CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1982
Cassazione n. 20746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1982 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 902/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso