CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen. e all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, e il vizio di motivazione, «con riferimento alla valutazione della missiva redatta dalla compagnia assicurativa in data 10.12.2018», asseritamente travisata, è manifestamente infondato, attesa la correttezza della tesi della Corte d'appello secondo cui, anche ad ammettere che la compagnia assicurativa, con la missiva del 10/12/2018, avesse attivato la procedura amministrativa di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, purtuttavia, come è affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 280993-01), il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro, con la conseguente tempestività della querela presentata il 18/01/2019; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., con riferimento all'inutilizzabilità della relazione dell'investigatore privato [OSCURATO:PERSONA], e il vizio di omessa motivazione su tale punto, è manifestamente infondato, atteso che, con particolare riguardo al reato di frode in assicurazione, di cui all'art. 642 cod. pen., e alle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nel sinistro all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice - queste essendo le fonti di prova piuttosto che la relazione dello stesso investigatore - se ne deve affermare l'utilizzabilità, in quanto non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell'ambito di attività di investigazione difensiva, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 391-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'escussione del testimone [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello si deve ritenere avere adeguatamente motivato in ordine sia alla mancata tempestiva deduzione della suddetta prova, in quanto essa avrebbe potuto essere tempestivamente richiesta in relazione alle circostanze indicate nelle liste testimoniali delle altre parti, sia, comunque, alla manifesta superfluità della stessa, a fronte della già raggiunta dimostrazione delle condizioni del cancello, incompatibili con lo scardinamento di esso per effetto di un urto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M