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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1963

Cassazione n. 32286/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1963 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e 7, cod. pen.

L'imputato ricorre per cassazione contro la prefata sentenza deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, co. 1, n. 2 e 61, co. 1, n. 2, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (che ha congruamente ritenuto integrate le circostanze aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen.: si vedano le pp.6,7 e 8) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); il secondo motivo è del tutto inconferente, atteso che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. non è stata oggetto di contestazione.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1963 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e 7, cod. pen. L'imputato ricorre per cassazione contro la prefata sentenza deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, co. 1, n. 2 e 61, co. 1, n. 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (che ha congruamente ritenuto integrate le circostanze aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen.: si vedano le pp.6,7 e 8) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); il secondo motivo è del tutto inconferente, atteso che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. non è stata oggetto di contestazione. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]