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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35414/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi nuovi depositati - a mezzo PEC - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], difensore, munito di procura speciale, di Cocozza, Umberto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone, con tre distinti atti di identico contenuto, tempestivi ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen., per errore di fatto, avverso la sentenza n. 26886/22 della Seconda Sezione di questa Corte del 27 maggio 2022, depositata il 12 luglio 2022, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/06/2021 nei confronti dei predetti, limitatamente al concorso nei reati satelliti dell'associazione a delinquere, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi e dichiarazione di irrevocabilità del giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo.

2. I tre ricorrenti deducono l'errore di fatto per avere la sentenza ritenuto inammissibile la censura difensiva relativa alla inutilizzabilità dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni nei quali veniva omessa la valutazione circa la assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto che la difesa non avesse adempiuto all'onere di specificare la rilevanza che il materiale intercettivo assumeva rispetto ai delitti contestati.

Così facendo, secondo la difesa, incorreva in evidente errore di fatto laddove ciò era, viceversa, avvenuto anche in ragione della circostanza che la piattaforma probatoria sulla scorta della quale era intervenuta la conclamazione della penale responsabilità dei Cocozza e del Megna.

2.1. Nei motivi aggiunti la difesa evidenzia che nell'atto di ricorso per Cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], estensibile agli attuali coimputati, era stato evidenziato che "le risultanze delle intercettazioni telefoniche hanno costituito la base su cui si sono erette le declaratorie di colpevolezza degli imputati nel secondo grado di giudizio", ed inoltre "che non potrà sfuggire il peso determinante di questo errore nella economia del giudizio ove si consideri che la medesima decisione di appello ha riconosciuto la decisività delle risultanze dell'attività tecnica di intercettazione".

Non risulta quindi condivisibile l'assunto secondo cui la difesa nei motivi di impugnazione non avrebbe proceduto a specificare quale ricaduta assumesse il vizio nell'ambito del corredo probatorio comunque sotteso all'affermazione di responsabilità i molteplici reati accertati.

La mancata considerazione di tali argomenti, potenzialmente incidenti sulla decisione, configura un errore percettivo.

3. I ricorsi sono inammissibili

4. Occorre osservare che i ricorrenti, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censurano nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall'omesso riconoscimento della inutilizzabilità delle intercettazioni.

Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi dalla Sezione Seconda di questa Corte che ha dato conto del tema, segnalato la natura delle deduzioni, ma comunque ritenuto, sulla base di un inquadramento prima di tutto giuridico del profilo della specificità del ricorso, che non fosse stata indicata la concreta ricaduta del vizio rispetto al corredo probatorio, a fronte del complesso delle indagini, essendo stato dunque sottolineato come si imponga comunque una specifica indicazione dell'incidenza del vizio, non essendo sufficiente la sua prospettazione come totalizzante.

I ricorsi sono, quindi, affetti da genetica indeducibilità, in quanto prospettano, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).

Ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi nuovi depositati - a mezzo PEC - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], difensore, munito di procura speciale, di Cocozza, Umberto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone, con tre distinti atti di identico contenuto, tempestivi ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen., per errore di fatto, avverso la sentenza n. 26886/22 della Seconda Sezione di questa Corte del 27 maggio 2022, depositata il 12 luglio 2022, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/06/2021 nei confronti dei predetti, limitatamente al concorso nei reati satelliti dell'associazione a delinquere, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi e dichiarazione di irrevocabilità del giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo. 2. I tre ricorrenti deducono l'errore di fatto per avere la sentenza ritenuto inammissibile la censura difensiva relativa alla inutilizzabilità dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni nei quali veniva omessa la valutazione circa la assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini. La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto che la difesa non avesse adempiuto all'onere di specificare la rilevanza che il materiale intercettivo assumeva rispetto ai delitti contestati. Così facendo, secondo la difesa, incorreva in evidente errore di fatto laddove ciò era, viceversa, avvenuto anche in ragione della circostanza che la piattaforma probatoria sulla scorta della quale era intervenuta la conclamazione della penale responsabilità dei Cocozza e del Megna. 2.1. Nei motivi aggiunti la difesa evidenzia che nell'atto di ricorso per Cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], estensibile agli attuali coimputati, era stato evidenziato che "le risultanze delle intercettazioni telefoniche hanno costituito la base su cui si sono erette le declaratorie di colpevolezza degli imputati nel secondo grado di giudizio", ed inoltre "che non potrà sfuggire il peso determinante di questo errore nella economia del giudizio ove si consideri che la medesima decisione di appello ha riconosciuto la decisività delle risultanze dell'attività tecnica di intercettazione". Non risulta quindi condivisibile l'assunto secondo cui la difesa nei motivi di impugnazione non avrebbe proceduto a specificare quale ricaduta assumesse il vizio nell'ambito del corredo probatorio comunque sotteso all'affermazione di responsabilità i molteplici reati accertati. La mancata considerazione di tali argomenti, potenzialmente incidenti sulla decisione, configura un errore percettivo. 3. I ricorsi sono inammissibili 4. Occorre osservare che i ricorrenti, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censurano nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall'omesso riconoscimento della inutilizzabilità delle intercettazioni. Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi dalla Sezione Seconda di questa Corte che ha dato conto del tema, segnalato la natura delle deduzioni, ma comunque ritenuto, sulla base di un inquadramento prima di tutto giuridico del profilo della specificità del ricorso, che non fosse stata indicata la concreta ricaduta del vizio rispetto al corredo probatorio, a fronte del complesso delle indagini, essendo stato dunque sottolineato come si imponga comunque una specifica indicazione dell'incidenza del vizio, non essendo sufficiente la sua prospettazione come totalizzante. I ricorsi sono, quindi, affetti da genetica indeducibilità, in quanto prospettano, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). Ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della
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