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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31225/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,6$ OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che l'unico motivo proposto con i ricorsi è estremamente generico, nonché formulato secondo direttrici di censura in fatto, estranee al sindacato di legittimità, poiché volte a sostenere una diversa valutazione del tessuto probatorio, in una situazione motivazionale in cui non sono stati riscontrati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo ragioni di colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,6$ OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che l'unico motivo proposto con i ricorsi è estremamente generico, nonché formulato secondo direttrici di censura in fatto, estranee al sindacato di legittimità, poiché volte a sostenere una diversa valutazione del tessuto probatorio, in una situazione motivazionale in cui non sono stati riscontrati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo ragioni di colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugn
Sentenza Cassazione n. 31225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris