CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso propone una deduzione non consentita in sede di legittimità, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il porto dei coltelli fuori della propria abitazione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori, mentre la deduzione di travisamento della prova per mancata valutazione della spiegazione sul porto di uno dei coltelli che sarebbe stata immediatamente fornita dall'imputato ai Carabinieri è introdotta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, perché non allega né trascrive integralmente l'atto probatorio da cui si dovrebbe desumere l'avvenuto travisamento in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5