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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14885/2026

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telli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Treviso n. 2719/2019 depositatail 13/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Treviso,l’Avv.  [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026pagamento dei compensi professionali, pari ad euro 17.758,56, oltreinteressi ex d.lgs. 231/2002.L’attore espose di aver notificato al convenuto, in data 4.11.2016, amezzo raccomandata, un invito allo svolgimento della negoziazioneassistita e di non aver ricevuto alcun riscontro.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed affermò di non aver ricevuto alcun invitopoiché la raccomandata pervenutagli conteneva due fogli in bianco.Il Tribunale di Treviso, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevato che non erastato esperito il tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3,comma 1, del D. Lgs n.132/2014, assegnò al ricorrente il termine di15 giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare una convenzionedi negoziazione assistita.In data 9.10.2019, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò l’asserito invitomediante pec datata 9.7.2019, avente come oggetto “invito allastipula di una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati”.[OSCURATO:PERSONA] asserì che il documento inviato consisteva in unaquietanza di versamento relativa ad un diverso procedimento e nonl’invito a procedere alla negoziazione assistita e chiese, pertanto,dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.Il ricorrente chiese la concessione di un ulteriore termine per potertrasmettere un nuovo invito, in presenza di un errore disovrapposizione dei files.Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 13.11.2019, rigettò larichiesta e dichiarò improcedibile la domanda per difetto dellacondizione di procedibilità, consistente nell’omesso tentativo diinstaurazione del procedimento di negoziazione assistita, in quanto, inrelazione al primo invito, il ricorrente non aveva fornito la prova delcontenuto dei due fogli, a fronte dell’eccezione del convenuto diassenza dell’invito perché i fogli erano in bianco; anche il secondoNumero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026tentativo era fallito, né, attesa la natura perentoria del termine,poteva essere concesso un ulteriore termine per inviare un’ulteriorerichiesta.2. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Treviso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In prossimità della camera di consiglio, la parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazionedell’art. 3, commi 1 e 7, D.L. 132/2014 (conv. con mod. in L.162/2014) e dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.; il ricorrente sostiene che il procedimentospeciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 rientri nelle ipotesi di esclusionedella condizione di procedibilità di cui all’art. 3, comma 7, del D.L.132/2014 in quanto la parte può stare in giudizio personalmente.1.1.

Il motivo è infondato.Secondo il recente orientamento di questa Corte, l'esenzione di cuiall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilitàdi stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente lecontroversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 deld.lgs. 150 del 2011 (Cass. n. 26431/2025).Rileva il Collegio che l’esonero dall’obbligo di procedere allanegoziazione assistita non ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 86c.p.c., che consente la possibilità di difesa personale a chi possiede laqualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procurapresso il giudice adito.Poiché, l’art. 14 del D. Lgs n.150 del 2011 prevede che nel giudizioper la liquidazione delle competenze professionali di avvocato, le partiNumero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026“possono” stare in giudizio personalmente, qualora una di esse ricorraalla difesa tecnica, sussiste l’obbligo di procedere preventivamente alprocedimento di negoziazione assistita.Nel caso di specie, poiché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era difeso da séstesso ma dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sussisteva l’obbligo diprocedere alla negoziazione assistita.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 1335 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 3, comma1, D.L. 132/2014 (convertito, con modifiche, nella legge n.162/2014), in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avereil Tribunale di Treviso errato nella distribuzione dell’onere della prova,posto che graverebbe sul soggetto che eccepisce l’assenza delcontenuto di una raccomandata (o la difformità di esso rispetto aquanto asserito dal mittente) offrire e fornire la prova di quanto egliasserisce, sussistendo per contro una presunzione di corrispondenzatra la copia prodotta dal mittente e quanto riferito dal destinatario.Sulla base di tale principio, sarebbe stato onere del destinatarioprovare di aver ricevuto due fogli bianchi in luogo dell’invito allanegoziazione assistita mentre il Tribunale avrebbe posto tale onere acarico del mittente, che non aveva la disponibilità dell’atto.2.1.

Il motivo è fondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui la produzione in giudizio di copia di un atto speditocon lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento dellastessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto daparte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di"vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico contenevaun atto diverso o nessun documento (Cass. n. 32801/2025; Cass. n.964/2025; Cass. n. 30787/2019).Numero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026La lettera raccomandata costituisce, infatti, prova certa dellatrasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraversola ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche econcludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità delservizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente labusta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo exart. 1335 cod. civ.

Spetta di conseguenza al destinatario l'onere didimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, edunque la mancata conoscenza dell'atto (v., tra le altre, Cass. n.23920 del 2013 e n. 964 del 2025).A tali principi non si è uniformato il Tribunale di Treviso, che haaddebitato al ricorrente l’onere di dimostrare che i fogli inviati aldestinatario non fossero in bianco ma contenessero l’invito allosvolgimento al procedimento di negoziazione assistita, mentre taleprova doveva essere posta a carico del destinatario, che aveva ladisponibilità del documento inviato.Il Tribunale è, quindi, incorso nella violazione dell’art. 1335 c.c., chedetta una presunzione di conoscenza da parte del destinatariodell’atto contenuto nel plico, salvo che questi provi che il plico nonconteneva alcun invito a procedere alla negoziazione assistita.3.

Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.4.

