Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20932/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Onore - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione per omessa considerazione del comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Invero, detto Tribunale evidenzia che: - dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti della suddetta e dalla successiva di sostituzione di detta misura con gli arresti domiciliari emerge un grave quadro indiziario a carico della medesima in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla costituzione di società cartiere, intestate a prestanomi, destinate a fungere da centri di imputazione degli oneri fiscali e previdenziali; - da dette ordinanze si evince, altresì, l'ampiezza del contributo professionale offerto dalla Dell'Onore al sodalizio criminale e tradottosi nella diretta consumazione dei reati fine; - emerge, inoltre, che la suddetta si è addentrata nella rete di illeciti dopo e nonostante la significativa condanna in esecuzione per reati analoghi; - trattasi di comportamenti che si sono protratti sino al 2022, in pendenza, cioè, della domanda di accesso all'affidamento alla suddetta concesso, che precludono ogni apertura di credito alla condannata; - l'ordinanza del 14 febbraio 2023 non può che essere revocata, in quanto la conoscenza di quei fatti avrebbe indotto senz'altro il Tribunale ad una valutazione del tutto negativa e ad escludere la concessione del beneficio, che deve essere oggi coerentemente negata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Onore - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione per omessa considerazione del comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale evidenzia che: - dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti della suddetta e dalla successiva di sostituzione di detta misura con gli arresti domiciliari emerge un grave quadro indiziario a carico della medesima in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla costituzione di società cartiere, intestate a prestanomi, destinate a fungere da centri di imputazione degli oneri fiscali e previdenziali; - da dette ordinanze si evince, altresì, l'ampiezza del contributo professionale offerto dalla Dell'Onore al sodalizio criminale e tradottosi nella diretta consumazione dei reati fine; - emerge, inoltre, che la suddetta si è addentrata nella rete di illeciti dopo e nonostante la significativa condanna in esecuzione per reati analoghi; - trattasi di comportamenti che si sono protratti sino al 2022, in pendenza, cioè, della domanda di accesso all'affidamento alla suddetta concesso, che precludono ogni apertura di credito alla condannata; - l'ordinanza del 14 febbraio 2023 non può che essere revocata, in quanto la conoscenza di quei fatti avrebbe indotto senz'altro il Tribunale ad una valutazione del tutto negativa e ad escludere la concessione del beneficio, che deve essere oggi coerentemente negata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9