CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 33106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LVO il 12/12/1992avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, solleva conflitto di competenza in ordineall’applicazione della liberazione anticipata nell’ipotesi di esecuzione della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritenendo che la relativa cognizionespetti al magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva declinato la suacognizione sull’istanza, sul presupposto della competenza del giudice che avevadisposto la misura.2. Il Procuratore generale ha chiesto che la Corte voglia dichiarare lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].2. Va preliminarmente rilevato che ricorre una situazione di conflitto negativoproprio, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.Due giudici hanno, infatti, ricusato di prendere cognizione del medesimoprocedimento, avente a oggetto l’applicazione della liberazione anticipata inrelazione al periodo di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto competente il giudice cheha disposto la sostituzione della pena e che ne cura l’esecuzione. La Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], investita quale giudice dell’esecuzione, ha, per contro,declinato la propria competenza, reputando che la decisione sul beneficiopenitenziario sia funzionalmente attribuita alla magistratura di sorveglianza.La contemporanea ricusazione della cognizione determina una situazione distasi processuale, superabile soltanto attraverso la decisione di questa Corte.3. La questione presuppone, anzitutto, la verifica dell’applicabilità dellaliberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdottadalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150. La risposta deve essere affermativa.3.1. Ai sensi dell’art. 57, primo comma, legge n. 689 del 1981, per ognieffetto giuridico la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva eil lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva dellaspecie corrispondente a quella sostituita.La disposizione esprime un principio di equiparazione tra la pena sostitutiva ela corrispondente pena detentiva, idoneo a comprendere anche i beneficicollegati all’esecuzione della pena, salvo che ricorra una specifica incompatibilitàstrutturale o funzionale.3.2. A tale indicazione si aggiunge l’art. 76 legge n. 689 del 1981, cheestende alle pene sostitutive, in quanto compatibili, le disposizionidell’ordinamento penitenziario indicate dalla norma.Assume particolare rilievo il richiamo all’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., inforza del quale all’affidato in prova al servizio sociale si applica la detrazione dipena prevista dall’art. 54 Ord. pen. quando abbia dato prova, nel periodoconsiderato, di un concreto recupero sociale desumibile da comportamentirivelatori del positivo evolversi della sua personalità.Il rinvio mostra che l’applicazione della liberazione anticipata non ènecessariamente legata all’esecuzione intramuraria della pena. Il beneficio puòoperare anche durante una modalità esecutiva svolta in libertà, purché risultiverificabile la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.3.3. Non sussiste, del resto, un’incompatibilità strutturale tra la liberazioneanticipata e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.Il positivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’osservanza delle prescrizioni el’andamento complessivo dell’esecuzione costituiscono elementi suscettibili divalutazione ai fini della verifica della partecipazione del condannato al percorsorieducativo.L’applicazione dell’art. 54 Ord. pen. risulta, pertanto, coerente con la natura ela finalità del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il quale non si risolve in unamera conversione quantitativa della pena detentiva, ma costituisce una modalitàsanzionatoria orientata alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale delcondannato.3.4. In tali termini si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 1,n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, ha affermato che, in tema di beneficipenitenziari, al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità può essere concessa la liberazione anticipata e che la decisione rientranella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Tale pronuncia hafondato tale conclusione sul combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689del 1981, 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen., rilevando che l’equiparazione dellapena sostitutiva alla corrispondente pena detentiva e il rinvio alla disciplina dellaliberazione anticipata consentono l’applicazione del beneficio anche al lavoro dipubblica utilità.L’indirizzo è stato successivamente confermato da Sez. 1, n. 6218 del16/01/2026, Rv. 289436, richiamata nella requisitoria del Procuratore generale,che ha ribadito tanto l’applicabilità della liberazione anticipata quanto lacompetenza funzionale del magistrato di sorveglianza.Nello stesso senso si collocano Sez. 1, n. 22662 del 7/3/2025, nonché Sez. 1,n. 37693 del 7/10/2025, che hanno ulteriormente consolidato l’orientamentofavorevole alla competenza della magistratura di sorveglianza.La soluzione si pone, inoltre, in continuità con il più risalente principio secondocui la competenza all’applicazione della liberazione anticipata, in quanto beneficiopenitenziario attinente alla valutazione del percorso rieducativo, appartiene allamagistratura di sorveglianza anche quando l’esecuzione si svolga secondomodalità diverse dalla detenzione intramuraria (Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv.197518).4. Tanto premesso sull’applicabilità del beneficio, la competenza deve essereindividuata sulla base delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario cheregolano il procedimento di liberazione anticipata.L’art. 69-bis Ord. pen. attribuisce al magistrato di sorveglianza la decisionesull’istanza di liberazione anticipata, secondo un criterio di competenzafunzionale che non viene derogato dalla circostanza che la pena detentiva siastata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.Al giudice che ha applicato la pena sostitutiva competono gli interventiespressamente previsti dalla legge n. 689 del 1981 in ordine alla gestionedell’esecuzione, alle modifiche delle modalità di svolgimento, alla revoca e allaconversione della pena.La liberazione anticipata conserva, tuttavia, natura di beneficio penitenziario.La relativa decisione presuppone una valutazione della partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione ed è attribuita dalla disciplina speciale allamagistratura di sorveglianza.4.1. Non conduce a una diversa conclusione l’attribuzione al giudice che haapplicato la pena sostitutiva di rilevanti competenze sulla sua esecuzione.La ripartizione delle funzioni non risponde a un unico criterio di concentrazionepresso il giudice della cognizione o dell’esecuzione, ma alla natura del singolointervento richiesto.Le determinazioni che incidono sulle modalità applicative, sulla violazione delleprescrizioni, sulla revoca o sulla conversione del lavoro di pubblica utilitàappartengono al giudice individuato dalla legge n. 689 del 1981.La valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione,ai fini della detrazione prevista dall’art. 54 Ord. pen., resta invece affidata almagistrato di sorveglianza, quale organo funzionalmente specializzatonell’applicazione dei benefici penitenziari.La soluzione consente anche di mantenere uniforme la disciplinaprocedimentale della liberazione anticipata, evitando che la competenza muti inragione della specifica modalità con cui la pena viene eseguita.4.2. Deve essere pertanto ribadito il seguente principio:In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata; larelativa decisione, implicando la valutazione della partecipazione del condannatoall’opera di rieducazione, rientra nella competenza funzionale del magistrato disorveglianza.5. Nel caso in esame, l’istanza ha ad oggetto il riconoscimento dellaliberazione anticipata in relazione al periodo durante il quale il condannato haeseguito la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.La decisione non riguarda una modificazione delle modalità di svolgimentodella pena sostitutiva, né l’accertamento di una violazione delle prescrizioni ai finidella revoca o della conversione. Essa richiede la verifica della partecipazione delcondannato al percorso rieducativo e l’eventuale applicazione della detrazioneprevista dall’art. 54 Ord. pen.La cognizione appartiene, quindi, al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA],originariamente investito della richiesta.6. Decidendo sul conflitto, deve essere conseguentemente dichiarata lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale gli atti devonoessere trasmessi per l’ulteriore corso. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza dispoleto, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente