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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22359/2023

Testo disponibile della fonte

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to da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D69 E919A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53D66 E919C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C42 I937R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C65 E919K); - intimate – avversoil decreto della Corte di appello di Potenza n. 331/2021 (pubblicata il 22 aprile 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati ricorsi depositati in data 14 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte di appello di Potenza di ingiungere al Ministero della Giustizia il pagamento dell’equo indennizzo per la durata R.G.N. 26830/2021 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] irragionevole del processo ai sensi della l. n. 89/01 e succ. modif., oltre interessi e spese del monitorio, relativamente ad una procedura fallimentare conclusasi con provvedimento del 7/15 maggio 2019, con il quale era stata dichiarata la chiusura del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, a cui era conseguita cancellazione della società dal registro delle imprese.

Con i decreti nn. 441/2019, 442/2019, 481/19 e 449/19 (depositati il 4 dicembre 2019), il magistrato designato dal Presidente della Corte lucana accoglieva parzialmente la domanda azionata, limitandola alla somma riconosciuta al creditore in sede di adozione del piano di riparto.

2. Decidendo sull’opposizione proposta dalle ricorrenti avverso tali decreti ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 e nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Potenza, con decreto n. 331/2021, in parziale accoglimento delle domande, condannava il citato Ministero al pagamento, in favore delle stesse ricorrenti, delle somme perciascuna di esse riportate nei decreti opposti, che revocava, condannando, altresì, il citato Ministero opposto al pagamento di 1/3 delle spese del grado, con compensazione fra le parti della residua quota.

Più specificamente, la Corte di appello respingeva le opposizioni con conseguente parziale accoglimento delle domande azionate con il rito monitorio e, stante l’unicità del giudizio Pinto, articolato in due fasi, revocava i decreti ingiuntivi opposti, ribadendo la condanna del Ministero al pagamento in favore delle singole ricorrenti delle stesse somme di cui agli opposti decreti, conducendo tale accoglimento, per quanto di ragione, ad una compensazione parziale delle spese di lite, in misura di 2/3, con condanna del Ministero alla rifusione del residuo terzo delle spese del giudizio.

3. Avverso il citato decreto, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, il Ministero della Giustizia.

Le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di appello illegittimamente condannato lo stesso Ministero al pagamento della quota di 1/3 delle spese giudiziali all’esito della fase di opposizione, nonostante l’effettivo integrale rigetto della medesima.

2. Rileva il collegio che il motivo è palesemente fondato perché la Corte di appello, all’esito dell’opposizione – propo sta dalle parti private -ai decreti di liquidazione dell’equo indennizzo effettuata dal giudice monocratico designato, l’ha, in effetti, respinta, avendo riconfermando i suddetti decreti nel “quantum” già riconosciuto dal magistrato in sede monocratica, ragion per cui avrebbe dovuto liquidare le spese del procedimento di opposizione in modo autonomo in base al principio della soccombenza.

Infatti, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, occorre avere riguardo all’esito finale della causa a seguito dell’opposizione ai fini della liquidazione delle spese, solo in caso di accoglimento –totale o parziale - dell’opposizione stessa formulata dalle parti private (cfr. Cass. n. 26851/2016 e Cass. n. 9728/2020, al cui richiamato principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), da cui consegue, nel caso di specie, la configurazione della denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dovendo – di regola - essere applicato il principio della soccombenza (ma, nel caso di specie, a favore del Ministero vittorioso), fatta salva la sussistenza di idonee e giustificate ragioni per disporre la compensazione totale o parziale delle spese dello stesso procedimento.

Tuttavia, anche per l’eventualità della ricorrenza delle condizioni per addivenire alla compensazione parziale delle spese, la Corte territoriale, all’esito del giudizio di opposizione, non avrebbe potuto giammai condannare il suddetto Ministero al pagamento della residua parte, ma avrebbe dovuto porlo a carico delle parti opponenti soccombenti, per essere stati i decreti di liquidazione dell’equo indennizzo confermati integralmente, così riconoscendosi l’insussistenza di qualsiasi ragione di accoglimento della loro opposizione (che era stata basata sulla richiesta –ritenuta infondata -di rideterminazione “in melius” della misura di detto indennizzo, in quanto da parametrarsi non alla somma ricevuta in sede di riparto, bensì a quella di cui alla domanda di insinuazione al passivo, tale dovendo –a loro avviso - ritenersi il valore della causa).

