CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 05385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Lecce in data 5/7/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., risalente al 26/2/2012. 2. Ha proposto ricorso Perrone tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte aveva escluso che fosse maturato il termine di prescrizione, avendo conteggiato quali periodi di sospensione anche quello dal 15/5/2014 al 28/4/2015 per adesione ad astensione di categoria, quello di giorni 60 dal 7/4/2016 per impedimento dell'imputato e quello dal 3 ottobre al 20 novembre 2017 per rinvio richiesto dal difensore. Ma il primo rinvio era dipeso dalla concomitante assenza del Giudice titolare del procedimento, il secondo rinvio era dipeso dal fatto che non era tempestivamente pervenuta all'imputato la richiesta autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare e il terzo rinvio era dipeso dalla richiesta del difensore di poter procedere, all'udienza successiva, all'esame dell'imputato. Si trattava dunque di ragioni che precludevano il conteggio dei relativi periodi ai fini della sospensione del termine di prescrizione che era dunque maturata prima della sentenza di appello. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La Corte aveva indebitamente confermato il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo Giudice, dando rilievo ai precedenti e all'assenza di elementi positivamente valutabili, a fronte della pronta ammissione dell'addebito e del fatto che la violazione della misura era dipesa dalle condizioni di indigenza nelle quali versava il ricorrente, che erano state a suo tempo comprovate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con il quale si contesta il computo dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, deve essere valutato con riferimento a ciascuna deduzione. 1.1. E', in primo luogo, infondata la doglianza riguardante la valutazione dell'adesione del difensore ad astensione indetta da organismo di categoria, a fronte della concomitante assenza del giudice titolare del procedimento. Va invero rimarcato che la disciplina regolamentare del diritto di astensione del difensore è volta a contemperare l'esercizio di tale facoltà con le esigenze inerenti all'organizzazione dell'attività giudiziaria, al fine di contenere i disagi correlati al rinvio del processo. Nel contempo, va rimarcato come la comunicazione tempestiva o la dichiarazione in udienza dell'adesione precludono qualsiasi attività processuale e dunque anche le valutazioni inerenti al rinnovo di atti del dibattimento o alla rinuncia o alla citazione di testimoni o all'ordine di accompagnamento di testimoni eventualmente assenti. Per tale motivo è stato affermato che l'adesione all'astensione assume rilievo assorbente e deve essere come tale valutata, senza che possa svolgersi qualsivoglia attività processuale (Sez. 2, n. 5050 del 19/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564). 1.2. E' per contro fondato l'assunto con cui è stato contestato il computo del periodo di sospensione di giorni 60 per il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: va infatti rimarcato come quel rinvio fosse dipeso dalla mancata traduzione dell'imputato, ristretto agli arresti domiciliari, e dalla mancata tempestiva comunicazione al predetto della facoltà di presentarsi in udienza senza vincoli, cosicché avrebbe dovuto valutarsi l'esigenza di costituire regolarmente il contraddittorio e assicurare la presenza dell'imputato, ponendo rimedio ad una nullità, ciò che impediva di ricondurre il rinvio ad una situazione oggettiva di impedimento, apprezzabile quale causa di sospensione del termine di prescrizione. 1.3. Generica risulta infine la doglianza relativa al rinvio disposto all'udienza del 3 ottobre 2017 su richiesta del difensore dell'imputato, pur associata alla possibilità di procedere all'escussione dell'imputato. 2. Sta di fatto che il motivo non può dirsi nel suo complesso inammissibile, in quanto incentrato su una prospettazione in parte addirittura fondata e comunque in parte non manifestamente infondata. Ma a questo punto, a prescindere dal secondo motivo, all'evidenza assorbito, deve prendersi in considerazione ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, anche il periodo trascorso dopo il giudizio di appello, dovendosi a tale stregua rilevare che, anche computando i periodi di sospensione presi in considerazione dalla Corte territoriale, con l'eccezione di quello di giorni sessanta, decorrente dal 7/4/2016, la causa estintiva della prescrizione, il cui termine, pari ad anni sette e mesi sei, decorreva dal 26/2/2012, è comunque maturata. 3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]