CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avv.ti Ottavio AntonioBalducci e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 133/2024 del10/5/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Isernia di accertare, in viaprincipale, la sua comproprietà su uno dei locali portineria del palazzonobiliare sito in Isernia. In subordine, l’attore ha chiesto procedersi allaNumero registro generale 19630/2024Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19517/2026Data pubblicazione 12/06/2026divisione dell’altro locale portineria (quello posto a sinistra), a lui attribuitoin comproprietà. I convenuti dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA] e Di IorioVittoria (usufruttuaria poi deceduta), hanno contestato la sola domandaprincipale, aderendo invece alla subordinata domanda di divisione dellocale portineria posto a sinistra.Il Tribunale di Isernia ha accolto la domanda principale e, accertata lacomproprietà tra le parti sul locale posto a destra, ne ha disposto ladivisione.Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diCampobasso lo ha accolto, annullando la pronuncia di accoglimento delladomanda principale e, tenendo conto dell’adesione dell’appellante allasubordinata domanda attorea, ha disposto la divisione dell’altro localeportineria. Quindi, la Corte d’appello ha compensato integralmente lespese del doppio grado di giudizio sulla base dell’esito complessivo delgiudizio e dell’adesione alla subordinata domanda.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con un solo motivoavverso la pronuncia sulle spese.[OSCURATO:PERSONA] (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) ha depositatocontroricorso.In data 5/12/2024 è stata formulata proposta di definizione accelerataex art. 380 bis c.p.c.; il ricorrente ha formulato tempestiva istanza didecisione.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello dispostola compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudiziononostante la riforma integrale della pronuncia del Tribunale.Il ricorrente afferma che non v’è stata soccombenza reciproca e chequindi non poteva essere disposta la compensazione.Numero registro generale 19630/2024Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19517/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Con la proposta di definizione accelerata del 5/12/2024 (ad opera diconsigliere delegato che non compone il presente collegio), questa Corteha osservato che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permettela compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi edeccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausolagenerale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contestostorico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacementedeterminabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte delgiudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, inquanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettivaopinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data ingiurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo diun atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile allaconsiderazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere ingiudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite èstata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine allespese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinataeffettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Sez. 6-2, n.7992 dell’11 marzo 2022). La sentenza impugnata ha fatto rientrare nelnovero delle “ragioni gravi ed eccezionali” anche il fatto che sull’esitofinale della causa non vi fosse contrasto ab origine fra le parti. Ladecisione appare coerente col principio di questa Corte, secondo cui intema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia dicompensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche oerronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti econsiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità"costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmenteNumero registro generale 19630/2024Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19517/2026Data pubblicazione 12/06/2026coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" infavore della parte vittoriosa (Sez. 6-3, n. 21400 del 26 luglio 2021) .Con l’atto di opposizione il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorsoritenendo di non condividere la proposta “sia per l’esito complessivo deiprecedenti gradi di giudizio che per la natura ed effettivo valore nonbagatellare della controversia avente ad oggetto beni immobili diconsistente valore economico e storico”.3. Il motivo è infondato.È principio consolidato che il giudice d'appello, in caso di riforma,totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovoregolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendopresente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione dellasoccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad uncriterio unitario e globale (v. tra le tante, Cass. n. 27000/2025, Cass. n.9064/2018).Considerato poi che, come già sottolineato con la proposta didefinizione accelerata, il sindacato della Suprema Corte sulle ragioni dellacompensazione delle spese di lite è limitato alla verifica “in negativo” dellanon illogicità o erroneità della motivazione (v. Cass n. 9977/2019, Cass.n. 21400/2021), si deve osservare, in via assorbente, che lacompensazione disposta è corretta proprio alla luce dell’esito complessivodella lite e, in particolare, in considerazione del fatto che, a fronte diplurime domande attoree, su quella principale l’attore è statosoccombente, mentre è stata accolta la sua domanda subordinata.Evidentemente, v’è stata una soccombenza parziale e questo giustifica lacompensazione.Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrentealle spese di lite.Numero registro generale 19630/2024Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19517/2026Data pubblicazione 12/06/2026Inoltre, atteso che la decisione di questa Corte è conforme allaproposta ex art. 380 bis c.p.c., deve farsi applicazione dell’art. 96, commi3 e 4, c.p.c. (nella formulazione ex d.lgs.149 del 2022, applicabile rationetemporis), per cui il ricorrente deve altresì essere condannato alpagamento della somma di € 1.000,00 in favore del controricorrente e di €1.000,00 in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione infavore del controricorrente delle spese che liquida in € 200,00 per esborsie € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come perlegge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;nonché al pagamento in favore del controricorrente della somma di €1.000,00 e al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di € 1.000,00.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/6/2026Il PresidenteGiuseppe Grasso