4. In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve essere cassato il decreto impugnato con il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale, che si uniformerà anche al su enunciato principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D69 E919A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53D66 E919C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C42 I937R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C65 E919K); - intimate – avversoil decreto della Corte di appello di Potenza n. 331/2021 (pubblicata il 22 aprile 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati ricorsi depositati in data 14 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte di appello di Potenza di ingiungere al Ministero della Giustizia il pagamento dell’equo indennizzo per la durata R.G.N. 26830/2021 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] irragionevole del processo ai sensi della l. n. 89/01 e succ. modif., oltre interessi e spese del monitorio, relativamente ad una procedura fallimentare conclusasi con provvedimento del 7/15 maggio 2019, con il quale era stata dichiarata la chiusura del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, a cui era conseguita cancellazione della società dal registro delle imprese. Con i decreti nn. 441/2019, 442/2019, 481/19 e 449/19 (depositati il 4 dicembre 2019), il magistrato designato dal Presidente della Corte lucana accoglieva parzialmente la domanda azionata, limitandola alla somma riconosciuta al creditore in sede di adozione del piano di riparto. 2. Decidendo sull’opposizione proposta dalle ricorrenti avverso tali decreti ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 e nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Potenza, con decreto n. 331/2021, in parziale accoglimento delle domande, condannava il citato Ministero al pagamento, in favore delle stesse ricorrenti, delle somme perciascuna di esse riportate nei decreti opposti, che revocava, condannando, altresì, il citato Ministero opposto al pagamento di 1/3 delle spese del grado, con compensazione fra le parti della residua quota. Più specificamente, la Corte di appello respingeva le opposizioni con conseguente parziale accoglimento delle domande azionate con il rito monitorio e, stante l’unicità del giudizio Pinto, articolato in due fasi, revocava i decreti ingiuntivi opposti, ribadendo la condanna del Ministero al pagamento in favore delle singole ricorrenti delle stesse somme di cui agli opposti decreti, conducendo tale accoglimento, per quanto di ragione, ad una compensazione parziale delle spese di lite, in misura di 2/3, con condanna del Ministero alla rifusione del residuo terzo delle spese del giudizio. 3. Avverso il citato decreto, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, il Ministero della Giustizia. Le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di appello illegittimamente condannato lo stesso Ministero al pagamento della quota di 1/3 delle spese giudiziali all’esito della fase di opposizione, nonostante l’effettivo integrale rigetto della medesima. 2. Rileva il collegio che il motivo è palesemente fondato perché la Corte di appello, all’esito dell’opposizione – propo sta dalle parti private -ai decreti di liquidazione dell’equo indennizzo effettuata dal giudice monocratico designato, l’ha, in effetti, respinta, avendo riconfermando i suddetti decreti nel “quantum” già riconosciuto dal magistrato in sede monocratica, ragion per cui avrebbe dovuto liquidare le spese del procedimento di opposizione in modo autonomo in base al principio della soccombenza. Infatti, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, occorre avere riguardo all’esito finale della causa a seguito dell’opposizione ai fini della liquidazione delle spese, solo in caso di accoglimento –totale o parziale - dell’opposizione stessa formulata dalle parti private (cfr. Cass. n. 26851/2016 e Cass. n. 9728/2020, al cui richiamato principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), da cui consegue, nel caso di specie, la configurazione della denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dovendo – di regola - essere applicato il principio della soccombenza (ma, nel caso di specie, a favore del Ministero vittorioso), fatta salva la sussistenza di idonee e giustificate ragioni per disporre la compensazione totale o parziale delle spese dello stesso procedimento. Tuttavia, anche per l’eventualità della ricorrenza delle condizioni per addivenire alla compensazione parziale delle spese, la Corte territoriale, all’esito del giudizio di opposizione, non avrebbe potuto giammai condannare il suddetto Ministero al pagamento della residua parte, ma avrebbe dovuto porlo a carico delle parti opponenti soccombenti, per essere stati i decreti di liquidazione dell’equo indennizzo confermati integralmente, così riconoscendosi l’insussistenza di qualsiasi ragione di accoglimento della loro opposizione (che era stata basata sulla richiesta –ritenuta infondata -di rideterminazione “in melius” della misura di detto indennizzo, in quanto da parametrarsi non alla somma ricevuta in sede di riparto, bensì a quella di cui alla domanda di insinuazione al passivo, tale dovendo –a loro avviso - ritenersi il valore della causa). 4. In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve essere cassato il decreto impugnato con il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale, che si uniformerà anche al su enunciato principio di diritto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda S
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