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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01872/2023

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NOTIFICA DELL’ORDINANZA553 C.P.C. - SPETTANZA Ad.14/12/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5595/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 20173/2018 depositata il22/10/2018.

R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su tre motivi, la cassazione della sentenza n. 20173 del dì 22/10/2018 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 13/12/2018), di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento - da parte del Giudice di pace d i Roma con sentenza n. 21193/16 - dell ’ opposizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. all’esecuzione ai suoi danni intentata (iscr. al n. 16707/11 r.g.e.) in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 9384/03 r.g.e. del Tribunale di Roma); resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Roma con la sentenza qui impugnata, ha esclu so la rilevanza del la ritenuta d’acconto e conferma la satisfattività del pagamento effettuato dalla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. riferito allaspedizione del primo assegno (avvenuta il 27/1 /2011 rispetto a lla data del 13/1/2011 di notifica del precetto e dell ’ ordinanza di assegnazione).

La causa venne chiamata per l ’ adunanza camerale del 23/11/2021 e all ’ esito della camera di consiglio venne rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla ritualità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente su foglio allegato al ricorso ma non contenente uno specifico riferimento alla sentenza impugnata.

R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del 14712/2022, per la quale il Procuratore Generale non h a presentato conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez.

U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dalla ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], per questa sede di legittimità, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur non contenendo uno specifico riferimento alla sentenza impugnata e pur essendo riferita anche ad attività tipiche delle fasi di merito, è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

Ciò premesso, i motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1181, 2938, 2943, 2945 e 2953 cod. civ., nonché degli artt. 617, 345 cod. proc. civ., 2935 cod. civ., 553, 541 e 542 cod. proc. civ., 1360 e segg. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

La ricorrente sostiene che a fronte della notifica dell’ordinanza di assegnazione insieme al precetto sono dovuti anche gli interessi e le spese successive alla notificazione, che invece sono stati erroneamente negati dai giudici del merito.

Il secondo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 1181 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

La ricorrente afferma che i giudici di merito hanno erroneamente disatteso la natura di titolo esecutivo dell ’ ordinanza di assegnazione.

Infine il terzo, e ultimo, mezzo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito male calcolata la ritenuta di acconto e per non a vere ritenuto la sussistenza della giurisdizione tributaria.

Il primo motivo è fondato, limitatamente al capo concernente gli interessi, in conformità al precedente in caso assolutamente analogo di Cass. n. 09173 del 15/02/2018 (Rv. 648801 – 01 e 02 ) , secondo il quale «Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo.».

Poiché a tale conclusione è necessario assicurare continuità e non risultano, del resto, dagli atti elementi per riconsiderala, l’esclusione degli interessi, come operata dal Tribunale di Roma nella sentenza impugnata, deve qualificarsi non conforme a diritto.

Il primo motivo risulta, viceversa, inammissibile con riferimento alla restante parte, riguardante le spese successive, atteso che il giudice del merito, al quale compete il relativo accertamento, ha affermato che il termine di quattordici giorni (dal 13/01/2011 al 27/01/2011) entro il quale la banca aveva effettuato il pagamento era da ritenersi congruo (si veda la stessa Cass. n. 09173 del 2018 in motivazione, alla pag. 10 ) : « In siffatta situazione, il termine ragionevole per il pagamento, al fine di evitare l’addebito delle spese di precetto, a giudizio della Corte, non può evidentemente essere quello ordinario di legge previsto dall’art. 480 c.p.c. (norma dettata per le ipotesi "ordinarie", ed il cui scopo è quello di consentire il pagamento di un debito derivante da un titolo che si presume già conosciuto -o quanto meno conoscibile - onde evitare l’immediato inizio dell’azione esecutiva, con i vincoli del pignoramento), e non può essere fisso, ma va rapportato alle specifiche circostanze ed alle concrete condizioni delle singole R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle fattispecie.

Si tratta dunque di un accertamento di fatto, in quanto tale riservato al giudice del merito.

Nella specie, tale accertamento risulta effettuato dal tribunale, che ha ritenuto congruo il termine (inferiore a 20 giorni) entro il quale la banca aveva provveduto al pagamento, in base ad adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, di tal che esso non è sindacabile nella presente sede.».

