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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11375/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N 50/27418 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta criticamente; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che la esclusione della recidiva non è stata dedotta con l'atto di appello e quindi non può essere proposta con il ricorso ex art. 609 cod. proc. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA rTALIANA [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE -2611315Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1889/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27418/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N 50/27418 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta criticamente; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che la esclusione della recidiva non è stata dedotta con l'atto di appello e quindi non può essere proposta con il ricorso ex art. 609 cod. proc. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N 50/27418      [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta criticamente; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che la esclusione della recidiva non è stata dedotta con l'atto di appello e quindi non può essere proposta con il ricorso ex art. 609 cod. proc. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                               REPUBBLICA rTALIANA [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE       -2611315Composta da: [OSCURATO:PERSONA]         - Presidente -        Ord. n. sez. 1889/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27418/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N 50/27418      [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta criticamente; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che la esclusione della recidiva non è stata dedotta con l'atto di appello e quindi non può essere proposta con il ricorso ex art. 609 cod. proc. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                 P.Q.MP.Q.M
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