CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33783/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto CHAFI Sohail colpevole del reto di concorso nel traffico di sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando che, pur avendo aderito ad un progetto criminoso, egli non aveva realizzato alcuna condotta tipica, non essendo mai entrato disponibilità dello stupefacente e, in ogni caso, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come ipotesi di delitto tentato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), ripropositivi delle medesime censure già esaminate dalla Corte di appello e definite con adeguato costrutto argomentativo. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente, ai fini della ipotesi di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90 il raggiungimento di un accordo concernente l'acquisto dello stupefacente, determinato nella quantità e nel prezzo pattuito, non essendo pertanto necessaria la esecuzione della cessione, di talchè la condotta del CHAFI, che si era recato sul luogo convenuto per il ritiro del pacco nella consapevolezza della natura stupefacente del contenuto, non solo era idonea alla perpetrazione del reato, ma integrava la condotta tipica di intermediazione nella cessione. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro