Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 33328/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1528/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – Per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, n. 25265/2017 depositata il 25 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la revocazione parziale della sentenza in epigrafe indicata avente ad oggetto una pluralità di avvisi di accertamento – distintamente impugnati - in materia di Irpeg, Ilor, Irap e Iva per gli anni dal 1996 al 2000 e dal 2001 al 2002, notificati dall’ufficio di Firenze, nonché un avviso di accertamento per l’anno F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 1528/2018 2003, notificato dall’ufficio di Prato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 8272/2025Numero di raccolta generale 33328/2025 in liquidazione (d’ora in poi controricorrente).

Data pubblicazione 20/12/2025 La CTP di Firenze, dopo avere riunito in due gruppi i ricorsi, ha rigettato le domande.

La CTP di Prato ha accolto il ricorso per inesistenza della notificazione dell’avviso impugnato.

La CTR, dopo avere riunito i diversi appelli, ha accolto l’impugnazione proposta dall’ufficio di Prato e rigettato quelli proposti dall’odierna controricorrente.

La S.C., adita dall’odierna controricorrente, con l’ordinanza in epigrafe indicata ha accolto l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassato e deciso nel merito con l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, sulla base delle seguenti ragioni: - emerge dagli atti che gli avvisi impugnati furono emessi a seguito di una verifica a carattere generale e consegnati senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del verbale; - ne consegue l’illegittimità degli avvisi emessi ante tempus, perché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione fondato su un unico motivo, mentre la società controricorrente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., l’errore di fatto revocatorio in quanto la sentenza impugnata ha annullato tutti indistintamente gli avvisi di accertamento, accogliendo l’ottavo motivo di ricorso, sul presupposto del mancato rispetto del termine di 60 giorni tra 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 1528/2018 la notifica del processo verbale di contestazione e gli avvisi di [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 8272/2025Numero di raccolta generale 33328/2025 accertamento.

Sostiene la ricorrente che la societàData pubblicazione 20/12/2025 aveva proposto la censura di violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 solo con riferimento agli accertamenti dal 1996 al 2000 (motivo 6), né “avrebbe potuto essere diversamente atteso che gli accertamenti emessi per il 2001-2003 sono stati notificati il 13/12/2006 ad oltre un anno dalla notifica del processo verbale di contestazione”.

A conferma, richiama pag. 90 del ricorso per cassazione e pag. 8 della memoria presentata in Cassazione dall’odierna controricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario il rinvio alla pubblica udienza, considerata la complessità della fattispecie e l’opportunità di dispiegare su di essa il contraddittorio nella sua massima ampiezza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1528/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – Per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, n. 25265/2017 depositata il 25 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la revocazione parziale della sentenza in epigrafe indicata avente ad oggetto una pluralità di avvisi di accertamento – distintamente impugnati - in materia di Irpeg, Ilor, Irap e Iva per gli anni dal 1996 al 2000 e dal 2001 al 2002, notificati dall’ufficio di Firenze, nonché un avviso di accertamento per l’anno F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 1528/2018 2003, notificato dall’ufficio di Prato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 8272/2025Numero di raccolta generale 33328/2025 in liquidazione (d’ora in poi controricorrente). Data pubblicazione 20/12/2025 La CTP di Firenze, dopo avere riunito in due gruppi i ricorsi, ha rigettato le domande. La CTP di Prato ha accolto il ricorso per inesistenza della notificazione dell’avviso impugnato. La CTR, dopo avere riunito i diversi appelli, ha accolto l’impugnazione proposta dall’ufficio di Prato e rigettato quelli proposti dall’odierna controricorrente. La S.C., adita dall’odierna controricorrente, con l’ordinanza in epigrafe indicata ha accolto l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassato e deciso nel merito con l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, sulla base delle seguenti ragioni: - emerge dagli atti che gli avvisi impugnati furono emessi a seguito di una verifica a carattere generale e consegnati senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del verbale; - ne consegue l’illegittimità degli avvisi emessi ante tempus, perché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione fondato su un unico motivo, mentre la società controricorrente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., l’errore di fatto revocatorio in quanto la sentenza impugnata ha annullato tutti indistintamente gli avvisi di accertamento, accogliendo l’ottavo motivo di ricorso, sul presupposto del mancato rispetto del termine di 60 giorni tra 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 1528/2018 la notifica del processo verbale di contestazione e gli avvisi di [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 8272/2025Numero di raccolta generale 33328/2025 accertamento. Sostiene la ricorrente che la societàData pubblicazione 20/12/2025 aveva proposto la censura di violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 solo con riferimento agli accertamenti dal 1996 al 2000 (motivo 6), né “avrebbe potuto essere diversamente atteso che gli accertamenti emessi per il 2001-2003 sono stati notificati il 13/12/2006 ad oltre un anno dalla notifica del processo verbale di contestazione”. A conferma, richiama pag. 90 del ricorso per cassazione e pag. 8 della memoria presentata in Cassazione dall’odierna controricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario il rinvio alla pubblica udienza, considerata la complessità della fattispecie e l’opportunità di dispiegare su di essa il contraddittorio nella sua massima ampiezza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza
Sentenza Cassazione n. 33328/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris