CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2025
Cassazione n. 13423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria del difensore depositata il 17 febbraio 2025; rilevato che: preliminarmente deve essere dichiarata la tardività della memoria depositata oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 610 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento davanti a questa Sezione; [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in ordine al quale, il giudice della cognizione aveva omesso completamente di provvedere; ritenuto che: la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (fra le molte, Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv. 279875); alla luce di tale, incontroverso, orientamento della giurisprudenza di questa Corte, i due motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così