bensì, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258).

Cosicché, se è pienamente legittima la pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare, quale substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi, è invece imprescindibile che il profilo valutativo sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507) Sotto questo profilo, il Tribunale ha rilevato l'esistenza di una parte "originale", nella quale il GIP avrebbe riassunto i fatti ed il meccanismo fraudolento congegnato dagli indagati ed altra nella quale lo stesso GIP avrebbe effettuato specifiche considerazioni in punto di scelta della misura, discostandosi dalla richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto necessaria l'applicazione agli indagati della misura degli arresti domiciliari, indicando quale misura maggiormente proporzionata alla gravità dei fatti quella applicata.

Tanto non è condivisibile.

La parte ritenuta "originale" (peraltro evidentemente assertiva) è limitata alla sola valutazione di adeguatezza della misura: non involge tutti i profili, evidentemente prodromici rispetto ad essa.

Nulla di "originale" si dice con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o in relazione alle connesse esigenze cautelari.

Dopo aver dettagliatamente ricostruito l'operazione, indicando i soggetti coinvolti (fra i quali il ricorrente non figura mai, se non una sola volta con il nome di [OSCURATO:PERSONA]) e offerto ampie osservazioni in diritto, il GIP si limita a ritenere: - quanto al profilo soggettivo dei reati contestati, che è "evidente che tutti gli indagati erano ben consapevoli di collaborare alla realizzazione del sistema frodatorio sopra descritto, e dunque di evadere il Fisco, e che lo stesso appare congegnato in maniera tale da poter essere replicato all'infinito, con la costituzione/coinvolgimento di nuove società; come pure appare evidente che tutti gli indagati erano consapevoli che, occultando le scritture contabili obbligatorie al fine di evasione fiscale, si sarebbe anche raggiunto lo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio societario e dei relativi movimenti di affari, con il conseguente inevitabile pregiudizio dei relativi creditori, ossia si sarebbe consumato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 2"; - quanto alla sussistenza delle concrete esigenze cautelari, che ricorre "il concreto ed attuale pericolo che gli indagati - alcuni dei quali pluripre giudicati - commettano altri delitti della stessa specie di quel de cui si procede nell'immediato futuro (anche altre bancarotte di società costituite e operanti con le medesime modalità fraudolente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.)"; - quanto alla scelta della misura da applicare, che "la misura cautelare personale adeguata e sufficiente a scongiurare tale pericolo sia costituita dall'obbligo di dimora per ciascun indagato nel rispettivo talune di residenza, non essendo necessaria allo scopo limitare la libertà personale degli indagati sino al punto di confinarli all'interno delle rispettive abitazioni 24 ore su 24 ... proporzionata alla gravità complessiva dei fatti ed alla presumibile entità della pena che per essi sarà irrogata agli indagati con la sentenza definitiva, e che quest'ultima, dati i limiti edittali, assai verosimilmente non potrà essere contenuta nei limiti che ne consentano la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 c.p. anche nel ipotesi che gli stesi accedano ad un rito alternativo".

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto apparente, strutturata, appunto, intorno ad una sterile rassegna delle fonti di prova e priva totalmente, quanto meno in relazione alla posizione dell'indagato, dell'enucleazione di quegli specifici elementi reputati indizianti e delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura.

Manca una struttura motivazionale sulla quale introdurre il contraddittorio ed esercitare il diritto di difesa.

Tanto più che, sia in relazione al profilo indiziario che a quello strettamente cautelare, il giudice non può assumere determinazioni complessive e generali, accumunando, in un'unica valutazione, la posizione di una pluralità di indagati, ma deve valutare separatamente le posizioni individuali, dando conto della concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati (Sez. 2, n. 6480 del 21/11/1997, dep. 1998, Rv. 210595).In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e, con essa, anche quella emessa dal GIP.

