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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 22543/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14427/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain AVERSA, VIA E. CORCIONI N. 75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUST . [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 3340/ 08/ 23 depositata i l 22/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3340/08/23 del 22/05/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Almar) avverso la sentenza n. 1180/05/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2017. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.La CGT2 accoglieva l’appello di Almar, evidenziando che, a fronte delle presunzioni dedotte dall’Ufficio in ordine alla inesistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., la società contribuente aveva fornito la prova della esistenza di detta società, operativa per come evincibile anche dalla visura camerale, e della regolarità delle operazioni effettuate. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Almar resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’articolo 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova dell’esistenza e regolarità delle operazioni contestate. 1.1.Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la CGT2 travisato la prova per obiettiva (ed erronea) ricognizione del contenuto della stessa. 2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, vanno disattesi. 2.1.Va premesso che «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 2.2.Sotto altro profilo, va ricordato che «una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). 2.2.1.Inoltre, è stato recentemente affermato che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass.

S.U. n. 5792 del 05/03/2024). 2.3.Infine, va detto in termini generali che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 2.4.Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta ai superiori principi di diritto, sicché non è meritevole delle censure che le sono state mosse. 2.5.In primo luogo, il giudice di appello prende in debita considerazione le presunzioni dedotte dall’Ufficio e, sulla base dell’intero coacervo probatorio, ritiene –con un accertamento di fatto di sua competenza, niente affatto illogico e, quindi, non contestabile in sede di legittimità con una censura di violazione di legge – che le predette presunzioni non resist a no alla critica fattuale cui le ha sottoposte la società contribuente, la quale, nella prospettazione della CGT2, ha dimostrato l’effettiva esistenza del soggetto emittente le fatture contestate. 2.6.In secondo luogo, non sussiste la dedotta erroneità del ragionamento presuntivo, spettando al giudice di merito dare prevalenza all’una e alle altre presunzioni.

Del resto, anche a volere diversamente ritenere, le questioni poste dalla ricorrente all’attenzione di questa Corte riguardano, al più, la valutazione della fittizietà della cartiera cedente, non anche la conoscenza di tale ultima condizione in capo alla società contribuente: prova, quest’ultima, che grava su AE e che non può essere data, come più sopra evidenziato e diversamente da quanto assume la difesa erariale, con elementi riconnessi alla semplice fittizietà del fornitore. 2.6.1.In altri termini, AE non ha fornito la prova, sulla stessa gravante, dell’elemento soggettivo in capo al cessionario, atteso che gli elementi indiziari forniti attengono esclusivamente alla natura fittizia di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, non sono idonei, di per sé , a fornire la prova della conoscenza o conoscibilità, in capo alla società contribuente, della partecipazione ad una frode IVA. 2.7.In terzo luogo, il secondo motivo si rivela inammissibile: da un lato, la bolletta dell’utenza elettrica riprodotta in ricorso è chiaramente indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA] , anche se intestatario risulta una persona fisica, sicchéla sua riconducibilità in concreto alla società cedente è compito del giudice di merito, che nella specie non può dirsi avere compiuto alcun travisamento del fatto; dall’altro, e la circostanza è decisiva, la CGT2 ha fatto riferimento anche ad altro elemento indiziario (cedolino del dipendente della cedente) al fine di supportare il proprio convincimento. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 207.098,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14427/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain AVERSA, VIA E. CORCIONI N. 75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUST . [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 3340/ 08/ 23 depositata i l 22/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3340/08/23 del 22/05/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Almar) avverso la sentenza n. 1180/05/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2017. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.La CGT2 accoglieva l’appello di Almar, evidenziando che, a fronte delle presunzioni dedotte dall’Ufficio in ordine alla inesistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., la società contribuente aveva fornito la prova della esistenza di detta società, operativa per come evincibile anche dalla visura camerale, e della regolarità delle operazioni effettuate. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Almar resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’articolo 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova dell’esistenza e regolarità delle operazioni contestate. 1.1.Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la CGT2 travisato la prova per obiettiva (ed erronea) ricognizione del contenuto della stessa. 2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, vanno disattesi. 2.1.Va premesso che «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 2.2.Sotto altro profilo, va ricordato che «una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). 2.2.1.Inoltre, è stato recentemente affermato che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. S.U. n. 5792 del 05/03/2024). 2.3.Infine, va detto in termini generali che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 2.4.Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta ai superiori principi di diritto, sicché non è meritevole delle censure che le sono state mosse. 2.5.In primo luogo, il giudice di appello prende in debita considerazione le presunzioni dedotte dall’Ufficio e, sulla base dell’intero coacervo probatorio, ritiene –con un accertamento di fatto di sua competenza, niente affatto illogico e, quindi, non contestabile in sede di legittimità con una censura di violazione di legge – che le predette presunzioni non resist a no alla critica fattuale cui le ha sottoposte la società contribuente, la quale, nella prospettazione della CGT2, ha dimostrato l’effettiva esistenza del soggetto emittente le fatture contestate. 2.6.In secondo luogo, non sussiste la dedotta erroneità del ragionamento presuntivo, spettando al giudice di merito dare prevalenza all’una e alle altre presunzioni. Del resto, anche a volere diversamente ritenere, le questioni poste dalla ricorrente all’attenzione di questa Corte riguardano, al più, la valutazione della fittizietà della cartiera cedente, non anche la conoscenza di tale ultima condizione in capo alla società contribuente: prova, quest’ultima, che grava su AE e che non può essere data, come più sopra evidenziato e diversamente da quanto assume la difesa erariale, con elementi riconnessi alla semplice fittizietà del fornitore. 2.6.1.In altri termini, AE non ha fornito la prova, sulla stessa gravante, dell’elemento soggettivo in capo al cessionario, atteso che gli elementi indiziari forniti attengono esclusivamente alla natura fittizia di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, non sono idonei, di per sé , a fornire la prova della conoscenza o conoscibilità, in capo alla società contribuente, della partecipazione ad una frode IVA. 2.7.In terzo luogo, il secondo motivo si rivela inammissibile: da un lato, la bolletta dell’utenza elettrica riprodotta in ricorso è chiaramente indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA] , anche se intestatario risulta una persona fisica, sicchéla sua riconducibilità in concreto alla società cedente è compito del giudice di merito, che nella specie non può dirsi avere compiuto alcun travisamento del fatto; dall’altro, e la circostanza è decisiva, la CGT2 ha fatto riferimento anche ad altro elemento indiziario (cedolino del dipendente della cedente) al fine di supportare il proprio convincimento. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 207.098,00. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio,
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