Il secondo motivo è inammissibile,in quanto esso non co g l ie la ragione del decidere (ratio decidendi) del Tribunale, laddove esso afferma che il titolo costituito d all ’ ordinanza di assegnazione rimane tale e argomenta del tutto correttamente per la non azionabilità prima di un tempo ragionevole che non è possibile, come sopra già evidenziato con riferimento al primo motivo di ricorso, individuare in quello di solidieci giorni per l’adempimento.

Il terzo motivo è inammissibile, dovendosi dare seguito all’affermazione (Sez.

U n. 18396 del 20/09/2016, non massimata sul punto, ma richiamata anche da Cass. n. 09173 del 2018) secondo la quale «… le controversie tra sostituto d ’ imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez.

Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez.

Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez.

Unite 8 aprile 2010 n. 8312).

Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al d.lgs. n. 546 del R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle 1992, riconducibile all’autorità fiscale (Sez.

Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez.

Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l’Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell’autonomia del rapporto 2 tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest’ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v.

Sez.

Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez.

Unite 26 giugno 2009 n, 15032).».

Ulteriore motivo di inammissibilità risiede nella circostanza che la prospettazione sull’erroneità del computo della ritenuta d’acconto non risulta con la necessaria precisione dove e quando sia stata posta nelle fasi di merito e quindi riproposta , in guisa tale da potere essere oggetto, siccome non nuova, di sindacato in questa sede di legittimità.

Il ricorso è, pertanto, fondato limitatamente alla spettanza degli interessi, giusta quanto sopra motivato.

L’accoglimento parziale, soltanto con riferimento all’indebita esclusione degli interessi, del primo motivo di ricorso, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio , in quanto sono necessari accertamenti di fatto,al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel decidere nuovamente la controversia si atterrà al suddetto orientamento di questa Corte e provvederà puresulle spese di que sto giudizio di legittimità.

R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, nella parte non compresa dall’accoglimento della censura relativa agli interessi, com e pure i restanti due motivi,sono dichiarati inammissibili.

P.Q.

M. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso nel resto ; cassa la sentenza in relazione; rinvia la causa al Tribunale di Romain persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOTIFICA DELL’ORDINANZA553 C.P.C. - SPETTANZA Ad.14/12/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5595/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 20173/2018 depositata il22/10/2018. R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su tre motivi, la cassazione della sentenza n. 20173 del dì 22/10/2018 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 13/12/2018), di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento - da parte del Giudice di pace d i Roma con sentenza n. 21193/16 - dell ’ opposizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. all’esecuzione ai suoi danni intentata (iscr. al n. 16707/11 r.g.e.) in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 9384/03 r.g.e. del Tribunale di Roma); resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Roma con la sentenza qui impugnata, ha esclu so la rilevanza del la ritenuta d’acconto e conferma la satisfattività del pagamento effettuato dalla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. riferito allaspedizione del primo assegno (avvenuta il 27/1 /2011 rispetto a lla data del 13/1/2011 di notifica del precetto e dell ’ ordinanza di assegnazione). La causa venne chiamata per l ’ adunanza camerale del 23/11/2021 e all ’ esito della camera di consiglio venne rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla ritualità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente su foglio allegato al ricorso ma non contenente uno specifico riferimento alla sentenza impugnata. R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del 14712/2022, per la quale il Procuratore Generale non h a presentato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dalla ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], per questa sede di legittimità, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur non contenendo uno specifico riferimento alla sentenza impugnata e pur essendo riferita anche ad attività tipiche delle fasi di merito, è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti». Ciò premesso, i motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1181, 2938, 2943, 2945 e 2953 cod. civ., nonché degli artt. 617, 345 cod. proc. civ., 2935 cod. civ., 553, 541 e 542 cod. proc. civ., 1360 e segg. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che a fronte della notifica dell’ordinanza di assegnazione insieme al precetto sono dovuti anche gli interessi e le spese successive alla notificazione, che invece sono stati erroneamente negati dai giudici del merito. Il secondo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 1181 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente afferma che i giudici di merito hanno erroneamente disatteso la natura di titolo esecutivo dell ’ ordinanza di assegnazione. Infine il terzo, e ultimo, mezzo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito male calcolata la ritenuta di acconto e per non a vere ritenuto la sussistenza della giurisdizione tributaria. Il primo motivo è fondato, limitatamente al capo concernente gli interessi, in conformità al precedente in caso assolutamente analogo di Cass. n. 09173 del 15/02/2018 (Rv. 648801 – 01 e 02 ) , secondo il quale «Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo.». Poiché a tale conclusione è necessario assicurare continuità e non risultano, del resto, dagli atti elementi per riconsiderala, l’esclusione degli interessi, come operata dal Tribunale di Roma nella sentenza impugnata, deve qualificarsi non conforme a diritto. Il primo motivo risulta, viceversa, inammissibile con riferimento alla restante parte, riguardante le spese successive, atteso che il giudice del merito, al quale compete il relativo accertamento, ha affermato che il termine di quattordici giorni (dal 13/01/2011 al 27/01/2011) entro il quale la banca aveva effettuato il pagamento era da ritenersi congruo (si veda la stessa Cass. n. 09173 del 2018 in motivazione, alla pag. 10 ) : « In siffatta situazione, il termine ragionevole per il pagamento, al fine di evitare l’addebito delle spese di precetto, a giudizio della Corte, non può evidentemente essere quello ordinario di legge previsto dall’art. 480 c.p.c. (norma dettata per le ipotesi "ordinarie", ed il cui scopo è quello di consentire il pagamento di un debito derivante da un titolo che si presume già conosciuto -o quanto meno conoscibile - onde evitare l’immediato inizio dell’azione esecutiva, con i vincoli del pignoramento), e non può essere fisso, ma va rapportato alle specifiche circostanze ed alle concrete condizioni delle singole R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle fattispecie. Si tratta dunque di un accertamento di fatto, in quanto tale riservato al giudice del merito. Nella specie, tale accertamento risulta effettuato dal tribunale, che ha ritenuto congruo il termine (inferiore a 20 giorni) entro il quale la banca aveva provveduto al pagamento, in base ad adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, di tal che esso non è sindacabile nella presente sede.». Il secondo motivo è inammissibile,in quanto esso non co g l ie la ragione del decidere (ratio decidendi) del Tribunale, laddove esso afferma che il titolo costituito d all ’ ordinanza di assegnazione rimane tale e argomenta del tutto correttamente per la non azionabilità prima di un tempo ragionevole che non è possibile, come sopra già evidenziato con riferimento al primo motivo di ricorso, individuare in quello di solidieci giorni per l’adempimento. Il terzo motivo è inammissibile, dovendosi dare seguito all’affermazione (Sez. U n. 18396 del 20/09/2016, non massimata sul punto, ma richiamata anche da Cass. n. 09173 del 2018) secondo la quale «… le controversie tra sostituto d ’ imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al d.lgs. n. 546 del R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle 1992, riconducibile all’autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l’Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell’autonomia del rapporto 2 tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest’ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n, 15032).». Ulteriore motivo di inammissibilità risiede nella circostanza che la prospettazione sull’erroneità del computo della ritenuta d’acconto non risulta con la necessaria precisione dove e quando sia stata posta nelle fasi di merito e quindi riproposta , in guisa tale da potere essere oggetto, siccome non nuova, di sindacato in questa sede di legittimità. Il ricorso è, pertanto, fondato limitatamente alla spettanza degli interessi, giusta quanto sopra motivato. L’accoglimento parziale, soltanto con riferimento all’indebita esclusione degli interessi, del primo motivo di ricorso, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio , in quanto sono necessari accertamenti di fatto,al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel decidere nuovamente la controversia si atterrà al suddetto orientamento di questa Corte e provvederà puresulle spese di que sto giudizio di legittimità. R.g. n. 05595 del 2019 Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, nella parte non compresa dall’accoglimento della censura relativa agli interessi, com e pure i restanti due motivi,sono dichiarati inammissibili. P.Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso nel resto ; cassa la sentenza in relazione; rinvia la causa al Tribunale di Romain persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese
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