Si dispone, pertanto, in applicazione dell'art. 626 cod. proc. pen., l'immediata comunicazione - a cura della cancelleria - del dispositivo della presente sentenza al Procuratore generale presso questa Corte, per i successivi provvedimenti da adottare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa il 27 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Velletri, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 luglio 1968; avverso l'ordinanza del 9 settembre 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria deposita il 16 marzo 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; letta la memoria depositata il 20 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; letti i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Velletri, che aveva applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenendo sussistenti, a carico del predetto, quale coamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente dichiarata fallita), gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di omessa presentazione della dichiarazione IVA (con evasione di 2.331.934,91 euro) e di bancarotta fraudolenta documentale, nonché le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art.274 del codice di procedura penale. 2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il Centro, formulando quattro motivi di censura, ai quali se ne sono aggiunti ulteriori tre, successivamente formulati a mezzo di autonoma memoria. 2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in ragione del deposito dell'ordinanza impugnata oltre il termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., decorrenti, in ipotesi, dal 27 agosto 2022, data in cui gli atti sono pervenuti al Tribunale, con conseguente inefficacia dell'ordinanza genetica. 2.2. Con il secondo, si denuncia violazione di legge ed inosservanza dì norma processuale, in relazione agli artt. 125, 292 e 309 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sufficientemente motivata l'ordinanza genetica, senza considerare, si sostiene, l'assenza di un'autonoma valutazione degli elementi giustificativi della misura con specifico riferimento alla posizione del ricorrente. E ciò sia sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia sotto quello dell'attualità delle ritenute esigenze cautelari. 2.3. Con il terzo, si deducono plurime violazione di legge e vizi di motivazione, che, secondo la prospettazione difensiva, inciderebbero sulla tenuta logica e giuridica della decisione impugnata. Secondo la difesa, infatti, il Tribunale avrebbe attribuito valore indiziario ad elementi del tutto neutri (i tempi e le modalità dei contatti tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]; le garanzie offerte in ordine alla bontà dell'operazione; le indicazioni fornite circa quelli che dovevano essere i soggetti partecipanti all'operazione) o essi stessi presuntivi (essendo le celle vicine, i predetti soggetti, trovandosi nello stesso luogo, si sarebbero incontrati); sarebbe poi caduta in un evidente errore percettivo (rappresentato dal fatto, ritenuto dal Tribunale ma, documentalmente, non rispondente al vero, che la Pharmacentro s.r.I., del quale il ricorrente è amministratore, fosse stata amministratrice della D.P. Pharma dal 2012 al 2015) ed avrebbe ritenuto di poter fondare la responsabilità del ricorrente sulla sua eventuale partecipazione a titolo di concorso esterno nel reato proprio, pur a fronte di una chiara imputazione quale coamministratore di fatto della medesima società. E con ciò modificando radicalmente il fatto contestato. 2.4. Con il quarto motivo, in ultimo, si deduce la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale, per giustificare l'esistenza di un attuale pericolo di reiterazione dei reati, avrebbe utilizzato elementi del tutto inidonei e privi di forza inferenziale. Tanto più alla luce del significativo distacco temporale esistente tra l'ipotizzata commissione dei reati (2019) e l'applicazione della misura (2022). 3. La difesa del ricorrente ha poi formulato, con autonoma memoria (depositata il 22 marzo 2023), ulteriori tre motivi di censura. 3.1. Con il primo si deduce l'assenza di elementi idonei dai quali dedurre l'attribuzione (in fatto), in capo al ricorrente, delle ipotizzate funzioni gestorie e la sua intraneità rispetto alla vicenda. In senso contrario a quello ipotizzato dal Tribunale, deporrebbero, infatti, numerosi elementi, essi stessi significativi della sostanziale estraneità del Centro rispetto alla gestione societaria della [OSCURATO:PERSONA] (la circostanza per cui il ricorrente sarebbe "entrato" nella vicenda solo dopo quella rivoluzione societaria che avrebbe poi dato il via ai controlli tributari; l'assenza di contatti con il suo ritenuto coamministratore - [OSCURATO:PERSONA] - o con la [OSCURATO:PERSONA], diretta dipendente di quest'ultimo; l'irragionevole coinvolgimento dei suoi maggiori clienti; l'assoluta estraneità del ricorrente rispetto a tutti gli altri soggetti che sono intervenuti nella complessa operazione economica). 3.2. Con il secondo motivo, formulato in termini parzialmente sovrapponibili al primo, si deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'assoluta inidoneità degli elementi utilizzati dal Tribunale, radicalmente privi di valenza indiziaria: i contatti telefonici con la [OSCURATO:PERSONA] o con i suoi rappresentanti - Sciarra e [OSCURATO:PERSONA] - o con lo spedizioniere (del tutto neutri); le celle agganciate nel corso delle telefonate (giustificabili in ragione della medesima collocazione geografica dei luoghi frequentati), le garanzie offerte in ordine al buon esito delle operazioni (perfettamente coerenti con il ruolo svolto); il ritorno economico (legittimamente conseguente alla stipula della transazione). 3.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura in ultimo l'ipotizzata sussistenza delle esigenze cautelari, irragionevolmente ritenute nonostante l'assoluta incensuratezza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza genetica in ragione della ritenuta violazione del termine di dieci giorni, di cui all'art. 309, comma 9, del codice di rito.La deduzione è infondata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in diverse occasioni, che il termine di dieci giorni entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame decorre, nel caso in cui il dies a quo ricada in periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo e che la parte che non intende avvalersi della sospensione dei termini feriali, deve dichiararlo espressamente, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera presentazione della relativa istanza (Sez. 3, n. 4903 del 12/1/2010, Rv. 266024; da ultimo Sez. 5, n. 28671 del 1/3/2016, Rv. 267370). Ciò premesso, l'istanza di riesame risulta depositata il 25 agosto 2002, gli atti pervenuti al Tribunale distrettuale il 27 agosto successivo e il dispositivo della successiva ordinanza depositato il 9 settembre. Quindi, alla luce di quanto in precedenza osservato, nel termine dei dieci giorni (decorrenti dal 10 settembre 2022) di cui al richiamato art. 309. 