CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 35595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n.27382/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, dovendosi ritenere tamquam non esset la richiesta di decisione depositata il 31.3.2023, in quanto sfornita della nuova procura speciale prevista dalla norma; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 18 dicem