Rigettato, dunque, il primo motivo di ricorso, deve essere accolto ilsecondo, con assorbimento del terzo.L’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, inpersona di altro [OSCURATO:PERSONA], il quale tornerà a pronunciarsi sul meritodella domanda attenendosi al principio di diritto enunciato nellapresente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di regolare le spesedel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Treviso, in persona di altro [OSCURATO:PERSONA],anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Treviso n. 2719/2019 depositatail 13/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Treviso,l’Avv.  [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026pagamento dei compensi professionali, pari ad euro 17.758,56, oltreinteressi ex d.lgs. 231/2002.L’attore espose di aver notificato al convenuto, in data 4.11.2016, amezzo raccomandata, un invito allo svolgimento della negoziazioneassistita e di non aver ricevuto alcun riscontro.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed affermò di non aver ricevuto alcun invitopoiché la raccomandata pervenutagli conteneva due fogli in bianco.Il Tribunale di Treviso, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevato che non erastato esperito il tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3,comma 1, del D. Lgs n.132/2014, assegnò al ricorrente il termine di15 giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare una convenzionedi negoziazione assistita.In data 9.10.2019, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò l’asserito invitomediante pec datata 9.7.2019, avente come oggetto “invito allastipula di una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati”.[OSCURATO:PERSONA] asserì che il documento inviato consisteva in unaquietanza di versamento relativa ad un diverso procedimento e nonl’invito a procedere alla negoziazione assistita e chiese, pertanto,dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.Il ricorrente chiese la concessione di un ulteriore termine per potertrasmettere un nuovo invito, in presenza di un errore disovrapposizione dei files.Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 13.11.2019, rigettò larichiesta e dichiarò improcedibile la domanda per difetto dellacondizione di procedibilità, consistente nell’omesso tentativo diinstaurazione del procedimento di negoziazione assistita, in quanto, inrelazione al primo invito, il ricorrente non aveva fornito la prova delcontenuto dei due fogli, a fronte dell’eccezione del convenuto diassenza dell’invito perché i fogli erano in bianco; anche il secondoNumero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026tentativo era fallito, né, attesa la natura perentoria del termine,poteva essere concesso un ulteriore termine per inviare un’ulteriorerichiesta.2. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Treviso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In prossimità della camera di consiglio, la parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazionedell’art. 3, commi 1 e 7, D.L. 132/2014 (conv. con mod. in L.162/2014) e dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.; il ricorrente sostiene che il procedimentospeciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 rientri nelle ipotesi di esclusionedella condizione di procedibilità di cui all’art. 3, comma 7, del D.L.132/2014 in quanto la parte può stare in giudizio personalmente.1.1. Il motivo è infondato.Secondo il recente orientamento di questa Corte, l'esenzione di cuiall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilitàdi stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente lecontroversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 deld.lgs. 150 del 2011 (Cass. n. 26431/2025).Rileva il Collegio che l’esonero dall’obbligo di procedere allanegoziazione assistita non ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 86c.p.c., che consente la possibilità di difesa personale a chi possiede laqualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procurapresso il giudice adito.Poiché, l’art. 14 del D. Lgs n.150 del 2011 prevede che nel giudizioper la liquidazione delle competenze professionali di avvocato, le partiNumero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026“possono” stare in giudizio personalmente, qualora una di esse ricorraalla difesa tecnica, sussiste l’obbligo di procedere preventivamente alprocedimento di negoziazione assistita.Nel caso di specie, poiché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era difeso da séstesso ma dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sussisteva l’obbligo diprocedere alla negoziazione assistita.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 1335 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 3, comma1, D.L. 132/2014 (convertito, con modifiche, nella legge n.162/2014), in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avereil Tribunale di Treviso errato nella distribuzione dell’onere della prova,posto che graverebbe sul soggetto che eccepisce l’assenza delcontenuto di una raccomandata (o la difformità di esso rispetto aquanto asserito dal mittente) offrire e fornire la prova di quanto egliasserisce, sussistendo per contro una presunzione di corrispondenzatra la copia prodotta dal mittente e quanto riferito dal destinatario.Sulla base di tale principio, sarebbe stato onere del destinatarioprovare di aver ricevuto due fogli bianchi in luogo dell’invito allanegoziazione assistita mentre il Tribunale avrebbe posto tale onere acarico del mittente, che non aveva la disponibilità dell’atto.2.1. Il motivo è fondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio per cui la produzione in giudizio di copia di un atto speditocon lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento dellastessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto daparte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di"vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico contenevaun atto diverso o nessun documento (Cass. n. 32801/2025; Cass. n.964/2025; Cass. n. 30787/2019).Numero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026La lettera raccomandata costituisce, infatti, prova certa dellatrasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraversola ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche econcludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità delservizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente labusta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo exart. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere didimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, edunque la mancata conoscenza dell'atto (v., tra le altre, Cass. n.23920 del 2013 e n. 964 del 2025).A tali principi non si è uniformato il Tribunale di Treviso, che haaddebitato al ricorrente l’onere di dimostrare che i fogli inviati aldestinatario non fossero in bianco ma contenessero l’invito allosvolgimento al procedimento di negoziazione assistita, mentre taleprova doveva essere posta a carico del destinatario, che aveva ladisponibilità del documento inviato.Il Tribunale è, quindi, incorso nella violazione dell’art. 1335 c.c., chedetta una presunzione di conoscenza da parte del destinatariodell’atto contenuto nel plico, salvo che questi provi che il plico nonconteneva alcun invito a procedere alla negoziazione assistita.3. Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.4. Rigettato, dunque, il primo motivo di ricorso, deve essere accolto ilsecondo, con assorbimento del terzo.L’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, inpersona di altro [OSCURATO:PERSONA], il quale tornerà a pronunciarsi sul meritodella domanda attenendosi al principio di diritto enunciato nellapresente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di regolare le spesedel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 16886/2020Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 14885/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Treviso, in persona di altro [OSCURATO:PERSONA],anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il Presidente
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