2. Il secondo motivo, invece, è fondato e assorbe gli altri. Il ricorrente, per come si è detto, ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la violazione degli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione e carenza assoluta di motivazione, non emendabile, atteso che, in ipotesi, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a richiamare le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza di Nettuno e la richiesta del Pubblico Ministero, omettendo qualsiasi valutazione critica sia in relazione agli elementi indiziari individuati a carico del ricorrente (quanto al contributo causale fornito dal ricorrente e in termini di imputazione psicologica della complessiva operazione), sia sotto il profilo delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura nei suoi riguardi. Ebbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è legittima solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma non può estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Parallelamente, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale del riesame ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non ha una portata illimitata, in quanto non opera laddove l'ordinanza del GIP, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo o confermativo, bensì, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). Cosicché, se è pienamente legittima la pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare, quale substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi, è invece imprescindibile che il profilo valutativo sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507) Sotto questo profilo, il Tribunale ha rilevato l'esistenza di una parte "originale", nella quale il GIP avrebbe riassunto i fatti ed il meccanismo fraudolento congegnato dagli indagati ed altra nella quale lo stesso GIP avrebbe effettuato specifiche considerazioni in punto di scelta della misura, discostandosi dalla richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto necessaria l'applicazione agli indagati della misura degli arresti domiciliari, indicando quale misura maggiormente proporzionata alla gravità dei fatti quella applicata. Tanto non è condivisibile. La parte ritenuta "originale" (peraltro evidentemente assertiva) è limitata alla sola valutazione di adeguatezza della misura: non involge tutti i profili, evidentemente prodromici rispetto ad essa. Nulla di "originale" si dice con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o in relazione alle connesse esigenze cautelari. Dopo aver dettagliatamente ricostruito l'operazione, indicando i soggetti coinvolti (fra i quali il ricorrente non figura mai, se non una sola volta con il nome di [OSCURATO:PERSONA]) e offerto ampie osservazioni in diritto, il GIP si limita a ritenere: - quanto al profilo soggettivo dei reati contestati, che è "evidente che tutti gli indagati erano ben consapevoli di collaborare alla realizzazione del sistema frodatorio sopra descritto, e dunque di evadere il Fisco, e che lo stesso appare congegnato in maniera tale da poter essere replicato all'infinito, con la costituzione/coinvolgimento di nuove società; come pure appare evidente che tutti gli indagati erano consapevoli che, occultando le scritture contabili obbligatorie al fine di evasione fiscale, si sarebbe anche raggiunto lo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio societario e dei relativi movimenti di affari, con il conseguente inevitabile pregiudizio dei relativi creditori, ossia si sarebbe consumato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 2"; - quanto alla sussistenza delle concrete esigenze cautelari, che ricorre "il concreto ed attuale pericolo che gli indagati - alcuni dei quali pluripre giudicati - commettano altri delitti della stessa specie di quel de cui si procede nell'immediato futuro (anche altre bancarotte di società costituite e operanti con le medesime modalità fraudolente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.)"; - quanto alla scelta della misura da applicare, che "la misura cautelare personale adeguata e sufficiente a scongiurare tale pericolo sia costituita dall'obbligo di dimora per ciascun indagato nel rispettivo talune di residenza, non essendo necessaria allo scopo limitare la libertà personale degli indagati sino al punto di confinarli all'interno delle rispettive abitazioni 24 ore su 24 ... proporzionata alla gravità complessiva dei fatti ed alla presumibile entità della pena che per essi sarà irrogata agli indagati con la sentenza definitiva, e che quest'ultima, dati i limiti edittali, assai verosimilmente non potrà essere contenuta nei limiti che ne consentano la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 c.p. anche nel ipotesi che gli stesi accedano ad un rito alternativo". Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto apparente, strutturata, appunto, intorno ad una sterile rassegna delle fonti di prova e priva totalmente, quanto meno in relazione alla posizione dell'indagato, dell'enucleazione di quegli specifici elementi reputati indizianti e delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura. Manca una struttura motivazionale sulla quale introdurre il contraddittorio ed esercitare il diritto di difesa. Tanto più che, sia in relazione al profilo indiziario che a quello strettamente cautelare, il giudice non può assumere determinazioni complessive e generali, accumunando, in un'unica valutazione, la posizione di una pluralità di indagati, ma deve valutare separatamente le posizioni individuali, dando conto della concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati (Sez. 2, n. 6480 del 21/11/1997, dep. 1998, Rv. 210595).In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e, con essa, anche quella emessa dal GIP. Si dispone, pertanto, in applicazione dell'art. 626 cod. proc. pen., l'immediata comunicazione - a cura della cancelleria - del dispositivo della presente sentenza al Procuratore generale presso questa Corte, per i successivi provvedimenti da adottare. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa il 27 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Velletri, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris