CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 26389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otenzavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota diconclusionidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.Ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso lasentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la sentenza del Gup delTribunale di Potenza che ha condannato il ricorrente - con l’aumento per larecidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - alla pena di giustizia in ordineal delitto di concorso in truffa, esclusa l’aggravante di cui al comma 2, n. 2-bisdell’art. 640 cod. pen.2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazionedi legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata remissione in termini inappello per l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.3. Con requisitoria del 13 giugno 2026, il Pubblico ministero, nella personadel Sostituta P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.4. Con nota di conclusioni del 29 giugno 2026, la difesa del ricorrente,richiamando le conclusioni in senso adesivo della Procura generale, ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Corte di legittimità, nel definire la procedura da seguire in caso diriqualificazione del reato contestato in reato procedibile a querela (ipotesi chericorre nel caso in esame ove l’originaria fattispecie di truffa perseguibile exofficio è stata derubricata dal Gup in quella di cui al primo comma dell’art. 640cod. pen., perseguibile a querela), ha stabilito che la causa di estinzione delreato di cui all’art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello acondizione che, al di fuori dei casi di rimessione della querela, l’offerta riparatoriao risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio diimpugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità (Sez. 4,n. 29160 del 05/07/2024, Spinelli, Rv. 286654 – 01).Per come risulta dalla stessa lettura della sentenza impugnata «la difesa hapresentato l’offerta riparatoria con l’atto di appello e si è concretizzata pochigiorni prima dell’udienza con l’accettazione da parte della persona offesa dellasomma di euro 200,00, a fronte di un ingiusto profitto pari ad euro 150,00».Di conseguenza, alla luce del principio di diritto enunciato, un “fuor d’opera”risulta l’argomento speso dalla Corte di merito per respingere l’istanza diremissione in termini, ossia che «risulta superato il termine massimo previstodalla normativa, coincidente con la dichiarazione di apertura del giudizio di primogrado di cui al citato art. 162-ter cod. pen.». Una tale “decadenza”, infatti, puòfarsi discendere soltanto riguardo a reati perseguibili a querela prima delladichiarazione di apertura del dibattimento, non certo per quelli che lo divengonoa seguito dell’operata riqualificazione in sentenza da parte del primo giudice.Parimenti non confacente al diniego operato è l’ulteriore argomento che faleva sul fatto che «il prevenuto non ha dimostrato di non aver potuto provvederealla riparazione del danno entro il termine previsto per legge per fatto a lui nonaddebitabile».A prescindere dai rilievi difensivi in ordine alla difficoltà incontrare pereffettuare un vaglia in favore della persona offesa dalla Casa circondariale ove ilricorrente si trovava ristretto al momento del processo, resta il dato che, unrimprovero a titolo di colpa per essersi tardivamente l’imputato attivatonell’esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 162-ter cod. pen., in tantopuò muoversi in quanto si sia al cospetto di «casi di procedibilità a querelasoggetta a remissione».Nel caso in esame, invece, l’imputato, dopo l’intervenuta riqualificazione, hamanifestato tempestivamente la propria volontà con l’atto di appello chiedendola remissione nei termini e depositando copia del vaglia e della lettera A/Rinviata alla persona offesa prima dell’udienza fissata per il 25 giugno 2025.Sottolinea la difesa, peraltro, che la Corte d’appello rinviava al 29 ottobre 2025l’udienza invitando la persona offesa a dichiarare se accettava o meno l’offertarisarcitoria e la difesa depositava l’accettazione, per come poi la stessa sentenzaimpugnata ne ha dato atto.La Corte di appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’istanza e valutarlanel merito.3. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente allavalutazione inerente alla richiesta di riconoscimento della causa di estinzione dicui all’art. 162-ter cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte diappello di Salerno. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata quanto alla valutazione della richiesta ex art.162-ter cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello diSalerno.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]